Verso un effettivo diritto al patrocinio a spese dello Stato?

 1. Introduzione

Il 26 ottobre 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, entrata in vigore il 16 novembre 2016 (venti giorni dopo la sua pubblicazione) e che dovrà essere trasposta dagli Stati membri entro il 25 maggio 2019.

La direttiva ambisce a fornire un insieme di norme minime comuni agli Stati membri, concernenti il diritto al patrocinio a spese dello Stato, che integrino e completino la tutela già elaborata dalle direttive 2013/48/UE e (UE) 2016/800, in tema di accesso al difensore e garanzie speciali per minori imputati o indagati. La possibilità per l’indagato o imputato e (nel caso della direttiva che qui si esamina) anche per il ricercato, di ricevere assistenza legale a spese dello Stato, sin dal momento in cui uno di questi soggetti versi in una di tali condizioni, rappresenta un’attuazione effettiva del principio di equità del processo penale ed esprime la volontà di garantire tale principio anche rispetto a situazioni di transnazionalità.

Nonostante il testo debba essere accolto positivamente come un passo verso la garanzia di un livello minimo di patrocinio a spese dello Stato in tutti gli Stati membri, varie sono le criticità che si riscontrano, specie se si ha riguardo all’attuazione della direttiva insieme alle altre misure già adottate dal legislatore dell’Unione, ed in parte già trasposte nel nostro ordinamento, in materia di rafforzamento dei diritti procedurali di indagati ed imputati nei procedimenti penali.

2. Il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali

Il disegno in cui si inserisce la direttiva, è stato delineato già nel 2009 mediante la risoluzione del Consiglio del 30 novembre per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, e trova base giuridica nell’art. 82, par. 2, lett. b) TFUE ai sensi del quale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare norme minime in tema di diritti della persona nella procedura penale, mediante direttive deliberate con procedura legislativa ordinaria, «laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale».

La tabella di marcia predisposta con la risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, individuando nell’«equità del processo penale» l’elemento necessario per il consolidamento del reciproco riconoscimento tra gli Stati membri delle rispettive decisioni in materia penale – presupposto, a sua volta, dell’instaurarsi di un sistema di fiducia reciproca degli Stati membri verso i rispettivi sistemi di giustizia penale – ha articolato il processo di rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in cinque misure: (i) misura A, sul diritto alla traduzione e all’interpretazione, attuata con direttiva 2010/64/UE; (ii) la misura B, sul diritto all’informazione circa i propri diritti e l’accusa, la cui disciplina è contenuta nella direttiva 2012/13/UE; (iii) misura C, in tema di consulenza legale e assistenza legale gratuita, di cui solo la prima parte viene disciplinata dalla direttiva 2013/48/UE unitamente alla misura D (iv) sul diritto di comunicare con i familiari, datori di lavoro e autorità consolari, a cui si affianca la direttiva 2016/343/UE in tema di rafforzamento della presunzione di innocenza; e, infine la (v) misura E, in merito alle garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili, rispetto alla quale la direttiva (UE) 2016/800 disciplina le garanzie concernenti i minori (v. il contributo L’UE continua la ricerca dell’“equità” nei processi penali: introdotte regole comuni per il processo penale minorile, in questa stessa Rivista). Da ultimo, la misura F è tesa all’adozione di un Libro verde di analisi delle azioni più appropriate da adottare a livello europeo in materia di detenzione cautelare.

La direttiva in materia di patrocinio gratuito rappresenta, pertanto, il sesto intervento del legislatore dell’Unione in tema di diritti procedurali nei procedimenti penali, e si inserisce a completamento della citata misura C in tema di assistenza legale gratuita.

3. La direttiva (UE) 1919/2016

Il tema del diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali, non è certo nuovo nel panorama europeo. Già nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre del 1999 si può rilevare un interesse verso la tematica di un miglior accesso alla giustizia in Europa, tuttavia, non è che dieci anni dopo che tale interesse viene concretizzato in una proposta da parte delle istituzioni europee.

Infatti, fallita l’adozione di una decisione quadro omnicomprensiva (ovvero concernente tutte le misure indicate nella menzionata risoluzione: v. COM (2004)328), solo nel 2009 ha avuto inizio il processo di adozione di norme comuni agli Stati membri per garantire un miglior accesso alla giustizia a cui ancora oggi si ambisce, mentre, per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato, solo nel novembre del 2013 la Commissione ha presentato la propria proposta di direttiva, la quale, però, prevedeva la sola ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per l’indagato, l’imputato e il ricercato e una raccomandazione tesa a garantire un’armonizzazione dei criteri nazionali di ammissione al gratuito patrocinio definitivo.

Nell’ottica di continuità con la tabella di marcia del 2009, la direttiva nasce nell’ambito del pacchetto di nuove misure in materia di garanzie procedurali nei procedimenti penali adottato dalla Commissione europea il 27 novembre 2013. Tale pacchetto si articola in tre proposte di direttiva in materia di presunzione di innocenza, di tutela processuale dei minori durante il procedimento penale e il diritto all’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali, nonché in una raccomandazione sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali.

La ratio del pacchetto della Commissione europea è armonizzare le diverse discipline degli Stati membri al fine di dotarle di norme minime comuni a garanzia di un processo equo, in assenza delle quali l’attuazione delle misure in tema di contrasto alla criminalità e di attuazione del mandato di arresto europeo, nonché delle altre misure di reciproco riconoscimento delle decisioni penali, rischiano di rimanere lettera morta (v. documento di sintesi della valutazione d’impatto che accompagna la proposta di direttiva). Inoltre la mancanza di norme minime comuni rischia di rendere improbabile la possibilità che le autorità giudiziarie acconsentano a che un cittadino sia processato in un altro Paese membro che non condivide le medesime tutele della persona imputata, indagata o ricercata. Pertanto, anche nell’ottica di un miglior funzionamento del meccanismo di cooperazione di cui alla decisione quadro 2009/948 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti di giurisdizione, è utile tale intervento di armonizzazione. E questa correlazione funzionale tra le misure di ravvicinamento e quelle di reciproco riconoscimento e, più in generale, di cooperazione giudiziaria tra Stati membri, è del resto messa in luce nello stesso art. 82, par. 2, TFUE, che è la base giuridica della direttiva in esame.

Come ricorda il considerando n. 3 della direttiva in esame, nonostante sussista una prima forma di tutela comune in tema di equo processo e tutela dell’imputato o indagato di rango europeo ed internazionale, in particolare l’art. 47, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’art. 6, par. 3, lett. c) della CEDU e l’art. 14, par. 3, lett. d) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, «l’esperienza ha dimostrato che ciò non sempre assicura di per sé, che vi sia un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri». Pertanto, le norme comuni introdotte mediante la direttiva in esame dovranno essere trasposte da parte degli Stati membri in modo tale da garantire il rispetto del diritto fondamentale al patrocinio a spese dello Stato previsto dalla Carta e dalla CEDU, ed in conformità ai principi e agli orientamenti delle Nazioni Unite (cfr. considerando nn. 23 e 30). Inoltre la clausola di non regressione contenuta nell’art. 11 della direttiva, impone che l’interpretazione delle disposizioni contenute nella direttiva non possa essere tale da limitare o derogare alle garanzie procedurali e ai diritti contenuti nella CEDU, in altre disposizioni di diritto internazionale, nonché nel diritto di quegli Stati membri che assicurino un grado di tutela maggiore a quello della direttiva.

3.1. Ambito di applicazione

La definizione di «patrocinio a spese dello Stato», contenuta nell’art. 3, precisa che deve essere inteso come il finanziamento da parte di uno Stato membro dell’assistenza di un difensore tale da consentire all’interessato il pieno esercizio del diritto di avvalersi di un patrocinatore, mettendo in chiara evidenza il fatto che la direttiva va a integrare le direttive 2013/48/UE e (UE) 2016/800. E tale nozione non deve essere interpretata in modo da limitare i diritti conferiti da tali direttive (cfr. art. 1, par. 2).

Ne deriva che l’ambito di applicazione delle garanzie predisposte dalla direttiva è limitato ai soggetti, siano essi imputati o indagati, che, ai sensi della direttiva 2013/48/UE, hanno diritto di avvalersi di un difensore in quanto sono (i) privati della libertà personale, (ii)devono essere assistiti da un difensore in conformità al diritto dell’Unione europea, ovvero (iii) partecipano a un atto investigativo, indipendentemente dal loro status giuridico e dalla loro cittadinanza o nazionalità. Inoltre, il diritto al gratuito patrocinio deve essere garantito a coloro che, pur non essendo inizialmente indagati o imputati, assumono tale qualità nel corso di un interrogatorio (cfr. art. 2, par. 3 e considerando n. 10), ad essi dovendo essere garantito il diritto a non autoincriminarsi e la facoltà di non rispondere, in ossequio al diritto dell’Unione europea, alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nel caso in cui, nel corso di un interrogatorio, dovesse emergere la qualità di imputato o indagato del teste, la sospensione dell’acquisizione della testimonianza dovrebbe essere, pertanto, assicurata. Il considerando n. 10, tuttavia, lascia spazio a una possibile prosecuzione dell’interrogatorio, qualora la persona sia stata informata della qualità attribuitale e sia in grado di esercitare pienamente i diritti contenuti nella direttiva.

Gli Stati membri sono, altresì, chiamati a tener conto, nell’attuazione della direttiva, delle «particolari esigenze» dei soggetti vulnerabili siano essi imputati, indagati o persone ricercate.

Infine, rientrano nell’ambito di tutela della direttiva coloro che subiscono un arresto nello Stato membro di esecuzione e che hanno diritto di accesso al difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE.

Rimangono invece esclusi dall’ambito di applicazione delle garanzie fissate nella direttiva i reati minori laddove competente all’irrogazione della sanzione sia un’autorità diversa da un’autorità o tribunale avente giurisdizione in materia penale, salvo il caso di impugnativa della decisione resa dinnanzi ad un giudice o tribunale e fatti salvi, in ogni caso, gli obblighi degli Stati membri di garantire il diritto ad un equo processo, anche nella forma della garanzia del diritto all’assistenza da parte di un difensore (v. art. 2, par. 4 e considerando nn. 11-14). Inoltre la direttiva trova applicazione anche rispetto ai reati minori, quando sia adottata una decisione in merito alla detenzione per tutta la durata del processo sino alla sua conclusione.

Il considerando n. 15, infine, contiene un elenco delle situazioni che non sono ritenute «privazione della libertà personale ai sensi della presente direttiva», tra le quali figurano l’identificazione dell’imputato o indagato, la verifica in merito al possesso di armi, atti investigativi o di raccolta prove espressamente enunciati, nonché il far comparire la persona indagata o imputata avanti all’autorità competente ai sensi del diritto nazionale. Rispetto ad esse, dunque, la direttiva non troverà applicazione, a condizione, però, che tali situazioni siano compatibili con il diritto a un equo processo.

3.2. Criteri e procedura in ordine all’ammissione al gratuito patrocinio: a) gli indagati o imputati

L’art. 4 della direttiva individua negli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi di un difensore, i soggetti legittimati ad avanzare una richiesta di ammissione al gratuito patrocinio quando ciò risulti necessario nell’interesse della giustizia. Sulla base dei criteri già contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 2013, la quale, a sua volta, mutua i principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte EDU, si prevede che ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio si effettuino due valutazioni, la prima relativa alle risorse finanziarie del richiedente (cfr. artt. 6-10 della raccomandazione, nonché considerando n. 17 della direttiva in commento) e la seconda nel merito (cfr. artt. 11-13 della Raccomandazione).

Le due valutazioni, seppur indicate come alternative nel testo della direttiva (art. 4, parr. 2 e 3, considerando n. 17), sono complementari tra loro in quanto la valutazione delle risorse, che si basa su elementi oggettivi quali il patrimonio, il reddito, il costo di un difensore – nel caso del minore, la raccomandazione della Commissione del 2013 prevede che si abbia riguardo al patrimonio dello stesso e non a quello dei genitori o esercenti la patria potestà, si può dunque ritenere che nella maggior parte dei casi il minore beneficerà di tale diritto – deve tener conto anche delle questioni di merito quali la gravità del reato, la complessità del caso e la severità della sanzione prevista per determinare, da ultimo, se sussista l’interesse alla giustizia. In ossequio alla giurisprudenza della Corte EDU, l’interesse alla giustizia dovrà ritenersi soddisfatto quando il reato per il quale il soggetto è indagato o imputato comporta l’applicazione di una pena detentiva e durante la detenzione (art. 4, par. 4).

La disciplina delle verifiche delle risorse e del merito si configura come il risultato minimo a cui gli Stati membri destinatari della direttiva devono aspirare. Tuttavia, nel “modulare” il raggiungimento di tale risultato, gli Stati non potranno porre in essere una normativa limitativa o in deroga ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta e dalla CEDU.

Quanto alle procedure in merito alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, gli Stati membri potranno stabilire le modalità pratiche ritenute più opportune, secondo quell’autonomia processuale che caratterizza i rapporti tra Unione e Stati membri e che è “tipica” di tutte le direttive di armonizzazione ad oggi elaborate. Tuttavia, anche qualora lo Stato membro sottoponga la concessione del gratuito patrocinio ad una richiesta da parte dell’indagato o imputato, tale richiesta non può, in ogni caso, costituire una condizione essenziale dell’ammissione (v. considerando n. 18).

La concessione dovrà essere attuata senza indebito ritardo, al più tardi prima che sia svolto l’interrogatorio e ogni atto investigativo o istruttorio, in tempo utile affinché il soggetto imputato o indagato possa presentare e difendere il proprio caso in modo concreto ed efficace (art. 4, par. 5). Il considerando n. 19 aggiunge, inoltre, la possibilità di concedere il patrocinio come «misura provvisoria o di emergenza» qualora le autorità non siano in grado di agire nei tempi e modi previsti all’art. 4, par. 5. Quest’ultima previsione, tuttavia, solleva alcune perplessità quanto alle modalità attuative e alle garanzie da prestare nei casi in cui si verifichi un’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio. Come si vedrà meglio di seguito, l’ammissione provvisoria, prevista nell’iniziale proposta di direttiva, sembra quasi riemergere nel menzionato considerando, senza che, però, la direttiva attuale disciplini ed armonizzi queste misure provvisorie, lasciando alla discrezionalità del singolo Stato membro la scelta rispetto all’attuazione di tali misure e la disciplina delle tutele che dovrebbero essere fornite.

La decisione sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato è presa, senza indebito ritardo, dall’autorità competente, nel rispetto dei diritti della difesa (art. 6, par. 1). L’autorità competente, secondo le indicazioni di cui al considerando n. 24, dovrebbe essere indipendente o un organo giurisdizionale anche se, in situazioni di urgenza non è esclusa la competenza temporanea della polizia e del pubblico ministero, unicamente per quanto strettamente necessario alla tempestiva concessione del patrocinio. La medesima autorità è tenuta, altresì, a comunicare per iscritto, al soggetto richiedente, l’esito della decisione e lo Stato membro, in virtù del principio dell’effetto utile del diritto dell’Unione europea, deve garantire mezzi di ricorso adeguati in caso di violazione dei diritti dell’individuo (art. 8, considerando n. 27).

 3.3. b) le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo

Per i soggetti ricercati nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, è previsto un procedimento particolare. Spetta, infatti, allo Stato membro di esecuzione assicurare il pieno esercizio del diritto al patrocinio a spese dello Stato, dal momento dell’arresto sino alla consegna o al momento in cui la decisione di mancata consegna divenga definitiva (art. 5, par. 1, considerando n. 22).

Inoltre, qualora la persona ricercata abbia esercitato il proprio diritto di difesa nello Stato di emissione, nominando in quest’ultimo Stato il proprio difensore, non dovrà venir meno la possibilità di richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nello Stato di esecuzione del mandato di arresto, nella misura in cui tale patrocinio sia necessario ad assicurare l’effettivo accesso alla giustizia, specie nei casi in cui il patrocinante nello Stato di esecuzione non sia in grado di svolgere i compiti relativi all’esecuzione del mandato senza il supporto di un difensore dello Stato di emissione (art. 5, par. 2, e considerando n. 21). Seppur, ad una prima lettura, tale disposizione appaia come la più tutelante per il soggetto ricercato, in realtà il fatto di dover richiedere l’ammissione in entrambi gli Stati rischia di scoraggiare la richiesta da parte dei difensori dello Stato membro di esecuzione di esercitare il diritto alla doppia rappresentanza, lasciando priva di valore la norma.

Da ultimo, l’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato, nello Stato di emissione, è condizionata dal fatto che essa si renda necessaria per assicurare un effettivo accesso alla giustizia: dunque tale Stato è, di fatto, autorizzato a decidere, caso per caso, se concedere, o non, l’accesso al difensore, nonostante si ritenesse il diritto al difensore tutelato già alle differenti condizioni previste dalla direttiva 2013/48/UE e richiamate all’art. 2, par. 1 della direttiva (UE) 2016/1919.

4. Il venir meno della ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

L’art. 3 della proposta di direttiva prevedeva alla lett. b), non inclusa nel testo finale, una definizione di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato – disciplinata nel successivo art. 4 della proposta – intesa quale «ammissione al patrocinio per la persona privata della libertà personale, sino all’adozione della decisione finale sul patrocinio a spese dello Stato».

Tale misura ambiva a fornire una piena tutela all’indagato o imputato che, nelle fasi iniziali del procedimento, è particolarmente vulnerabile, assicurandogli il diritto a non auto-incriminarsi in quanto, come affermato anche dalla Corte EDU (v. Dayanan c. Turchia, parr. 30-32), l’indagato dovrebbe avere la possibilità di accedere all’assistenza legale sin dallo stato di fermo o custodia cautelare, ovvero senza indebito ritardo a partire dal momento di privazione della libertà personale e prima di qualunque interrogatorio o assunzione di mezzo di prova.

Infatti, perché ci possa essere un effettivo diritto di avvalersi di un difensore, nelle fasi iniziali del procedimento, l’indagato o imputato privato della libertà personale non dovrebbe restare nell’attesa di un difensore nel periodo che intercorre tra la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la decisione definitiva sull’ammissione, ovvero durante un lasso di tempo che potrebbe protrarsi a lungo (cfr. COM (2013) 824 final). Il beneficio provvisorio, pertanto, perdurando fino alla decisione definitiva in ordine all’ammissibilità della domanda al patrocinio a spese dello Stato, avrebbe costituito un valore aggiunto alla cooperazione giudiziaria dell’Unione europea fornendo, da un lato, un maggiore grado di compatibilità tra le legislazioni degli Stati membri, incrementando la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari penali e, dall’altro lato, avrebbe assicurato una coincidenza temporale tra il sorgere del diritto d’accesso al difensore e il diritto a non auto incriminarsi.

La mancanza della previsione di ammissione provvisoria non viene mitigata nemmeno da quanto disposto al considerando n. 19 che, invece, pare prevedere la possibilità di attivare una misura provvisoria o di carattere emergenziale del gratuito patrocinio, in favore, in primo luogo, delle esigenze delle indagini e a motivo delle carenze di celerità dell’autorità procedente alle indagini sulla decisione all’ammissione del patrocinio definitivo, mentre rileva in modo solo secondario la tutela del soggetto indagato o imputato al quale viene così attribuita una tutela limitata all’atto investigativo in questione che cessa con il cessare dell’attività istruttoria e non perdura sino alla decisione in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Come rilevato già nei primi commenti alla direttiva (specie, qui), il testo non prevede alcuna misura di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio per i soggetti ricercati nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. In particolare, tale lacuna deriva dall’opposizione di quegli Stati che attualmente non prevedono una disciplina sull’ammissione immediata al gratuito patrocinio e che, qualora la direttiva originaria fosse stata approvata, si sarebbero trovati a dover assicurare un tale diritto per il caso in cui essi fossero stati sia nella posizione di Stato di emissione sia in quella di Stato di esecuzione del mandato d’arresto.

Il testo attuale impone, invece, che sia assicurato il diritto di richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio definitivo in entrambi gli Stati, sollevando, in aggiunta alle perplessità rilevate al precedente paragrafo, il rischio di non riuscire ad ottemperare a tale previsione dati i tempi contenuti previsti dalla procedura sul mandato di arresto. L’intero procedimento dovrà svolgersi nel termine di dieci giorni, se la persona acconsente a proprio rimpatrio, e nel termine di sessanta, se essa rifiuti.

  1. 5. Verso una garanzia effettiva del diritto di avvalersi di un difensore?

L’impressione che si ha ad una prima analisi della direttiva è che l’obiettivo di completare la misura C fornendo una adeguata assistenza legale a spese dello Stato, che si affianchi e completi il diritto di accesso al difensore, non sia stato pienamente raggiunto. Se il diritto di accesso al difensore, come specificato anche nella raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 2013, sorge al momento in cui il soggetto è informato di essere sospettato o accusato di aver commesso un reato e indipendentemente dal fatto che sia privato della libertà personale, sino alla conclusione del procedimento e al raggiungimento di una decisione definitiva, pare incongruente che il diritto di ammissione al gratuito patrocinio sorga solo in presenza di privazione della libertà personale o nel caso in cui il soggetto sia tenuto a partecipare ad un atto investigativo.

Si rileva, dunque, una evidente discrasia tra l’ambito di applicazione ratione temporis del diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato e il diritto di accesso al difensore, che fu oggetto di critiche e preoccupazioni già nel 2012 da parte del Senato francese al momento dell’adozione della direttiva 2013/48/UE (v. in particolare, qui e qui). Il diritto al patrocinio gratuito, infatti, venuta meno l’iniziale previsione di ammissione provvisoria, sorgerà paradossalmente in un momento successivo al diritto di accesso al difensore, con evidenti problematiche in tema di tutela del soggetto imputato, indagato o ricercato.

Come già rilevato dalla dottrina, inoltre, il mancato raccordo tra la direttiva e il diritto di accesso al difensore, è particolarmente evidente nel caso della persona ricercata nell’ambito del procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo. In questo caso, infatti, il diritto alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio sorgerà solo al momento dell’arresto del soggetto e non dal momento in cui egli sia indagato o imputato per un qualsivoglia reato, a differenza anche di quanto auspicato dal Consiglio degli ordini forensi europei (v. qui, par. 20).

Ne discende, inoltre, un’ultima considerazione. L’attuale impianto della direttiva si fondava sulla constatazione della Commissione, da un lato, del diversificato panorama delle discipline nazionali circa il momento in cui sorge il diritto al patrocinio a spese dello Stato (v. Allegato 2 al comunicato stampa della Commissione del 27 novembre 2013) e, dall’altro lato, dell’esistente lacuna in materia di patrocinio gratuito nelle fasi iniziali del procedimento penale. Entrambe le situazioni, però, non risultano essere superate dalla direttiva in commento.


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