Via libera dall’Avvocato generale alle cooperazioni rafforzate in materia di brevetto unitario

Il 18 novembre 2014 l’Avvocato generale Yves Bot ha presentato le conclusioni relative alle cause C-146/13 e C-147/13, promosse dal governo spagnolo al fine di ottenere, rispettivamente, l’annullamento del regolamento (UE) n. 1257/2012 istitutivo di una tutela brevettuale unitaria in Europa e del regolamento (UE) n. 1260/2012 recante il relativo regime linguistico. Già in precedenza l’iter di realizzazione di un sistema brevettuale unitario tramite cooperazioni rafforzate era stato sottoposto all’esame dei giudici di Lussemburgo, i quali nell’aprile 2013 respinsero i ricorsi avviati dall’Italia e dalla stessa Spagna per far dichiarare l’illegittimità della decisione con cui il Consiglio aveva autorizzato l’avvio di una cooperazione rafforzata in materia brevettuale, di cui i citati regolamenti del 2012 rappresentano l’esito finale.

L’Avvocato generale ritiene che la Corte di giustizia dovrebbe respingere entrambi i ricorsi. In relazione al primo, l’autonomia e l’uniformità del diritto dell’Unione non potrebbero dirsi minate dall’istituzione del brevetto europeo con effetto unitario, benché, come sostenuto dal ricorrente, i principali compiti amministrativi in relazione al nuovo strumento brevettuale vengano affidati ad un organismo esterno all’Unione (l’Organizzazione europea dei brevetti). A tale ultimo proposito, infatti, l’Avvocato generale esclude che l’attribuzione di poteri ad un organismo diverso da Commissione o Consiglio configuri una violazione dell’articolo 291, par.2, TFUE (perché non sussiste la necessità di condizioni uniformi di esecuzione) o della giurisprudenza in materia di delega di poteri (perché i poteri verrebbero delegati direttamente dagli Stati membri e non dalle istituzioni dell’Unione. Ciò premesso, il nuovo scenario contribuirebbe anche a realizzare un più accentuato stadio di uniformità e integrazione tra Stati membri, dovendo pertanto ritenersi scongiurata l’eventualità che la cooperazione rafforzata sia stata intrapresa per un fine diverso da quello previsto nei trattati e sia, in altri termini, viziata da sviamento di potere.

In relazione al secondo ricorso, invece, si afferma che il regime introdotto dal regolamento 1260/2012, basato sull’uso di sole tre lingue (tedesco, inglese e francese) a fronte delle ventiquattro che l’Unione riconosce come ufficiali, non risulterebbe integrare gli estremi di una illegittima violazione del principio di non discriminazione fondato sulla lingua. Indubbiamente, sottolinea lo stesso Avvocato generale, gli operatori a cui non fossero note le lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti sarebbero svantaggiati dall’entrata in vigore del regolamento, in quanto risulterebbe loro decisamente più difficoltosa la comprensione del testo brevettuale. Come tuttavia già sottolineato nella sentenza Kik c. UAMI, perché si possa affermare che un trattamento discriminatorio è altresì illegittimo è fondamentale comprendere quali siano gli obiettivi che con quel trattamento il legislatore ha tentato di realizzare. Nel caso di specie, decisivo per attestare la piena legittimità del regime adottato sarebbe constatare che il nuovo scenario permetterebbe alle imprese di beneficiare di una sensibile, e senza precedenti, riduzione dei costi per l’ottenimento della tutela brevettuale, apportando un adeguato e proporzionato contributo al perseguimento dell’obiettivo dell’Unione di favorire il funzionamento del mercato interno, la capacità di innovazione, la crescita e la competitività delle imprese europee.

Altrettanto nettamente viene poi respinto il delicato argomento del ricorrente per cui il regime linguistico in discussione sarebbe in grado di compromettere il principio di “certezza del diritto”; il concretizzarsi di episodi di incertezza giuridica legati alla limitata conoscenza della lingua in cui sono redatti i fascicoli brevettuali, oltre a dover subire il bilanciamento con i già considerati benefici economici per gli operatori derivanti dall’uso di un numero ristretto di lingue, verrebbe anche scongiurata, in parte, dalla previsione di meccanismi di compensazione sui costi di traduzione analiticamente disciplinati nei regolamenti (articolo 5, par. 2, regolamento 1260/2012) e, in parte e specialmente in prospettiva futura, dallo sviluppo di meccanismi di traduzione automatica in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

L’Avvocato generale rimane, in definitiva, nel solco della giurisprudenza esistente. La prossima sentenza della Corte di giustizia rappresenterà l’ultimo ostacolo che si frappone al successo dei regolamenti del 2012, quanto meno sul piano teorico e in attesa che venga ratificato dagli Stati membri l’Accordo sul Tribunale unificato a cui l’entrata in vigore del regolamento sul brevetto con effetto unitario è subordinata.

Pierfrancesco Gallo


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