RINVIO PREGIUDIZIALE LE NUOVE RACCOMANDAZIONI ALL’ATTENZIONE DEI GIUDICI NAZIONALI, RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE
Con l’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, avvenuta il 1° settembre 2024, che modifica il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la competenza a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità degli atti delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione è condivisa (dal 1° settembre, appunto) tra la Corte di giustizia e il Tribunale dell’Unione europea.
Considerata l’importanza di questa modifica, è stato aggiornato il testo delle Raccomandazioni rivolte ai giudici nazionali, riguardanti la presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GUUE C/2024/6008 del 9 ottobre 2024), come annunciato nella segnalazione pubblicata su questa Rivista (Pienamente operativo il trasferimento parziale della competenza pregiudiziale della Corte di giustizia al Tribunale). Il trasferimento è operativo dal 1° ottobre.
Come già per le versioni precedenti, il nuovo testo riprende e riassume le caratteristiche principali del procedimento pregiudiziale e gli aspetti che i giudici nazionali devono considerare prima di rivolgersi alla Corte.
Infatti, rispetto all’ultima versione del 2019, le Raccomandazioni sono pressoché identiche nell’indicare le istruzioni pratiche circa la forma e il contenuto delle domande, ma introducono due nuove sezioni: a) l’una sull’analisi preliminare al momento della ricezione da parte della Corte, al fine di stabilire l’organo giurisdizionale competente; b) l’altra sul caso eccezionale del possibile riesame della sentenza del Tribunale da parte della Corte.
Nella nuova versione è stata, dunque, aggiunta la sezione «La determinazione, da parte della Corte, dell’organo giurisdizionale competente a statuire sulla domanda pregiudiziale» (punti da 25 a 29), ove è precisato che, per ragioni di certezza del diritto e rapidità, tutte le domande di pronuncia pregiudiziale devono essere presentate alla Corte di giustizia e, a seconda della natura della domanda, la risposta sarà data dalla Corte o dal Tribunale.
Infatti, come stabilito dall’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto, il Tribunale ha competenza per le domande di pronuncia pregiudiziale, presentate ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che riguardino esclusivamente le seguenti materie specifiche:
- il sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
- i diritti di accisa;
- il codice doganale;
- la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
- la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto;
- il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Tuttavia, il secondo comma dello stesso articolo precisa che la Corte di giustizia conserva comunque, anche in tali ambiti, la competenza per quelle domande pregiudiziali che sollevano anche questioni relative all’interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, ai principi generali del diritto dell’Unione o alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Di conseguenza, ogni domanda pregiudiziale sottoposta alla Corte è oggetto di un’analisi preliminare, secondo quanto previsto dall’articolo 93 bis del Regolamento di procedura della Corte, al fine di stabilire la competenza a statuire.
Se, dopo l’analisi preliminare, il Presidente della Corte, con l’assistenza del Vicepresidente e del primo avvocato generale, ritiene che la domanda rientri esclusivamente in una delle materie specifiche sopra elencate, informa la cancelleria della Corte ex art. 50 ter, primo comma, che deve trasmettere immediatamente la domanda alla cancelleria del Tribunale. Quest’ultima provvederà a registrare formalmente la domanda e il procedimento continuerà dinanzi al Tribunale, secondo le sue norme procedurali, che sono sostanzialmente identiche a quelle della Corte.
Se, invece, dall’analisi preliminare emerge che la domanda, pur rientrando in una delle materie specifiche, riguarda anche altre questioni, come l’interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell’Unione o della Carta dei diritti fondamentali, la domanda sarà deferita alla riunione generale della Corte, che coinvolge tutti i giudici e gli avvocati generali, per un’analisi più approfondita e una decisione sul punto.
In caso di esito affermativo, il procedimento continuerà davanti alla Corte, secondo le norme del suo regolamento di procedura.
Il giudice del rinvio, in ogni caso è tempestivamente informato dell’esito dell’analisi direttamente da parte della cancelleria dell’organo giurisdizionale competente che rimarrà il suo unico interlocutore.
Può tuttavia avvenire, anche, che sia il Tribunale a ritenere di non essere competente. In questo caso la domanda pregiudiziale sarà rinviata alla Corte tramite ordinanza, ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, dello Statuto. Inoltre, in base all’articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, il Tribunale può decidere, in qualsiasi fase del procedimento, di rinviare la domanda alla Corte se ritiene che questa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione. Anche in tali casi il giudice nazionale deve essere informato immediatamente del rinvio.
Riassumendo, nulla cambia per il giudice nazionale, che dovrà sempre rivolgere, ovvero indirizzare, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e continuare ad utilizzare gli elementi essenziali della domanda di pronuncia pregiudiziale, già conosciuti nella precedente versione, e ripresi nell’allegato alle nuove raccomandazioni.
Rileva, inoltre, precisare che le decisioni emesse dal Tribunale sono definitive e hanno lo stesso valore di quelle della Corte, a meno che non vi sia l’ipotesi ecceziaonale di riesame.
Questa, infatti, è l’altra novità delle raccomandazioni con la sezione dedicata «[al]la possibilità, eccezionale, di riesame da parte della Corte della decisione del Tribunale» (punti 38 e 39).
Secondo l’articolo 256, paragrafo 3, terzo comma, TFUE, le decisioni pregiudiziali del Tribunale possono infatti, in via eccezionale, essere sottoposte a riesame da parte della Corte di giustizia, se vi sono gravi rischi per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione. L’articolo 62, secondo comma, dello statuto specifica che, in tali casi, la richiesta di riesame deve essere presentata dal primo avvocato generale della Corte entro un mese dalla pronuncia della decisione del Tribunale, e la Corte ha a sua volta un mese per decidere se procedere, o non, al riesame.
Dall’interpretazione congiunta di queste disposizioni e dell’articolo 62 ter, secondo comma, dello statuto, emerge che la decisione del Tribunale diventa definitiva solo alla scadenza di questi termini o, qualora venga avviato il procedimento di riesame, al termine di tale procedura, regolata dagli articoli 194 e 195 del Regolamento di procedura della Corte.
Tuttavia, poiché il procedimento di riesame è di natura eccezionale, è fondamentale che il giudice del rinvio venga informato tempestivamente se la decisione del Tribunale sarà soggetta a riesame. A tal fine, l’articolo 193 bis del regolamento di procedura della Corte prevede che il giudice a quo sia immediatamente informato in caso di assenza di una proposta di riesame, rendendo definitiva la decisione del Tribunale. Se invece viene presentata una proposta di riesame, il giudice nazionale deve attendere che la Corte si pronunci e, nell’ipotesi di accoglimento della richiesta del primo avvocato generale, attendere l’esito della procedura per sapere se la Corte confermerà la decisione del Tribunale o riterrà che essa comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione. In quest’ultimo caso, la decisione della Corte sostituirà quella del Tribunale.
Il documento qui oggetto di brevi rilievi conferma il ruolo fondamentale del giudice nazionale nel sistema giurisdizionale dell’Unione, in conformità a quanto previsto dall’art. 19 TUE, e le nuove responsabilità che gli competono dal 1° ottobre 2024 (cfr. segnalazione pubblicata su questa Rivista Pienamente operativo il trasferimento parziale della competenza pregiudiziale della Corte di giustizia al Tribunale).
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