Le raccomandazioni ai giudici e le istruzioni alle parti, che cosa cambia nel processo dinanzi alla Corte

Nel quadro dell’attuazione delle modifiche allo Statuto della Corte di giustizia (v. segnalazione pubblicata su questa Rivista) sono state apportate modifiche al Regolamento di procedura sia della Corte (2024/2094) che del Tribunale (2024/2095), approvate dal Consiglio a giugno. Tali modifiche sono volte a recepire la riforma varata dal Regolamento 2024/2029 (v. segnalazione su questa Rivista), semplificando e modernizzando al contempo le prassi procedurali dinanzi al giudice dell’Unione. A questo proposito, sono state altresì aggiornate le Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte; le Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale e, infine, le Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, come già segnalato su questa Rivista.

Le modifiche al regolamento di procedura della Corte, da un lato, stabiliscono le modalità per il trattamento preliminare delle domande di pronuncia pregiudiziale presentate alla Corte, onde determinare quale sia la giurisdizione competente a trattarle (art. 93 bis) e, dall’altro lato, introducono disposizioni necessarie a garantire una rapida trattazione delle domande di pronuncia pregiudiziale che il Tribunale rinvia alla Corte laddove queste richiedano una decisione di principio idonea a pregiudicare l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione (artt. 114 bister).

Le modifiche al regolamento di procedura del Tribunale vertono sia su taluni aspetti riguardanti la struttura e l’organizzazione del Tribunale, sia sulle modalità secondo cui le domande di pronuncia pregiudiziale trasmesse dalla Corte saranno trattate dal Tribunale. Al fine di assicurare le medesime garanzie, si noti che il Tribunale ha riprodotto le disposizioni del regolamento di procedura della Corte per i rinvii pregiudiziali, fatti salvi i necessari adeguamenti volti a salvaguardare la coerenza complessiva delle disposizioni procedurali applicabili al Tribunale.

L’aggiornamento del regolamento di procedura della Corte, così come quello del Tribunale, ha rappresentato anche l’occasione per introdurre alcune prassi adottate alla luce dell’esperienza accumulata durante la pandemia di Covid-19. Difatti, per quanto riguarda le modifiche ai regolamenti di procedura, è opportuno segnalare che sia la Corte (art. 78) che il Tribunale (art. 216) prevedono ora la possibilità di partecipare ad un’udienza mediante videoconferenza – seppur in via eccezionale, ossia in presenza di «ragioni sanitarie, motivi di sicurezza o altri seri motivi» – nonché la trasmissione delle udienze sia in diretta che in differita, salvo che una parte informi la Corte illustrando dettagliatamente le ragioni per giustificare la mancata trasmissione (art. 80 bis delle modifiche al regolamento della Corte e art. 110 bis per il Tribunale). I regolamenti introducono inoltre novità per quanto attiene alle norme sulla protezione dei dati personali e sulle modalità di deposito e notifica degli atti processuali; ad esempio, è prevista la possibilità per il giudice del rinvio di anonimizzare la domanda di pronuncia pregiudiziale o omettere dati relativi a persone fisiche o enti interessati dalla controversia (art. 95 delle modifiche al regolamento della Corte e art. 201 del Tribunale).

Quanto appena illustrato si traduce anche nell’aggiornamento delle Istruzioni pratiche alle parti che, rispetto alla loro precedente versione del 2020 (v. segnalazione sulla Rivista), presentano nuove sezioni tra cui “l’individuazione delle cause pregiudiziali anonimizzate” (punto 12) fra le disposizioni generali. Le maggiori novità riguardano tuttavia la fase orale del procedimento, attraverso l’inserimento di più dettagliate istruzioni per quanto riguarda “la partecipazione all’udienza mediante videoconferenza” (punti 70-73), “lo svolgimento consueto di un’udienza di discussione” (punto 74), “la preservazione della protezione dei dati personali” (punto 81), “le lingue utilizzate in udienza” (punti 82-84) ed infine “la lettura delle conclusioni dell’avvocato generale e la pronuncia della sentenza che conclude il procedimento” (punti 89-90). In linea con quanto previsto dal nuovo regolamento di procedura, la Corte sembra dunque porre particolare attenzione alla tutela dei dati personali, evidenziando la necessità di rispettare l’anonimizzazione eventualmente effettuata in origine dal giudice del rinvio o dalla Corte (punti 9-11) e, dunque, di astenersi dal rivelare l’identità delle persone interessate da tale anonimizzazione o dal menzionare dati personali che possano consentirne l’identificazione. È opportuno ricordare che tali nuove istruzioni non mirano a sostituirsi alle disposizioni in materia contenute nello Statuto e nel regolamento di procedura della Corte, ma sono volte a consentire alle parti e ai loro rappresentanti di cogliere meglio, da un lato, la portata di tali disposizioni e, dall’altro lato, lo svolgimento del procedimento (considerando 6).

Come anticipato, anche le Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale, che illustrano e approfondiscono le disposizioni di tale regolamento, sono state aggiornate per quanto riguarda, inter alia, la protezione dei dati personali, il trattamento riservato di alcuni dati nei ricorsi diretti, la presentazione degli atti processuali e dei loro allegati, la partecipazione alle udienze (anche in videoconferenza) e il gratuito patrocinio. Si noti, ad esempio, che tali Norme indicano, per quanto riguarda la partecipazione ad un’udienza mediante videoconferenza, la necessità per il rappresentante di una parte, di un interessato, o una parte stessa, autorizzata a stare in giudizio senza assistenza legale,  impossibilitato a partecipare fisicamente a un’udienza, di presentare innanzitutto un’istanza separata e motivata per poter partecipare tramite videoconferenza (punti 235-239); qualora accolta, si richiede allora la garanzia di determinate condizioni tecniche e, a tale fine, il Tribunale si riserva «il diritto di stabilire la soluzione tecnica che offra un livello di sicurezza e di affidabilità adeguato per consentire una buona connessione e, quindi, una partecipazione effettiva delle parti all’udienza in condizioni simili a quelle esistenti nel corso di un’udienza in presenza» (punti 240-242).

Da ultimo, sono state aggiornate anche le Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, che evocano le caratteristiche essenziali del procedimento pregiudiziale e gli elementi di cui i giudici nazionali devono tener conto prima di adire la Corte, fornendo loro al contempo anche una guida pratica non solo sulla forma e sul contenuto delle domande di pronuncia pregiudiziale, ma altresì sull’organo giurisdizionale competente a trattarle. Interessanti ai fini della presente segnalazione sono le raccomandazioni relative alla possibilità – eccezionale – di riesame da parte della Corte della decisione del Tribunale ex art. 256, paragrafo 3, terzo comma, TFUE (punti 38-39). Poiché il procedimento di riesame dovrebbe avere carattere eccezionale, si raccomanda che il giudice del rinvio sia informato il più celermente possibile dell’esistenza (o meno) di una proposta di riesame della decisione del Tribunale ed è per questo che l’art. 193 bis del regolamento di procedura della Corte prevede che tale giudice sia immediatamente informato in caso di assenza di una proposta di riesame, assenza che renderà definitiva la decisione del Tribunale.


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