Quando i nodi vengono al pettine. Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti, tra vincoli di diritto internazionale, condizionamenti europei e ordinamento costituzionale italiano

Fin dalla sua approvazione nel 1992, la legge di cittadinanza italiana è stata giudicata come “nata vecchia”, in quanto incapace di leggere i profondi cambianti che stava da tempo registrando la comunità dei cittadini italiani, sempre meno legata ai familiari emigrati all’estero tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 e sempre più popolata da famiglie provenienti da altri Paesi.

Sono tanti gli eventi che negli ultimi mesi hanno permesso di evidenziare un clima di sempre maggiore insofferenza nei confronti di questa legge che, da più parti, vuole da tempo essere emendata, come dimostra la repentina approvazione del decreto-legge n. 36/2025, che introduce per la prima volta dei limiti generazionali al riconoscimento della cittadinanza italiana agli oriundi, di poco successiva alla presentazione del quesito referendario sulle norme relative alla naturalizzazione, su cui gli italiani si esprimeranno i prossimi 8 e 9 giugno 2025.

Va in questa direzione anche l’ordinanza del 26 novembre 2024 con la quale il Tribunale di Bologna ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardante, anche in questo caso, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per i discendenti di cittadini italiani nati all’estero. Il giudice dubita della compatibilità della legge italiana di cittadinanza con gli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, richiamando, in particolare, gli articoli 9 TUE e 20 TFUE relativi alla disciplina della cittadinanza dell’Unione europea, nonché  il principio del genuine link, espresso nella sentenza Nottebohm della Corte Internazionale di Giustizia, la cui interpretazione è attualmente discussa nell’ambito del procedimento Commissione v. Malta, pendente di fronte alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

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Since its approval in 1992, the Italian Citizenship Law has been regarded as “born old,” as it has proven unable to adapt to the profound changes within the community of Italian citizens. This community has increasingly distanced itself from the descendants of those who emigrated abroad at the end of the 19th and early 20th centuries and has become increasingly populated by families from other countries.

Several recent events have highlighted a growing sense of dissatisfaction with this law, which, for some time, has been seen as in need of amendment. This is evidenced by the swift approval of d.l. n. 36/2025, which introduces generational limits for the first time on the recognition of Italian citizenship for descendants of Italians emigrated abroad. This came shortly after the introduction of a referendum concerning the rules on naturalization, which Italians will vote on in June 2025.

In this context, the ordinance of November 26, 2024, in which the Tribunal of Bologna raised a constitutional legitimacy issue regarding the recognition of Italian citizenship iure sanguinis for descendants of Italian citizens born abroad, also moves in this direction. The judge questions the compatibility of the Italian citizenship law with Articles 1, 3, and 117 of the Italian Constitution, specifically referring to Articles 9 TEU and 20 TFEU concerning the regulation of European Union citizenship, as well as the principle of the genuine link, expressed in the Nottebohm judgment by the International Court of Justice, whose interpretation is currently under discussion in the case Commission v. Malta, pending before the Court of Justice of the European Union.

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