Commissione UE, sanzione “storica” da 329 milioni di euro a Delivery Hero e Glovo per il cartello nel mercato del food delivery
Con la decisione del 2 giugno 2025, la Commissione europea ha accertato che, tra il 2018 e il 2022, due tra i principali operatori nel mercato del food delivery, Delivery Hero e Glovo, si sono coordinati al fine di non sottrarsi reciprocamente i dipendenti (c.d. accordi no-poach), condividere informazioni commercialmente sensibili e ripartirsi i mercati geografici all’interno dell’Unione europea. Le società sono state sanzionate per 329 milioni di euro, ottenendo una riduzione del 10% della sanzione inflitta per aver riconosciuto la propria partecipazione al cartello e le rispettive responsabilità. La decisione segna una svolta decisiva nel panorama antitrust, trattandosi della prima volta in cui la Commissione europea sanziona (i) un cartello nel mercato del lavoro e (ii) l’uso anticoncorrenziale di una quota di minoranza in un’azienda concorrente.
Ricostruzione fattuale
Dal punto di vista fattuale, l’indagine della Commissione, avviata d’ufficio a seguito di un’attività di monitoraggio del mercato, a sua volta stimolata da informazioni ricevute da un’Autorità nazionale della concorrenza, nonché da segnalazioni anonime pervenute tramite lo strumento di whistleblowing, è culminata in due ispezioni a sorpresa effettuate presso le sedi di Delivery Hero e Glovo, nel giugno 2022 e nel novembre 2023. L’istruttoria è stata formalmente aperta nel luglio 2024. L’ambito di indagine della Commissione europea si è concentrato principalmente sulle relazioni commerciali e societarie instauratesi tra le società nel periodo tra luglio 2018 e luglio 2022: nel centro del mirino, dapprima l’acquisizione da parte di Delivery Hero di una partecipazione di minoranza non di controllo in Glovo nel luglio 2018 e poi, a seguito di taluni investimenti, l’acquisizione del controllo esclusivo nel luglio 2022. È infatti emerso che, nel periodo intermedio, le due società hanno posto in essere condotte collusive, strutturate su più livelli, volte a falsare la concorrenza nel settore. Tale complesso di accordi e pratiche collusivi non solo ha riguardato direttamente i dipendenti delle due realtà imprenditoriali, ma ha anche prodotto effetti più generali, limitando la concorrenza in numerosi Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) in cui entrambe le imprese operavano (e tutt’ora operano).
Secondo quanto riportato nel comunicato stampa della Commissione del 2 giugno 2025, il fatto che tali condotte siano state «agevolate dalla partecipazione minoritaria di Delivery Hero in Glovo» ha sollevato campanelli d’allarme. Pur precisando, infatti, che «detenere una partecipazione in un concorrente non è di per sé illecito», la Commissione ha sottolineato come, nel caso di specie, una simile operazione abbia di fatto «favorito contatti anticoncorrenziali» tra le imprese interessate. Le pratiche anticoncorrenziali in esame, conseguentemente, sono state valutate come un’unica e continuata violazione per oggetto ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, essendo perdurata per quattro anni (per l’appunto, tra il luglio 2018 e il luglio 2022) e avendo riguardato l’intero SEE.
L’accordo di non assunzione
La prima condotta censurata dalla Commissione riguarda il c.d. no poach agreement tra le società, in virtù del quale Delivery Hero e Glovo hanno concordato di non sottrarsi reciprocamente i dipendenti (con l’esclusione dei riders). Com’è noto, le clausole di non assunzione costituiscono una violazione delle regole sulla concorrenza, poiché limitano la mobilità dei lavoratori e ne riducono le opportunità di impiego, alterando altresì i normali meccanismi retributivi offerti dal mercato del lavoro. Sebbene già altre Autorità nazionali della concorrenza avessero in passato sanzionato simili accordi, il caso in esame costituisce, come anticipato, il primo in cui è stata la Commissione europea ad aver comminato una sanzione per la violazione dell’articolo 101 del TFUE in relazione a un accordo di non assunzione.
Stando a quanto emerso all’esito delle indagini, nei patti parasociali siglati tra Delivery Hero e Glovo, infatti, al momento dell’acquisizione della partecipazione di minoranza nel luglio 2018, sono state inserite clausole atte a impedire che ciascuna delle società potesse assumere taluni dipendenti che già lavoravano per l’altra. In una fase successiva, tale limitazione è stata poi estesa in modo più radicale, portando di fatto a un generale divieto di assumere i dipendenti dell’impresa concorrente.
Lo scambio di informazioni commercialmente sensibili
La seconda condotta censurata riguarda, per l’appunto, lo scambio di informazioni commercialmente sensibili tra Delivery Hero e Glovo. Com’è noto, la divulgazione reciproca di informazioni sensibili consente di allineare le rispettive politiche commerciali, determinando potenziali incrementi di prezzo o riduzioni del livello di servizio per i consumatori, nonché un indebolimento degli sforzi necessari per differenziarsi e innovare.
Dalle investigazioni svolte nel caso di specie, è emerso che Delivery Hero e Glovo si sono scambiati, anche in occasione di riunioni periodiche tra le società, documenti e dati sensibili su prezzi, strategie commerciali, costi, offerte e altre informazioni di natura riservata. Pur non essendo allo stato nota la reale consistenza di tali informazioni, posto che è ancora attesa la pubblicazione della decisione sulla transazione, dal richiamato comunicato stampa si comprende che tale scambio è andato «oltre quanto necessario per consentire a un investitore societario di tutelare un investimento finanziario», né vi era alcuna giustificazione affinché la controllata ricevesse di rimando informazioni sensibili relative al proprio azionista. Lo scambio, com’è evidente, è stato reso possibile proprio dalla partecipazione di minoranza di Delivery Hero in Glovo, la quale ha costituito un canale di contatto privilegiato e continuativo a più livelli, in un mercato che, per sua natura, risulta particolarmente fluido, innovativo e soggetto a rapidi cambiamenti.
La spartizione dei mercati geografici
La terza condotta censurata attiene alla suddivisione, da parte di Delivery Hero e Glovo, dei mercati geografici all’interno dello SEE. Tale meccanismo è di per sé lesivo degli interessi dei consumatori, impedendo agli stessi di avvantaggiarsi dell’ingresso nel mercato di più soggetti in competizione, di confrontare le offerte tra le piattaforme e, conseguentemente, di beneficiare di prezzi più bassi o di una qualità superiore.
Stando a quanto emerso, tra le altre, da conversioni avvenute tra le società tramite Whatsapp, Delivery Hero, sfruttando il ruolo di azionista all’interno di Glovo, ha indotto quest’ultima a ripartirsi i mercati nazionali e/o locali in cui, alternativamente, esse non erano presenti o operavano simultaneamente. Ciò è avvenuto sia direttamente, mediante l’esercizio da parte di Delivery Hero di pressioni tramite i propri diritti di approvazione, sia indirettamente, influenzando le scelte degli altri azionisti di Glovo.
Le sanzioni e l’accordo transattivo
Come anticipato, per le condotte sopra descritte, la Commissione europea ha comminato una sanzione complessiva pari a 329 milioni di euro (di cui 223,285 milioni a carico di Delivery Hero e 105,732 milioni a carico di Glovo). Tali sanzioni sono state determinate in base agli orientamenti del 2006 che definiscono i criteri per il calcolo delle ammende in materia di infrazioni antitrust. Nel determinare l’ammontare, la Commissione europea ha approfondito la natura multiforme del cartello in esame, il quale ha riguardato vari ambiti (dall’impiego dei lavoratori, alle politiche commerciali, ai progetti di espansione territoriale), l’estensione all’intero SEE, e la durata significativa di circa quattro anni, pur con un andamento scostante a livello di intensità. Come dichiarato da Delivery Hero in un comunicato del 2 giugno 2025, l’importo finale della sanzione, ridotto di quasi il 20% rispetto a quanto prospettato in fase di indagini (per 400 milioni di euro), «riflette, tra le altre cose, il fatto che la Commissione ha riconosciuto una minore intensità delle condotte oggetto d’indagine in alcuni periodi».
Le società coinvolte, riconoscendo la propria partecipazione al cartello e le relative responsabilità, hanno raggiunto un accordo transattivo con la Commissione europea, in virtù del Regolamento (CE) n. 1/2003, così usufruendo di una riduzione della sanzione del 10%, in linea con la Comunicazione della Commissione del 2008. Si noti che questo è il 44esimo caso di transazione sin dall’introduzione della relativa procedura. Tale meccanismo, collaudato dalla Commissione, offre benefici in termini di velocità nel concludere i procedimenti antitrust, riduce i costi di istruttoria e consente insieme di liberare risorse preziose per ulteriori attività di supervisione del mercato. Sul fronte delle aziende, la collaborazione con le autorità può ridurre l’incertezza legale e limitare, almeno in parte, l’onere sanzionatorio, sebbene non faccia venir meno l’accertamento dell’infrazione.
L’uso anticoncorrenziale di una quota di minoranza in un’azienda concorrente
Le descritte pratiche anticoncorrenziali portano alla luce come la c.d. proprietà incrociata orizzontale, ossia l’acquisizione di partecipazioni in società concorrenti, possa comportare notevoli rischi per la concorrenza, come dichiarato da Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva della Commissione per una Transizione pulita, giusta e competitiva e responsabile della Politica di concorrenza. Simile operazione, infatti, sebbene non di per sé illecita, desta particolari preoccupazioni ove faciliti lo scambio di informazioni commercialmente sensibili o consenta all’azionista di influenzare le decisioni strategiche della società concorrente, così da falsare il libero gioco della concorrenza.
Ebbene, dal quadro sopra delineato, emerge chiaramente l’intento della Commissione di vigilare con decisione su mercati definiti «giovani e dinamici» (cfr. comunicato stampa della Commissione del 2 giugno 2025, sopra richiamato) come quello del food delivery, in cui gli operatori sono spesso impegnati in una competizione serrata per guadagnare o difendere quote di mercato. Secondo la Commissione, un cartello di questo tipo tende inevitabilmente a rafforzare la posizione di operatori già consolidati, generando un potenziale effetto di consolidamento “opaco” e penalizzando, in ultima analisi, il processo concorrenziale che dovrebbe accompagnare la crescita e l’innovazione del settore.