Un (possibile) rimedio giurisdizionale contro Frontex: l’azione per danni nel caso WS e altri c. Frontex

Con la sentenza del 6 settembre 2023 relativa al caso WS e altri c. Frontex il Tribunale dell’Unione europea ha respinto la richiesta di risarcimento danni presentata da una famiglia di rifugiati siriani contro Frontex. I ricorrenti agivano contro Frontex per il suo ruolo nell’operazione che aveva portato alla loro espulsione dalla Grecia in presunto contrasto con il principio di non refoulement e con il divieto di trattamenti inumani e degradanti. Per la prima volta il Tribunale dell’Unione europea è stato chiamato ad applicare il meccanismo della responsabilità extracontrattuale previsto all’articolo 340, par. 2, TFUE alle violazioni dei diritti fondamentali commesse da Frontex. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso ammissibile, ma ha rigettato la causa nel merito. In questo contributo si analizzerà la sentenza concentrandosi su tre punti in particolare: la decisione di ammissibilità del ricorso, la mancata valutazione del ruolo di Frontex nell’operazione di rimpatrio e l’approccio restrittivo al nesso di causalità. Al termine dell’analisi si vuole rispondere alla domanda circa se il caso WS e altri c. Frontex rappresenti un passo avanti o indietro rispetto all’obiettivo di garantire la tutela effettiva dei diritti fondamentali dei migranti.

With the judgment of 6 September 2023 relating to the case WS and others v. Frontex the General Court of the European Union rejected the claim for compensation lodged by a group of Syrian refugees against Frontex. The applicants sued Frontex for its role in the operation that led to their expulsion from Greece in alleged violation of the principle of non-refoulement and the prohibition of inhuman and degrading treatment. For the first time the General Court of the European Union was called upon to apply the mechanism of non-contractual liability under Article 340, para. 2, TFEU to violations of fundamental human rights committed by Frontex. The Court declared the admissibility of the action, but rejected the case on the merits. The analysis of the case conducted in this contribution will focus on three points: the decision on admissibility, the lack of assessment on the Frontex’ conduct and the restrictive approach to the causal link. Finally, I will answer the question about whether the case WS and others c. Frontex can be considered a step forward or backward with respect to the objective of ensuring the effective protection of migrants’ fundamental rights.

Per leggere il contributo – Federica Passarini_WS & altri c. Frontex


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