Diritti di indagati e imputati nei procedimenti penali: le prime conclusioni dell’Avvocato generale in materia

Sono state pubblicate lo scorso 7 maggio 2015 le conclusioni dell’Avvocato generale, Yves Bot, relative al primo rinvio pregiudiziale (causa C-216/14) avente ad oggetto l’interpretazione delle direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE, rispettivamente concernenti il diritto all’interpretazione e alla traduzione e il diritto all’informazione nei procedimenti penali. Si tratta di due strumenti normativi, adottati sulla base dell’art. 82, par. 2, del TFUE, aventi lo scopo precipuo di assicurare diritti fondamentali della procedura penale e, al contempo, facilitare il reciproco riconoscimento nei rapporti tra Stati membri dell’Unione delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

Con la domanda di pronuncia pregiudiziale, l’Amtsgericht Laufen (Germania) ha sottoposto alla Corte di Giustizia due distinte questioni emerse nel corso di un procedimento penale semplificato, finalizzato all’emanazione di un decreto penale di condanna (provvedimento emesso inaudita altera parte, la cui definitività è connessa alla mancata o intempestiva opposizione da parte dell’imputato).

In particolare, con la prima questione il giudice tedesco ha chiesto al giudice dell’Unione di verificare «[s]e gli articoli 1, paragrafo 2, e 2, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2010/64/UE debbano essere interpretati nel senso che ostino all’applicazione di un provvedimento giudiziale che consenta all’imputato, in applicazione dell’articolo 184 del Gerichtsverfassungsgesetz tedesco, di presentare validamente ricorso soltanto nella lingua processuale, nella specie il tedesco».

La soluzione prospettata dall’Avvocato generale, pur riconoscendo la piena conformità alla direttiva 2010/64 di una normativa nazionale, come quella tedesca, che imponga l’utilizzo di una determinata lingua processuale, appare particolarmente originale quanto alle puntualizzazioni in ordine alla corretta interpretazione che deve essere fornita ad una simile disposizione interna. All’imputato che non parla e non comprende la lingua del procedimento deve essere riconosciuto il diritto di presentare ricorso avverso una decisione giudiziaria (nel caso di specie l’opposizione al decreto penale di condanna) nella propria lingua, con conseguente onere per l’autorità giudiziaria di predisporne la traduzione.

La singolarità dell’opinione espressa dall’Avvocato generale deve essere ravvisata nel fondamento giuridico dell’enunciato diritto alla traduzione del ricorso: non già l’art. 3 della direttiva relativo alla traduzione degli atti, bensì l’art. 2 concernente il diritto all’interpretazione orale. L’ambito applicativo dell’art. 3 non è idoneo a ricomprendere i ricorsi presentati dall’indagato, in quanto la direttiva garantisce il diritto alla traduzione solo degli atti che hanno come destinatario l’indagato/imputato, essendo pertanto impossibile estenderne la portata fino a ricomprendere anche gli atti che da questo hanno origine (quale un ricorso). L’art. 2, viceversa, oltre a configurare il diritto all’interprete come teleologicamente orientato sia alla comprensione attiva che passiva dell’indagato/imputato, contempla espressamente al par. 2 il diritto di beneficiare dell’assistenza di un interprete anche nelle comunicazioni con il difensore finalizzate alla presentazione di ricorsi. Orbene, ad avviso dell’Avvocato generale, poiché la nomina del difensore non può incidere sul diritto di beneficiare dell’interprete e poiché l’interpretazione «può anche assumere la forma di una traduzione scritta delle parole espresse dalla difesa in un documento quale un atto introduttivo di un ricorso» (punto 78 cpv delle conclusioni), è onere dell’autorità giudiziaria predisporre la traduzione del ricorso presentato dall’imputato alloglotta nella propria lingua.

Con la seconda questione, il giudice tedesco ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia di stabilire «[s]e gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE debbano essere interpretati nel senso che ostino a che venga disposta la nomina di un domiciliatario di un imputato qualora il termine per la presentazione di rimedi giuridici inizi a decorrere già con la notifica al domiciliatario e, in definitiva, resti irrilevante se l’imputato abbia o meno avuto conoscenza dell’accusa».

Ad avviso dell’Avvocato generale, la normativa tedesca in materia di notifica del decreto penale di condanna al domiciliatario nominato dall’imputato non residente nello Stato procedente, seguita dall’invio per posta a quest’ultimo del decreto stesso, è conforme al diritto all’informazione sull’accusa garantito dalla direttiva 2012/13, purché sia assicurato che il termine di 15 giorni per proporre opposizione inizi a decorrere nel momento in cui l’imputato ne abbia conoscenza.

Tale ultima precisazione contrasta con la previsione di cui all’art. 410 della Strafprozessordnung (codice di procedura penale tedesco), a norma del quale il termine per proporre opposizione decorre dalla notifica al domiciliatario. Il Governo tedesco, peraltro, all’udienza del 19 marzo 2015 (si vedano i punti 109-110 delle conclusioni), ha precisato che esiste per l’imputato la possibilità di una rimessione nel termine durante l’esecuzione, qualora non abbia potuto opporsi tempestivamente. La ratio del diritto tedesco è quella di evitare che la decorrenza del termine dipenda dal verificarsi di una circostanza la cui prova potrebbe risultare impossibile, dipendendo infatti la conoscenza del decreto da parte dell’imputato dalla ricezione per posta ordinaria del decreto inviatogli dal domiciliatario che ha ricevuto la notifica. Una soluzione come quella prospettata dall’Avvocato generale, oltre a non incrementare la portata del diritto all’informazione sull’accusa (in quanto l’imputato, avendo già nominato un domiciliatario, si trova certamente nella piena consapevolezza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico), ha l’effetto di paralizzare sine die o quantomeno di rendere incerto l’inizio della decorrenza del termine per proporre ricorso, determinando l’impossibilità per il decreto penale di diventare definitivo e quindi esecutivo.

Le soluzioni suggerite dall’Avvocato generale poggiano interamente sulle osservazioni preliminari, relative alla tecnica proposta per l’interpretazione di direttive, come quelle in questione, contenenti norme minime riguardanti i diritti della persona nella procedura penale. Proprio la qualificazione di “norme minime”, a detta dell’Avvocato generale, non deve essere motivo di una riduzione della loro portata, essendo piuttosto necessario assicurare un’interpretazione che ne garantisca un pieno effetto utile (così al punto 33). In questo senso, il ricorso all’interpretazione letterale potrebbe contrastare altresì con lo scopo di rafforzare il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, al cui consolidamento, come accennato, le direttive sono finalizzate.

Interessante sarà verificare l’orientamento della Corte di Giustizia in sede di soluzione delle questioni pregiudiziali, dovendosi fin d’ora rilevare che l’accoglimento della prospettazione dell’Avvocato generale, in ordine alla configurabilità di un diritto alla traduzione del ricorso, determinerebbe un aggravio non indifferente dei costi dei servizi di assistenza linguistica che – a norma dell’art. 4 della direttiva – sono a carico integrale dello Stato, indipendentemente dall’esito del procedimento penale.

Non potendo trarre alcuno spunto da precedenti pronunce in materia per formulare il possibile approccio ermeneutico della Corte, non resta che attendere l’emanazione della sentenza per verificare se i giudici del Lussemburgo condivideranno o meno l’interpretazione largamente estensiva suggerita dall’Avvocato generale.


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