Statuto della Corte di giustizia e regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale. Le modifiche in vigore dal 1 settembre: primi rilievi

1. Introduzione. Il 12 agosto è stato pubblicato sulla GUUE L il Regolamento (UE, EURATOM) 2024/2019 che modifica il Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (“Regolamento”), come annunciato dal comunicato stampa sul sito Curia. Insieme al Regolamento, sono state pubblicate le modifiche al Regolamento di procedura della Corte di giustizia (2024/2094) e a quello del Tribunale (2024/2095). Completano il pacchetto di documenti pubblicati le Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (2024/2097) e la Decisione del Tribunale del 10 luglio 2024 relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l’applicazione e-Curia (2024/2096). I predetti documenti offrono un quadro organico della riforma e consentono quindi di proporre (con riserva di svolgere, in prosieguo, commenti più approfonditi) alcune prime ed essenziali riflessioni sul tema.

2. Lo Statuto. La riforma dello Statuto prevede rilevanti modifiche al sistema giurisdizionale dell’Unione, che è qui opportuno ricordare nelle linee essenziali (per un’esposizione più esauriente, v. il contributo in questa rivista). L’art. 50-ter Statuto trasferisce al Tribunale la competenza a decidere in via pregiudiziale nelle sei materie specifiche ivi elencate (per le ragioni sottostanti all’individuazione delle materie, cfr. anche i considerando 5-10 Regolamento) e prevede, insieme all’art. 54, par. 2 , Statuto, le norme regolatrici della ripartizione di competenza tra Corte di giustizia e Tribunale (su cui cfr. i considerando 12-18 Regolamento). Nella trattazione delle questioni pregiudiziali, l’art. 50-ter, par. 4, Statuto prevede la competenza di sezioni designate a tale scopo, le quali, ai sensi dell’art. 49-bis Statuto, saranno assistite da avvocati generali, eletti tra gli stessi giudici e appartenenti ad una diversa sezione. L’art. 50 Statuto prevede la competenza della nuova sezione intermedia del Tribunale nel caso in cui lo richiedano uno Stato membro o un’istituzione parte del procedimento (cfr. anche il considerando 21 Regolamento). Ulteriori modifiche hanno interessato l’art. 23 Statuto. I paragrafi 1 e 2 prevedono ora che la decisione di rinvio del giudice a quo alla Corte di giustizia dovrà essere notificata anche a Parlamento, Consiglio e BCE, che potranno presentare le proprie osservazioni scritte ove abbiano un interesse particolare nelle questioni sollevate (sul punto cfr. anche i considerando 25-26 Regolamento). L’art. 23, par. 3, Statuto dispone poi che, al termine del procedimento, le memorie e osservazioni scritte presentate dagli interessati verranno pubblicate sul sito Curia. Infine, l’art. 58-bis Statuto prevede un’estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni anche alle decisioni del Tribunale aventi ad oggetto le decisioni di altri organismi, nonché nei casi in cui il Tribunale venga adito per effetto di una clausola compromissoria (cfr. anche i considerando 22-24 Regolamento).

3. Il Regolamento di procedura della Corte. La modifica più rilevante al Regolamento di procedura della Corte di giustizia (“RP Corte”) è quella relativa al meccanismo di smistamento dei rinvii pregiudiziali, che, ai sensi dell’art. 50-ter, par. 3, Statuto, sarà di esclusiva competenza della predetta e non dei giudici del rinvio, per ragioni di certezza del diritto e di celerità (cfr. il considerando 11 Regolamento). Il nuovo art. 93-bis, par. 1, RP Corte dispone che la domanda dovrà essere immediatamente trasmessa al presidente, al vicepresidente e al primo avvocato generale. L’art. 93-bis, par. 3, RP Corte prevede che il presidente dovrà deferire la domanda alla Corte in sede di riunione generale nel caso in cui ritenga, sentiti gli altri due componenti, che la domanda riguardi anche altre materie, oltre che negli altri casi previsti dall’art. 50-ter, par. 2, Statuto. A queste disposizioni si aggiunge il nuovo art. 114-ter RP Corte, che prevede le norme procedurali applicabili nel caso in cui il Tribunale rinvii alla Corte di giustizia una domanda ai sensi dell’art. 256, par. 3, TFUE. Tra queste, l’art. 114-ter, par. 1, RP Corte dispone che la domanda dovrà essere trattata celermente e il par. 3 che, se la fase scritta è già stata chiusa, gli interessati di cui all’art. 23 Statuto potranno in ogni caso presentare memorie e osservazioni scritte. Ulteriori modifiche al RP Corte riguardano, tra gli altri, le modalità di notifica (art. 48); la partecipazione a un’udienza mediante videoconferenza (art. 78); lo svolgimento dell’udienza di discussione (art. 80); la trasmissione delle udienze (art. 80-bis); l’anonimizzazione e omissioni di dati personali (art. 95); la trasmissione degli atti processuali (art. 106). Un utile completamento sarebbe rappresentato dalla pubblicazione di nuove, aggiornate “istruzioni pratiche alle parte” relative ai giudizi davanti alla Corte di giustizia, quelle attuali essendo del 2020).

4. Il Regolamento di procedura del Tribunale. Il Regolamento di procedura del Tribunale (“RP Trib.”) vede, come prevedibile, numerose e importanti novità, tra cui l’introduzione del nuovo Titolo Sesto.

    • L’organizzazione. Tanto per iniziare, in attuazione dell’art. 50-ter, co. 4, Statuto, il nuovo art. 25, par. 1, RP Trib. prevede che il Tribunale designerà una o più sezioni specificamente incaricate del trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale. In linea di principio, ai sensi dell’art. 26, par. 1, RP Trib. le sezioni compenti nei giudizi pregiudiziali si riuniranno con cinque giudici. Nel caso in cui però non sussistano difficoltà nelle questioni di diritto sollevate, la sezione investita potrà decidere di rimettere la questione a una sezione di tre giudici (cfr. art. 28, par. 5, RP Trib.). L’art. 15-bis RP Trib. prevede poi che la nuova sezione intermedia, competente della decisione della domanda ove lo richiedano uno Stato membro o un’istituzione parte del procedimento, sarà composta da nove giudici. La sezione intermedia sarà quella deputata a conoscere anche i casi più importanti e di maggiore complessità giuridica (cfr. art. 28, par. 1, RP Trib.). Le norme relative al quorum di tale sezione sono previste all’art. 23-bis RP Trib.. Nella trattazione delle domande pregiudiziali il Tribunale, come detto, sarà assistito anche da avvocati generali (cfr. art. 30, par. 2, RP Trib.). Al riguardo, l’art. 31-bis RP Trib. prevede che i giudici eleggeranno tra loro degli incaricati a svolgere tale funzione in specifica relazione al trattamento delle predette domande e l’art. 31-ter, par. 1, RP Trib. dispone che l’avvocato generale sarà scelto tra i giudici eletti ma che appartengano ad una diversa sezione. Ai sensi dell’art. 49-bis, par. 2, Statuto, durante il periodo in cui tali membri eserciteranno le funzioni di avvocato generale, essi non faranno parte del collegio giudicante nelle domande di pronuncia pregiudiziale (cfr. anche il considerando 19 Statuto). La circostanza che siano gli stessi giudici a svolgere la funzione di avvocato generale pare dettata più da ragioni pratiche che sistematiche.
    • Il Titolo Sesto. A queste modifiche, si aggiunge l’introduzione nel RP Trib. del nuovo Titolo Sesto, intitolato “Rinvio pregiudiziale”. Il Titolo Sesto è organizzato in otto capi: “Disposizioni generali” (artt. 196-198); “Fase scritta del procedimento” (artt. 199-205); “Relazione preliminare”(art. 206); “Misure che possono essere adottate dal Tribunale” (artt. 207-212); “Fase orale del procedimento” (artt. 213-224); “Sentenze e ordinanze” (artt. 225-236); “Procedimento pregiudiziale accelerato” (artt. 237-238); “Gratuito patrocinio” (artt. 239-242). In linea di principio, il Titolo Sesto mutua senza modifiche un blocco consistente di norme del RP Corte, con una tecnica normativa che ha preferito prevedere analiticamente tutte le norme applicabili, evitando il più possibile rinvii ad altre disposizioni del RP Trib.. All’interno del nuovo Titolo Sesto, si segnalano le norme relative ai meccanismi preposti, lato Tribunale, a salvaguardia della ripartizione di competenze con la Corte di giustizia. L’art. 207, par. 1, RP Trib. prevede che quando una domanda di pronuncia pregiudiziale verrà proposta direttamente al Tribunale, questa verrà trasmessa immediatamente alla Corte di giustizia. Il paragrafo 2 dispone che le decisioni con cui il Tribunale rinvierà, ai sensi dell’art. 54, par. 2, Statuto, una domanda alla predetta, ritenendosi incompetente, saranno adottate su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, con ordinanza motivata e non impugnabile (si tratta delle ipotesi in cui l’art. 54, par. 2, Statuto dispone che, ove la Corte di giustizia decida di riassegnare al Tribunale la domanda, quest’ultimo non potrà declinare la propria competenza). L’art. 207, par. 3, RP Trib. prevede poi che in qualsiasi momento della procedura la sezione del Tribunale investita della causa potrà, sentito l’avvocato generale, proporre alla conferenza plenaria il rinvio di cui all’art. 256, par. 3, TFUE. Tale proposta potrà essere avanzata anche dal presidente insieme al vicepresidente del Tribunale, sentito l’avvocato generale, ma solo fino alla chiusura della fase orale del procedimento e, se sono state presentate conclusioni, non oltre una settimana dalla presentazione, o prima della decisione di statuire senza fase orale (cfr. art. 207, par. 4, RP Trib.). In ogni caso, le decisioni del Tribunale in materia pregiudiziale potranno essere sempre soggette a riesame entro un mese, ove il primo avvocato generale ritenga che esista un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione (cfr. art. 62, par. 2, Statuto).

5. Le Norme pratiche di esecuzione. Come anticipato, sono state pubblicate anche le Norme pratiche di esecuzione-NPE (nuova versione) del Regolamento di procedura del Tribunale. All’interno del documento, con specifico riferimento alla nuova competenza pregiudiziale, si segnalano: i punti da 37 a 39, con riferimento alla tenuta del fascicolo di causa e alla sua consultazione; i punti da 69 a 71, in relazione alla protezione dei dati negli atti e nei documenti accessibili al pubblico; il punto 74 sulla rappresentanza; i punti da 136 a 155, oltre che il punto 159, relativi agli atti processuali e ai relativi allegati; i punti da 191 a 193 sulla fase scritta; i punti da 197 a 199 sulla fase orale; i punti da 216 a 220 sulla preparazione dell’udienza di discussione; i punti da 266 a 270 sul gratuito patrocinio; il punto 283 sul procedimento accelerato. Come specificato dalla citata, e anch’essa pubblicata, Decisione del Tribunale relativa al deposito e notifica degli atti processuali, anche i depositi degli atti processuali relativi alle cause pregiudiziali di competenza del Tribunale dovranno avvenire telematicamente tramite l’applicazione E-curia (cfr. anche art. 198 RP Trib.).

6. La pubblicazione degli atti di parte. Tra le disposizioni più controverse vi è certamente quella di cui all’art. 23, par. 3, Statuto, che prevede la pubblicazione delle memorie e degli scritti di parte dopo la chiusura del procedimento, ora contenuta nell’art. 96, par. 3, RP Corte e nell’art. 202, par. 3, RP Trib.. Detta pubblicazione avverrà sul sito internet della Corte di giustizia dell’Unione europea e avverrà automaticamente, salvo che gli interessati non si oppongano. L’opposizione, che non deve essere motivata e che non è impugnabile (come auspicato dalla dichiarazione critica di alcuni Stati membri, in altri punti disattesa), dovrà essere comunicata entro tre mesi dalla notizia che il primo avvocato generale non ha formulato nessuna proposta di riesame o dalla notifica della decisione della Corte di giustizia di non riesaminare la decisione, o dalla pronuncia della sentenza di riesame. L’opposizione è sempre revocabile, così come è possibile comunicarla anche dopo la scadenza del predetto termine, con la conseguente rimozione degli atti dal sito.

7. Brevi conclusioni. Il sistema risultante dalla riforma resta chiaramente imperniato sulla Corte di giustizia. I dubbi maggiori riguardano proprio le modalità e i criteri che verranno seguiti nell’assegnazione dei casi al Tribunale, anche alla luce delle possibili ritrosie dei giudici nazionali ad accettare l’assegnazione a quest’ultimo delle loro questioni (al riguardo, potrebbe essere predisposta in breve tempo anche una nuova versione delle Raccomandazioni ai giudici nazionali sui rinvii pregiudiziali, risalendo quelle attuali al 2019). Sarà quindi certamente importante l’applicazione puntuale da parte della Corte di giustizia e del Tribunale dei meccanismi di smistamento e reciproco rinvio sopradescritti. In quest’ottica, il considerando 15 Regolamento enuncia il principio secondo cui la Corte di giustizia e il Tribunale dovrebbero motivare brevemente nelle loro decisioni le ragioni per cui sono competenti a conoscere della questione decisa, mentre l’art. 3 Regolamento prevede, a cura della Corte di giustizia, la pubblicazione e l’aggiornamento di un elenco di esempi (entro il 2 settembre 2025) e la trasmissione al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione di una relazione sull’attuazione della riforma (entro il 2 settembre 2028). Altrettante perplessità ha generato la previsione dell’automatica pubblicazione delle memorie e degli scritti difensivi. Oltre al possibile rischio che siano fonte, per così dire, di ispirazione di memorie e scritti in altri giudizi, non può escludersi che gli atti non vengano utilizzati per l’addestramento dell’intelligenza artificiale. A livello operativo, l’art. 2, par. 1, Regolamento prevede che le domande pendenti dinanzi alla Corte di giustizia il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del Regolamento rimarranno di competenza della Corte di giustizia. Il sistema si attiverà quindi a partire dal 1° ottobre: data rilevante per i giudici nazionali che vorranno proporre rinvii alla Corte.


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