Riforma della Corte di giustizia: un aggiornamento
1. Nel breve scritto Riforma della Corte: i documenti pubblicati sulla GUUE del 12 agosto 2024, accompagnato da un commento sulle modifiche allo Statuto della Corte e ai regolamenti di procedura di Corte e Tribunale, veniva sottolineata l’opportunità di diffondere i nuovi testi, pubblicandoli per l’intero, in attesa di testi consolidati o coordinati, nuove istruzioni pratiche alle parti in giudizio, nuove note informative o raccomandazioni ai giudici nazionali.
L’attesa è stata breve, salvo per quanto riguarda le raccomandazioni ai giudici nazionali, che tuttavia avranno nuove responsabilità soltanto dal prossimo 1 ottobre (dispone, infatti, l’art. 2, par. 1 del regolamento 2024/2019 che modifica il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che “Le domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che siano pendenti dinanzi alla Corte di giustizia il primo giorno del mese successivo [1 ottobre 2024] alla data di entrata in vigore [1 settembre 2024] del presente regolamento sono trattate dalla Corte di giustizia”).
2. Come emerge dal comunicato stampa della Corte n. 126/24 del 30 agosto (che fa seguito al n. 125/24 del 12 agosto), sono disponibili le versioni consolidate di tre testi (“accessibili sul sito Curia nelle rubriche Corte/Il procedimento e Tribunale/Il procedimento”) qui riprodotte:
Statuto della Corte
Regolamento di procedura della Corte
Regolamento di procedura del Tribunale
3. Quanto allo Statuto, le modifiche (art. 23, art. 50), gli inserimenti (art. 49 bis, art. 50 ter, art. 62 quinquies) e le sostituzioni (art. 54, art. 58 bis) sono complessivamente sette. Le motivazioni sono contenute nei “considerando” del regolamento 2024/2019.
4. Quanto al regolamento di procedura della Corte, le modifiche (art. 57, art. 82, art. 96, capo IV del titolo III), gli inserimenti (art. 80 bis, 93, art. 114 bis, art. 114 ter, art. 125, art. 193 bis) e le sostituzioni (art. 48, art. 78, art. 80, art. 95, art. 97, art. 106) sono complessivamente sedici. Le motivazioni sono contenute nei “considerando” del regolamento 2024/2019.
5. Quanto al regolamento di procedura del Tribunale, le modifiche (comprese le soppressioni, sostituzioni, rinumerazioni, art. 1, art.2 , art. 3, art. 20, art. 27, art. 28, art. 30, art. 31, art. 37, art. 38, art. 42, art. 45, art. 46, art. 56 bis, 57, art. 86, art. 92, art. 112, art. 130, art. 139, art. 162, art. 178, art. 191, titolo quinto, titolo sesto, art. 192, art. 194), le aggiunte (art. 15 bis, art. 23 bis, art. 110 bis, il titolo sesto di ampia estensione sul rinvio pregiudiziale comprendente gli articoli 196-242), le integrazioni (art. 14, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 32, art. 87) sono molto più numerose, contenute in quarantotto paragrafi e la versione codificata è pertanto di rilevante utilità, Le motivazioni sono contenute nei “considerando” del regolamento 2024/2095.
6. Ai tre testi consolidati si aggiunge un nuovo testo, che è conseguente alle modifiche introdotte nel regolamento di procedura della Corte: si tratta delle “Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte” pubblicate in GUUE L del 30.8.2024, in vigore dal 1 settembre 2024, che “abrogano e sostituiscono” (par. 91) le precedenti istruzioni del 10 dicembre 2019.
7. Queste “Istruzioni” si aggiungono alle “Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale”-NPE, adottate con regolamento 2024/2097.
Il sito Curia, Tribunale/Il procedimento, con riferimento a tali “Norme pratiche”, pubblica un documento denominato “Tavola di concordanza” (in vigore dal 1 settembre 2024). Si tratta della “concordanza” ovvero dell’indicazione dei punti di corrispondenza fra le precedenti norme pratiche del 20 maggio 2015 (successivamente modificate) e quelle nuove (il par. 290 precisa che le precedenti NPE sono abrogate e sostituite).
8. La rivista, già si è detto, intende cogliere l’occasione di pubblicare e diffondere documenti, commenti, interventi poiché il tema della riforma, al di là dei molti e problematici aspetti tecnici, rappresenta, ad avviso di chi scrive, un utile laboratorio di riflessione e approfondimento: non solo sulle nuove competenze del Tribunale e dei nuovi rapporti fra Tribunale e Corte, ma sul sistema giurisdizionale nel suo complesso, e quindi sul ruolo sia dei giudici nazionali, sia delle parti e di chi le rappresenta in giudizio (giudizio nazionale ed “europeo”).
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