Verso l’applicazione del nuovo regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni

1. Introduzione

Il regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo sarà applicabile alle successioni delle persone decedute a partire dal 17 agosto 2015.

La materia delle successioni è di difficile regolamentazione da un punto di vista del diritto internazionale privato e processuale per le numerose differenze esistenti sia tra le normative successorie di diritto materiale nazionali (ad esempio in tema di legittima, di modalità di trasmissione ed amministrazione dei beni ereditari, di azione di riduzione degli atti di liberalità compiuti in vita dal de cuius), che tra le discipline di diritto internazionale privato dei singoli Stati (si consideri ad esempio l’esistenza di sistemi unionisti e scissionisti (su cui v. amplius infra), l’adozione di diversi criteri di collegamento per la determinazione della legge applicabile o il diverso spazio concesso all’autonomia privata). Tale difficoltà è dimostrata dall’assai scarso successo riscosso dalla convenzione dell’Aja del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte, mai entrata in vigore (è stata firmata soltanto da quattro Stati, uno dei quali – i Paesi Bassi – l’ha poi denunciata con effetto a decorrere dal 1° aprile 2015). Maggiore fortuna aveva invece avuto la convenzione dell’Aja del 1961, relativa però soltanto alla legge applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie, attualmente in vigore (ma non per l’Italia), i cui rapporti con il regolamento sono disciplinati dall’art. 75 di quest’ultimo. Limitato è stato anche il successo dei tentativi di elaborazione di norme materiali uniformi relative alla forma di un particolare testamento internazionale da parte della Convenzione di Washington del 1973 e di realizzazione di una cooperazione nella registrazione dei testamenti da parte della Convenzione di Basilea del 1972 (entrambe le convenzioni da ultimo citate sono attualmente in vigore e vincolano anche l’Italia).

Il regolamento, la cui base giuridica è rappresentata dall’art. 81 par. 2 TFUE, consta di 84 articoli preceduti da 83 considerando e, come si evince dal titolo, tratta di tutte e tre le tematiche tradizionalmente oggetto del diritto internazionale privato e processuale, quali la giurisdizione, la legge applicabile e la circolazione transfrontaliera di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie; un capo è inoltre specificamente dedicato alla creazione di un certificato successorio europeo.

2. L’ambito di applicazione del nuovo regolamento

Come già rilevato all’inizio del presente contributo, la regola generale relativa all’ambito di applicazione del regolamento nel tempo prevede che esso si applichi alle successioni delle persone decedute a partire dal 17 agosto 2015. Tuttavia, anche tali successioni potranno essere parzialmente ancora soggette alle norme previgenti, per quanto riguarda la validità di un’eventuale scelta di legge e l’ammissibilità e la validità di un’eventuale disposizione a causa di morte fatte anteriormente al 17 agosto, secondo quanto prevede, in via transitoria, l’art. 83.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione nello spazio, il nuovo regolamento vincola tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, secondo quanto previsto dal protocollo n. 22 allegato al TUE e al TFUE (cfr. anche il considerando n. 83), e del Regno Unito e dell’Irlanda, non avendo questi ultimi esercitato la c.d. facoltà di opting-in (cfr. il protocollo n. 21 e il considerando n. 82).

L’ambito di applicazione ratione materiae è determinato dall’art. 1 del regolamento, il quale prevede che esso si applica alle successioni a causa di morte, ad eccezione della materia fiscale, doganale ed amministrativa e delle questioni tassativamente elencate al par. 2 della medesima norma. Ai sensi dell’art. 3 par. 1 lett. a), la successione a causa di morte comprende «qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima» (cfr. anche il considerando n. 9). Deve segnalarsi che, diversamente dalla proposta della Commissione, il testo definitivo del regolamento prevede che esso si applichi anche alla validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto (art. 27), mentre ribadisce la sua non applicabilità alle medesime disposizioni fatte oralmente (art. 1 par. 2 lett. f)).

3. La giurisdizione

In via di principio, la giurisdizione è determinata sulla base della residenza abituale del defunto al momento della morte (art. 4), ciò che contribuisce ad assicurare la coincidenza tra forum e ius nel caso in cui anche la legge applicabile sia individuata in base a tale criterio di collegamento, secondo quanto prevede la regola generale posta dall’art. 21. La residenza abituale, peraltro, potrebbe in certi casi non essere di facile identificazione: in assenza di una definizione posta dal regolamento, alcune indicazioni utili possono trarsi dai considerando n. 23 e 24. Tornando alla coincidenza tra forum e ius, che è uno dei principali obiettivi perseguiti dal regolamento, essa è inoltre in linea di massima garantita dalle previsioni, sempre relative alla giurisdizione, di cui agli artt. 5 – 7, anche nel caso in cui una legge diversa da quella prevista dall’art. 21 sia stata scelta dall’interessato ex art. 22 (su cui v. amplius infra). In particolare, l’art. 5 consente alle «parti interessate», qualora il de cuius abbia esercitato la facoltà di optio legis concessagli appunto dall’art. 22, di accordarsi per attribuire competenza esclusiva al giudice dello Stato la cui legge è stata scelta. Pare interessante notare, da un lato, che colui della cui successione si tratta non può mai scegliere il giudice competente e, dall’altro lato, che le «parti interessate» possono operare tale scelta solo nel caso in cui il de cuius abbia esercitato l’optio legis. Sempre in relazione alla determinazione del giudice competente, il regolamento contiene poi, all’art. 10, una norma sulla competenza sussidiaria per i casi in cui il defunto al momento della morte non risiedesse abitualmente in nessuno Stato membro e, all’art. 11, una norma sul forum necessitatis.

Seguono alcune disposizioni (artt. 14 – 19) relative all’adizione dell’organo giurisdizionale, alla verifica della competenza e della ricevibilità della domanda, alla litispendenza, alla connessione e ai provvedimenti provvisori e cautelari, le quali non presentano particolari novità rispetto a quelle contenute in altri regolamenti dell’Unione.

4. Il diritto applicabile

Per quanto concerne la legge applicabile, che – secondo il principio dell’applicazione universale (art. 20) – può essere anche quella di uno Stato terzo, il regolamento pone, oltre alla regola generale sopra ricordata, in base a cui si applicherà la legge dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte, anche una c.d. clausola d’eccezione, secondo cui, in via eccezionale, l’intera successione potrà essere invece regolata dalla legge dello Stato con cui il defunto aveva un collegamento manifestamente più stretto sempre al momento della morte (art. 21). Come già accennato, il regolamento concede all’interessato la facoltà di scegliere (in modo espresso o tacito) di far regolare la propria successione dalla legge dello Stato o di uno degli Stati di cui è cittadino al momento della scelta o al momento della morte (art. 22), senza però preoccuparsi di proteggere – come invece ad esempio fa la legge italiana (cfr. art. 46 c. 2 legge n. 218/1995) – coloro che, in assenza di tale scelta, avrebbero avuto diritto ad una quota di legittima. La legge così individuata regola, ai sensi dell’art. 23 par. 1, «l’intera successione». È questa l’enunciazione del c.d. principio dell’unità della successione, scelto dal legislatore dell’Unione in alternativa ad un sistema – a detta dei più foriero di complicazioni ed inconvenienti eccessivi – in base al quale la legge applicabile alla successione dei beni mobili e di quelli immobili è individuata sulla base di criteri di collegamento tra loro differenti (domicilio o cittadinanza per i primi e lex rei sitae per i secondi), che possono determinare l’applicabilità al merito di due leggi diverse. Se la soluzione adottata dal regolamento è nota all’ordinamento italiano, il quale l’ha fatta propria fin dalle disposizioni preliminari al codice civile del 1865, essa rappresenta una novità per altri ordinamenti, quali ad es. la Francia (o il Regno Unito, per il quale ciò ha rappresentato uno dei motivi del non opting-in), ancora legati ad un sistema scissionista. Il considerando n. 42, sempre nell’ottica dell’unità della successione, precisa che la legge applicabile regola ogni fase ed aspetto della stessa, mentre il par. 2 dell’art. 23 elenca nel dettaglio le questioni regolate da tale legge. Una particolarità del regolamento in esame, se paragonato ai regolamenti Roma I (art. 20), Roma II (art. 24) e Roma III (art. 11), consiste nell’ammissione del rinvio in taluni casi specificamente indicati dall’art. 34.

Gli artt. 24 – 27 regolano poi l’ammissibilità, la validità sostanziale e la validità formale delle disposizioni a causa di morte e dei patti successori, come anche gli effetti vincolanti di questi ultimi, laddove tutti gli altri aspetti restano invece regolati dalla legge applicabile alla successione. Tali norme sono ispirate al favor validitatis degli atti in questione, obiettivo perseguito dal regolamento tramite la cristallizzazione del criterio di collegamento nel momento in cui l’atto è stato formato, per quanto riguarda la validità sostanziale, e tramite un concorso alternativo di criteri di collegamento, per quanto riguarda la validità formale. A proposito dei patti successori, pare interessante osservare che l’art. 25 ha l’effetto di vincolare tutti gli Stati parte del regolamento, compresi quelli che non ammettono tale istituto (ad esempio, l’ordinamento italiano, che lo vieta espressamente con la disposizione di cui all’art. 458 cod. civ), a riconoscerne la validità che risulti in base alla legge ad essi applicabile.

5. La circolazione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie

Un ulteriore principio posto dal regolamento n. 650/2012 è quello della continuità dello statuto successorio, attuata mediante le norme sulla circolazione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie e quelle sul certificato successorio europeo. In materia di decisioni, la disciplina è analoga a quella posta dal regolamento Bruxelles I, mentre non contiene la novità, consistente nell’abolizione dell’exequatur, introdotta dal regolamento Bruxelles I-bis. Per quanto riguarda gli atti pubblici, oltre ad una norma relativa all’esecutività, simile a quella di Bruxelles I, il regolamento contiene una disposizione piuttosto rilevante relativa all’accettazione di tali atti, secondo la quale essi avranno in ogni Stato parte del regolamento la medesima efficacia probatoria che posseggono nello Stato di origine o comunque vi produrranno gli «effetti più comparabili».

6. Il certificato successorio europeo

Di notevole rilevanza sono infine anche le disposizioni relative al certificato successorio europeo (artt. 62-73; cfr. anche il considerando n. 67). Esso può essere richiesto da un erede, da un legatario o da un esecutore testamentario o amministratore dell’eredità all’autorità giurisdizionale o a qualsiasi altra autorità competente in materia di successione in base al diritto nazionale, individuata facendo applicazione delle norme generali di competenza sopra ricordate poste dal regolamento stesso, per essere utilizzato in un altro Stato membro al fine di facilitare la successione nei casi transfrontalieri. Il certificato, che ha una validità iniziale di sei mesi, produce in tutti gli Stati parte del regolamento i medesimi effetti probatori relativi alla qualità, ai diritti o ai poteri delle persone indicate, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Non sostituisce i, ma si aggiunge ai, certificati nazionali (che comunque dovrebbero poter circolare ex artt. 59 e 60 del regolamento), sui quali però prevale in caso di contrasto. In dottrina ne è stata sottolineata la somiglianza con il certificato internazionale previsto dalla Convenzione dell’Aja del 1973 sull’amministrazione internazionale delle successioni.

7. Quali effetti determinerà l’applicabilità del regolamento sulla legge n. 218/1995?

Come noto, nell’ordinamento italiano, la materia successoria è attualmente regolata dalle disposizioni rilevanti della legge n. 218/1995 di «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato». Pare necessario chiarire se e quali di queste norme continueranno ad applicarsi, per quanto riguarda le materie rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento, anche dopo il 17 agosto 2015. I profili della giurisdizione e della legge applicabile saranno interamente sottratti alla disciplina della legge n. 218/1995, come risulta rispettivamente dall’art. 10 del regolamento, relativo alla competenza sussidiaria, e dall’art. 20, sempre del regolamento, relativo all’applicazione universale. Inapplicabili diverranno anche l’art. 13 e l’art. 11 della legge n. 218/1995, rispettivamente relativi al rinvio e alla rilevabilità del difetto di giurisdizione. Continueranno invece a produrre i propri effetti l’art. 7 della legge italiana di diritto internazionale privato in caso di litispendenza tra due procedimenti aperti l’uno in Italia e l’altro in uno Stato non vincolato dal regolamento, nonché gli artt. 64 e seguenti, sempre della legge di riforma, in relazione al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici provenienti da Stati terzi.

8. Le relazioni tra il regolamento e le convenzioni internazionali in vigore

Per completezza, merita un cenno la disciplina dei rapporti tra il regolamento e le convenzioni in vigore per gli Stati parte del regolamento che regolano materie rientranti nel suo ambito di applicazione. L’art. 74 del regolamento, in via generale, prevede che esso non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del regolamento stesso, a meno che non si tratti di convenzioni in vigore esclusivamente tra due o più di essi, nel qual caso sarà il regolamento a prevalere.

9. Conclusioni

Il nuovo regolamento in materia di successioni è stato considerato «una delle realizzazioni più ambiziose dell’opera intrapresa dall’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile». Si tratta certamente di uno strumento normativo ampio e complesso, che ha però il pregio di contribuire fortemente alla semplificazione e alla certezza del diritto in materia successoria, garantendo la prevedibilità delle relative soluzioni. In tal modo, indirettamente, favorirà la libera circolazione delle persone nel territorio dell’Unione, accrescendo l’efficienza del mercato interno.


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