Nuove istruzioni pratiche alle parti per i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia UE

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha adottato le nuove Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte (in GUUE del 14 febbraio 2020, L 42 I), le quali entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla loro pubblicazione, ovvero il 1° marzo 2020, in sostituzione di quelle del 2014 (in GUUE del 31 gennaio 2014, L 31).

La riforma, secondo quanto indica la stessa Corte, è intesa a garantire una buona amministrazione della giustizia. Il testo, infatti, viene adeguato alle evoluzioni normative e alla prassi; in particolare quanto all’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici per la trasmissione degli atti processuali, alla trattazione delle impugnazioni di cui all’articolo 58 bis del protocollo sullo statuto della Corte, alle modifiche introdotte al regolamento di procedura della Corte a partire dal 2012 sull’intervento delle parti dinanzi al giudice ovvero intese a recepire provvedimenti normativi in ambiti specifici come quelli sulla protezione dei dati personali. Più precisamente, per il deposito degli atti processuali, la modalità raccomandata dalla Corte è quella mediante l’applicazione e-Curia, descritta quanto al suo funzionamento, nella decisione del 16 ottobre 2018. Rispetto alla trattazione delle impugnazioni, ricordiamo che l’art. 58 bis dello statuto prevede che i ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (Alicante, Spagna); Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (Angers, Francia); Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (Helsinki, Finlandia); Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (Colonia, Germania), per essere esaminate dalla Corte, devono superare una valutazione preventiva. Quest’ultima, avviene sulla base di una domanda di ammissione dell’impugnazione che deve accompagnare il ricorso d’impugnazione. Le Istruzioni alle parti precisano che tale documento deve avere una lunghezza massima di sette pagine, enunciare in modo chiaro e preciso i motivi sui quali si basa l’impugnazione, individuare con la medesima precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo ed esporre, in maniera specifica, per quali ragioni tale questione è importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In mancanza di tale domanda, l’impugnazione stessa sarà dichiarata irricevibile.

Ricordiamo che le Istruzioni pratiche alle parti trovano la loro base giuridica nell’art. 208 del reg. di procedura della CG il quale consente alla Corte di adottare norme pratiche di esecuzione del regolamento stesso, in via meramente eventuale. L’esigenza di adottare atti pratici di esecuzione ben si comprende considerando le peculiarità del procedimento dinanzi ai giudici comunitari, disciplinato da norme vincolanti contenute in più fonti del diritto e che si rivolge ad una comunità plurilinguistica. Pertanto, gli atti di esecuzione completano il sistema delle fonti processuali UE introducendo un terzo livello di norme dopo le fonti di diritto primario (trattati, Statuto) e secondario (RP) rappresentando strumenti essenziali per le parti e i loro rappresentanti nell’affrontare concretamente l’applicazione delle regole di procedura comunitarie.


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