La decisione n. 18/59 sulla pubblicazione dei prezzi dei trasporti su strada nella CECA. Una possibile estensione dei poteri dell’Alta Autorità al vaglio della Corte di giustizia

 

Abstract

La sentenza Italia contro Alta Autorità del carbone e dell’acciaio del 1959 origina dal ricorso alla Corte di giustizia proposto dal Governo italiano, rappresentato dal Prof. Riccardo Monaco, Capo del contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. Con il ricorso viene richiesto l’annullamento della decisione n. 18/59, con cui l’Alta Autorità, rappresentata in giudizio da Dott. Mario Berri e dal Prof. Avv. Jemolo, obbliga lo Stato italiano a pubblicare i prezzi dell’autotrasporto delle merci prima della conclusione dei contratti di trasporto. Se per un verso, questa modalità di pubblicazione è ritenuta dall’Alta Autorità strumentale a garantire la trasparenza dei costi nel neo mercato comune della CECA; dall’altro, essa contrasta con la politica dei trasporti vigente in Italia nel decennio post conflitto bellico. All’epoca, il Ministro dei trasporti, Armando Angelini, si fece promotore del trasporto su strada attuando una politica basata sulla libera determinazione dei prezzi dei trasporti senza vincoli derivanti da listini predeterminati. Una politica di questo genere aveva concesso all’Italia di tenere i prezzi del trasporto relativamente bassi  tale da non incidere sul costo finale di vendita del carbone e dell’acciaio nel neo mercato comune. Ciò aveva reso la vendita di merce italiana competitiva con l’effetto di compensare una produzione interna scarna rispetto agli altri Stati contraenti che, invece, risultavano competitivi per produzione. Questa, probabilmente, la ragione di un articolato ricorso innanzi alla Corte di giustizia che, pur verosimilmente giustificato dall’impatto economico negativo che la decisione dell’Alta Autorità avrebbe avuto sull’economia nazionale, ha ad oggetto temi che meritano qualche riflessione, soprattutto se letti alla luce di una prima esperienza di organizzazione sovranazionale.

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The 1959 judgment in Italy v. High Authority of the Coal and Steel Community originated from an appeal to the Court of Justice by the Italian Government, represented by Professor Riccardo Monaco, Head of Diplomatic Litigation at the Ministry of Foreign Affairs. The appeal sought the annulment of Decision No. 18/59, by which the High Authority, represented in court by Mr. Mario Berri and Professor Jemolo, required the Italian state to publish the prices of road freight transport before the conclusion of transport contracts. On one site, this publication method was deemed by the High Authority instrumental in ensuring cost transparency in the newly established common market of the ECSC; on the other, it conflicted with the transportation policy in Italy during the decade following World War II. At that time, the Minister of Transport, Armando Angelini, promoted road transport by implementing a policy based on the free determination of transport prices without constraints from predetermined tariffs. Such a policy allowed Italy to keep transport prices relatively low, so as not to affect the final selling cost of coal and steel in the new common market. This made the sale of Italian goods competitive, compensating for a relatively low domestic production compared to the other contracting states, which were competitive in terms of production. This was likely the reason for a complex appeal to the Court of Justice, which, although probably justified by the negative economic impact the High Authority’s decision would have on the national economy, raises issues that merit some reflection, especially when considered in light of an early experience of supranational organization.

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