Statuto della Corte di giustizia: adottato il regolamento di modifica al Protocollo n. 3

1. Introduzione. Il 19 marzo il Consiglio ha annunciato di aver approvato la posizione adottata in prima lettura il 27 febbraio dal Parlamento europeo sul progetto di regolamento recante modifica al Protocollo n. 3 del TFUE sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (lo “Statuto”). Il regolamento adottato (“Regolamento adottato”) recepisce in buona parte il contenuto della richiesta iniziale della Corte di giustizia, con alcune modifiche frutto, tra gli altri, del parere della Commissione europea (COM(2023)0135) e della relazione della commissione giuridica parlamentare (A9-0278/2023). Il Regolamento adottato prevede importanti modifiche al sistema giurisdizionale dell’Unione ed è caratterizzato dal trasferimento al Tribunale della competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale su alcune materie specifiche.

2. La competenza pregiudiziale. Come detto, il Regolamento adottato, con le modifiche previste all’art. 1, attua l’art. 256, par. 3, co.1, TFUE, ai sensi del quale il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali in materie specifiche determinate dallo Statuto. Fino ad oggi tale trasferimento non era ancora stato effettuato, ma il considerando 2 rileva come negli ultimi anni il numero e il tempo di trattazione delle cause pregiudiziali pendenti sia complessivamente aumentato, anche alla luce della “grande complessità e alla particolare delicatezza di un crescente numero di questioni sottoposte” (per un’informazione sulle statistiche relative all’anno 2023 si veda il comunicato stampa del 22 marzo sul sito Curia). La riforma ha quindi lo scopo di continuare a garantire una celere trattazione delle questioni pregiudiziali, permettendo contemporaneamente alla Corte di giustizia di “salvaguardare e rafforzare l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione, nonché di garantire l’elevatissima qualità della decisioni” nelle materie più complesse e sensibili.

2.1 Le materie. Il nuovo art. 50-ter, co. 1, dello Statuto trasferisce quindi al Tribunale la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale in una serie di materie specifiche: il sistema comune di imposta sul valore aggiunto (lett. a); i diritti di accisa (lett. b); il codice doganale (lett. c); la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata (lett. d); la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o cancellazione di servizi di trasporto (lett. e); il sistema di scambio quote di emissione di gas ed effetto serra (lett. f). Le materie sono state individuate, chiariscono i considerando 6 e 7, perché circoscritte e sufficientemente distinguibili dalle altre; in quanto già oggetto di consistente giurisprudenza della Corte di giustizia che possa guidare il Tribunale; in modo da dispensare la Corte da un numero sufficientemente consistente di questioni. Rimarranno invece in ogni caso di cognizione della Corte le domande riguardanti anche altre materie, e ciò per la necessaria specificità delle materie trasferite (cfr. considerando 12), nonché, ai sensi del nuovo art. 50-ter, co.2, dello Statuto, le domande che sollevino questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, e ciò anche laddove il contesto normativo del procedimento principale rientri in una o più delle materie specifiche (cfr. considerando 13).

2.2 I profili processuali. Per quanto attiene ai profili processuali, il nuovo art. 50-ter, co. 3, dello Statuto prevede che il giudice a quo dovrà continuare a presentare le domande direttamente alla Corte di giustizia. Sarà quindi la stessa Corte a trasmettere al Tribunale le domande di pronuncia pregiudiziale di sua cognizione, dopo averne verificato la sussistenza in base al criterio delle materie specifiche. Tale norma, coordinata con il nuovo art. 54, co. 2, dello Statuto, prevede che il Tribunale potrà rinviare alla Corte le domande che reputi di non poter conoscere, rimanendo però obbligato a trattarle ove la Corte decida di riassegnare al predetto il caso. A questo proposito, il considerando 15 specifica che nell’interesse della certezza del diritto e di una maggiore trasparenza dei procedimenti giurisdizionali, la Corte e il Tribunale dovrebbero comunque motivare brevemente nelle loro decisioni le ragioni per le quali spetta a loro la cognizione a conoscere della questione pregiudiziale decisa. Resta ferma la previsione dell’art. 256, par. 3, co. 2, TFUE, ai sensi del quale il Tribunale potrà rinviare la causa alla Corte di giustizia, se ritiene che la questione richieda una decisione di principio rilevante per l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione. Infine, con il trasferimento della competenza pregiudiziale, diverranno operativi anche l’art. 256, par. 3, co. 3, TFUE e l’art. 62 dello Statuto, che prevede che le relative decisioni del Tribunale potranno essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia su proposta del primo avvocato generale della Corte, ove quest’ultimo ritenga che esista un grave rischio per l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.

2.3 L’organizzazione del Tribunale. Sempre nell’ottica di una migliore trattazione delle questioni, il nuovo art. 50-ter, co. 4, dello Statuto dispone che delle domande di pronuncia pregiudiziale dovranno avere cognizione sezioni del Tribunale specificamente designate a tale scopo. Sul punto, il nuovo art. 50, co. 2, dello Statuto aggiunge che il Tribunale potrà anche radunarsi in “sezione intermedia” tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione. Ai sensi del nuovo art. 50, co. 4, dello Statuto proprio la sezione intermedia sarà la composizione in cui si dovrà riunire il Tribunale, se adito ai sensi dell’art. 267 TFUE, “su richiesta di uno Stato membro o di un’istituzione dell’Unione che è parte nel procedimento”. Questa disposizione riprende la previsione di cui all’art. 16, co. 3, dello Statuto relativa alla riunione in grande sezione della Corte di giustizia e sembra chiarire che anche nei procedimenti davanti al Tribunale potranno intervenire gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto (nonostante il testo del nuovo art. 23, co. 2, dello Statuto, v. infra). Un’ulteriore novità è l’introduzione del nuovo art. 49-bis dello Statuto, che prevede l’attivazione anche presso il Tribunale degli avvocati generali, i quali avranno il compito di assistere il Tribunale nel trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale. A differenza, però, dei loro omonimi presso la Corte di giustizia, saranno eletti tra gli stessi giudici e per un mandato triennale, rinnovabile una volta, fermo restando che l’avvocato generale designato per ciascuna domanda non potrà far parte della sezione che emetterà la decisione.

3. Le altre modifiche. Per quanto riguarda le altre modifiche, il nuovo art. 23, co.1, dello Statuto prevede ora un obbligo di notifica dei rinvii pregiudiziali da parte della Corte di giustizia anche al Parlamento, al Consiglio e alla Banca centrale europea. D’altra parte, il nuovo art. 23, co. 2, dello Statuto dispone che nel termine di due mesi dall’ultima notificazione “le parti, gli Stati membri, la Commissione e, qualora ritengano di avere un interesse particolare nelle questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea sono autorizzati a presentare alla Corte di giustizia memorie od osservazioni scritte”. Tale modifica fa sorgere alcuni dubbi interpretativi, posto che il tenore letterale della norma sembra suggerire che il diritto di presentare memorie e osservazioni scritte non sorga nei procedimenti davanti al Tribunale. La previsione risulta quindi in contraddizione con il nuovo art. 50, co. 4, dello Statuto (v. supra), e dovrebbe perciò interpretarsi estensivamente. Ciò detto, il nuovo art. 23, co. 3, dello Statuto prevede la pubblicazione delle memorie e delle osservazioni scritte sul sito della Corte di giustizia dell’Unione europea, salvo diversa volontà degli interessati, a beneficio della responsabilizzazione e fiducia nel diritto dell’Unione (cfr. considerando 4). Proprio riguardo a quest’ultima previsione, nei giorni precedenti l’adozione del regolamento un gruppo di Stati membri ha presentato una dichiarazione critica, segnalando, tra gli altri, la necessità di prevedere la non automaticità della pubblicazione (si attende ora di vedere in che misura i rilievi verranno recepiti in sede di riforma del regolamento di procedura della Corte). Da ultimo, con il nuovo art. 58-bis dello Statuto viene ampliato l’ambito applicativo della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni anche alle decisioni del Tribunale aventi ad oggetto le decisioni di organi e organismi ulteriori, tra cui l’Autorità bancaria europea (co. 1, lett. g) e le commissioni di ricorso indipendenti istituite in seno ad ogni altro organo o organismo dell’Unione dopo il 1 maggio 2019 (co. 2, lett. a), nonché nei casi in cui il Tribunale venga adito per effetto di una clausola compromissoria (co. 2, lett. b).

4. Conclusioni. Il trasferimento al Tribunale della competenza a decidere in via pregiudiziale non è stato immune da critiche. Nel corso dei lavori parlamentari è stato infatti rilevato che dal 2017 vi è stato in realtà un aumento del solo 7% nel numero dei rinvii pregiudiziali e sono stati sollevati alcuni dubbi sulla reale portata dell’alleggerimento del carico di lavoro della Corte. Di contro, è stato osservato che tra i numerosi casi riguardanti l’IVA solo pochi sono stati risolti con ordinanza motivata, sintomo che sul tema persistono ancora diverse questioni aperte. Al netto di queste perplessità e delle altre sollevate in sede di discussione (v. supra), il Regolamento adottato è nel senso dell’emersione definitiva della Corte come organo giurisdizionale costituzionale e supremo dell’Unione e del Tribunale come giudice di primo grado su uno spettro sempre più ampio di questioni. Al riguardo, si è già rilevato in questa rivista che il regolamento di procedura del Tribunale (così come quello della Corte) dovrà comunque essere modificato anche in modo rilevante per adattarlo alla nuova competenza e, si aggiunge, per chiarire i dubbi interpretativi sopra rilevati. Dall’altra parte, la Corte manterrà il ruolo di garante sostanziale dell’unità del sistema, e ciò sia in via preventiva, decidendo su quali questioni pregiudiziali assegnare al Tribunale, sia successivamente nel caso in cui venga richiesto il riesame di una decisione. A livello operativo, le domande di pronuncia pregiudiziale pendenti dinanzi alla Corte il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento – di cui si attende la prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – saranno ancora trattate dalla Corte di giustizia (cfr. art. 2 del Regolamento adottato).

 


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