Termini per la decisione dei ricorsi in materia di protezione internazionale e diritto a un ricorso effettivo. Due interessanti pronunce della Corte di giustizia.

Il 19 marzo scorso, la Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata a pronunciarsi nelle cause PG e LH, ha fissato alcuni importanti principi sul tema, ampiamente dibattuto, della valutazione dell’adeguatezza dei termini per i ricorsi in materia di protezione internazionale.

Nella causa PG, il ricorrente, cittadino iracheno di etnia curda, giunto in Ungheria dopo avere attraversato la Serbia, aveva impugnato e ottenuto l’annullamento della decisione con la quale, in data 14 maggio 2018, si era visto rigettare la domanda di protezione internazionale. Tuttavia, per ben due volte, le autorità amministrative si erano rifiutate di conformarsi alla decisione del giudice che aveva disposto l’annullamento.

Investito del ricorso, il giudice del rinvio domandava alla Corte di stabilire, in particolare, se fosse da considerare compatibile con l’ art. 46,3 della direttiva 2013/32/UE (c.d. “procedure”) una normativa nazionale che prevede un termine perentorio di 60 giorni per i procedimenti giurisdizionali di asilo, «indipendentemente da qualsiasi circostanza individuale e senza considerare le specificità della causa né le possibili difficoltà in termini di prova».

Detto quesito appare strettamente connesso a quello formulato dal giudice di rinvio nella causa LH.

In tale controversia, il signor LH, cittadino siriano di etnia curda, giunto in Ungheria dopo essere transitato attraverso la Serbia, nel 2018 impugnava la decisione con la quale le autorità ungheresi avevano dichiarato inammissibile la sua domanda di protezione internazionale e disposto una misura di espulsione ai fini dell’esecuzione della decisione.

Alla luce di tali circostanze, il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento e richiesto alla Corte di pronunciarsi, in particolare, sulla compatibilità con il diritto a un ricorso effettivo della normativa di uno Stato membro che prevede un termine imperativo di otto giorni per l’esame in sede di ricorso di domande dichiarate inammissibili nel contesto della procedura di asilo.

La pronuncia della Corte sull’adeguatezza dei termini di giudizio nella causa PG: una taglia unica raramente si adatta a tutti. 

Secondo la Corte, che sul punto si rifà alla propria costante giurisprudenza (sentenza Aquino), discende dal principio di autonomia processuale che, «in mancanza di norme  dell’Unione in materia, siano gli Stati membri a stabilire, nel proprio ordinamento interno,  le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la salvaguardia dei diritti dei soggetti dell’ordinamento». Ne consegue che, in tema di ricorsi in materia di protezione internazionale, la fissazione di termini di giudizio sul piano interno, peraltro autorizzata in virtù dell’art. 46,10 della direttiva, non è di per sé in contrasto con il diritto dell’Unione.  Tuttavia, affinché siffatte previsioni risultino conformi con il diritto a un ricorso effettivo, occorre che siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività. Proprio questo secondo principio gioca, nei casi portati all’esame della Corte, un ruolo di particolare rilievo.

Invero, come già affermato nella sentenza Torubarov, l’art. 46,3 della direttiva, nel definire la portata dell’obbligo imposto agli Stati membri di garantire il diritto a un ricorso effettivo dei richiedenti asilo, obbliga questi ultimi ad assicurare che il giudice dinanzi al quale è contestata la decisione proceda all’esame «completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]».

La Corte tratteggia il contenuto dell’esame completo ed ex nunc imposto dall’art. 46,3 ripercorrendo la propria giurisprudenza. Nel farlo, si richiama in primo luogo all’imprescindibile esigenza di assicurare un esame individuale della posizione del richiedente (sentenza F), da accertare anzitutto e salvo che ricorrano le circostanze cumulativamente previste dalla Corte di giustizia nella sentenza Sacko, mediante la sua audizione personale e nel rispetto di tutti i diritti previsti dalla direttiva procedure. Tra questi, in particolare, a norma degli articoli 12, 20, 22, 24 e 25 della direttiva, il diritto ad un interprete, la possibilità di comunicare con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l’accesso a talune informazioni, la possibilità di assistenza e rappresentanza legali gratuite, l’accesso a un avvocato e infine, l’accesso a specifiche garanzie previste nei confronti di persone aventi particolari bisogni e di minori non accompagnati.

In presenza di una normativa interna che impone il rispetto di un termine senza alcuna possibilità di proroga, il giudice del ricorso potrebbe trovarsi in virtù di circostanze inerenti al carico di lavoro del suo ufficio e/o della particolare complessità e delicatezza del caso, nella paradossale situazione di dovere scegliere se adempiere alla normativa nazionale sacrificando le garanzie imposte dal diritto dell’Unione, o viceversa, sforare il termine, esponendosi ad eventuali ripercussioni inerenti alla valutazione del suo operato.

A fronte della rappresentazione plastica della difficoltà di stabilire in astratto quale debba essere il termine unico, adatto a rispondere alle esigenze di ogni singolo caso, la Corte ha ritenuto di affermare che, in virtù del principio di effettività, e fatto salvo l’obbligo del giudice investito del ricorso di assicurare comunque una trattazione in tempi ragionevoli della domanda fissato all’art. 46,4 della direttiva, «in mancanza di qualsivoglia norma nazionale diretta a garantire che la causa sia giudicata entro un termine ragionevole, quale una norma secondo cui, alla scadenza del termine di 60 giorni, il fascicolo sia attribuito a un altro giudice” sussiste per il giudice l’obbligo “di disapplicare la normativa nazionale che consideri tale termine come imperativo» (pt. 34).

La pronuncia della Corte sull’adeguatezza dei termini di giudizio nella causa LH: il diritto dell’Unione non ammette un livello di controllo attenuato nel riesame delle decisioni adottate ad esito di procedure accelerate.

Termini particolarmente stringenti possono determinare una significativa compromissione del diritto ad un ricorso effettivo dei richiedenti asilo. Di ciò sembra ben consapevole la Corte che giunge nel caso LH a conclusioni decisamente più nette di quanto affermato nella sentenza PG.

Nel caso di specie, esclusa la compatibilità con la direttiva procedure di una normativa nazionale che consente di ritenere inammissibile la domanda di un richiedente asilo con la motivazione che quest’ultimo è transitato attraverso uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni/danni gravi, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione, la Corte ha proseguito con l’esaminare l’adeguatezza del termine di otto giorni, previsto dalla normativa ungherese, per l’esame dei ricorsi nei casi di inammissibilità.

Il punto di partenza nel ragionamento della Corte è il medesimo di quello già affermato nella sentenza PG: in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti dei soggetti dell’ordinamento, purché tali modalità siano conformi ai principi di equivalenza e di effettività.

Tuttavia, le particolari caratteristiche del caso in esame, inducono la Corte a ritenere necessario formulare un passaggio ulteriore: il diritto dell’Unione non ammette un livello di controllo attenuato nel riesame delle decisioni adottate nel contesto di procedure accelerate.

Invero, se come già osservato dalla Corte nella sentenza Alheto, nei casi di inammissibilità della domanda l’art 46,3 non impone al giudice del ricorso di procedere necessariamente ad un esame nel merito delle esigenze di protezione internazionale, ciò non equivale a ritenere che il predetto giudice sia esonerato dall’effettuare un esame rigoroso circa la sussistenza effettiva dei motivi di inammissibilità.

Pertanto, quando come nel caso di specie i motivi di inammissibilità siano relativi all’applicazione dei criteri del paese di primo asilo o del paese terzo sicuro, accanto alle garanzie normalmente previste per il riesame già richiamate nella sentenza PG, il giudice del ricorso è tenuto ad accertare che siano nel concreto rispettate tutte le condizioni previste rispettivamente agli articoli 35 e 38 della direttiva al fine della loro applicazione.

Così la Corte, pur ammettendo che un termine di otto giorni potrebbe rivelarsi adeguato nei casi più evidenti di inammissibilità, osserva che esso può rivelarsi in concreto insufficiente per consentire al giudice del ricorso di assicurare il rispetto di tutti i diritti previsti dalla direttiva procedure, con l’effetto di impedirgli in sostanza, di garantire il diritto a un ricorso effettivo dei richiedenti protezione internazionale.

Pertanto, la Corte ha ritenuto di statuire che una normativa nazionale, che impone al giudice del ricorso un termine di otto giorni per l’esame di una domanda di protezione internazionale ritenuta inammissibile dalle autorità amministrative, è incompatibile con il diritto a un ricorso effettivo «qualora tale giudice non sia in grado di assicurare, entro un simile termine, l’effettività delle norme sostanziali e delle garanzie processuali riconosciute al richiedente dal diritto dell’Unione» (pt. 77).


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