Verso il 12 giugno: il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo tra (alcuni) avanzamenti e (molti) ritardi attuativi

1. A poco meno di tre settimane dalla piena applicazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, prevista per il 12 giugno 2026, il processo di adeguamento dei sistemi nazionali al nuovo quadro giuridico europeo appare ancora incompleto. Nonostante il periodo transitorio di due anni previsto a seguito dell’adozione, nella primavera 2024, dei dieci atti che compongono il Patto (nove regolamenti e una direttiva), per consentire il necessario adeguamento dei quadri normativi, delle strutture organizzative, delle procedure amministrative, delle risorse umane e delle infrastrutture nazionali, il terzo rapporto sullo stato di attuazione della riforma pubblicato dalla Commissione europea l’8 maggio 2026 evidenzia ritardi e persistenti criticità operative, normative e organizzative nella maggior parte degli Stati membri, pur a fronte di alcuni “progressi significativi”.

La relazione si inserisce nel sistema di monitoraggio periodico previsto per accompagnare le diverse fasi di attuazione del Patto, anche alla luce del piano di attuazione comune, elaborato dalla stessa Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e le agenzie europee, nel giugno 2024. Tale attività di monitoraggio è stata avviata con la prima relazione sullo stato di avanzamento dell’11 giugno 2025 ed è proseguita con la seconda relazione dell’11 novembre 2025, adottata contestualmente alla relazione annuale europea sulla migrazione e l’asilo 2025.

In particolare, il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (“AMMR”, artt. 7 e 84 e) e il regolamento sulle procedure di asilo (art. 75) imponevano agli Stati membri di predisporre entro il dicembre 2024 piani nazionali di attuazione e, entro il giugno 2025, strategie nazionali per garantire adeguate capacità amministrative e organizzative. Su questa base la Commissione europea ha adottato a gennaio di quest’anno la Strategia europea di gestione dell’asilo e della migrazione. Tuttavia, oltre ai ritardi registrati nella trasmissione di tali documenti (che l’Ungheria ha dichiarato di non voler presentare, mentre la Polonia ha elaborato solo una nota), soltanto alcuni Stati membri li hanno resi pubblici (per una panoramica aggiornata dei documenti nazionali resi pubblici, si veda EUAA, National Implementation Plans and National Strategies under the EU Pact on Migration and Asylum, marzo 2026). Nel febbraio 2025, circa cinquanta organizzazioni della società civile europee avevano, quindi, indirizzato una lettera alla Commissione europea denunciando la scarsa trasparenza e il mancato coinvolgimento nella definizione dei piani nazionali di attuazione, richiamando anche il possibile contrasto con il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni europee, il quale riconosce il diritto di accesso non solo ai documenti elaborati dalle istituzioni, ma anche a quelli da esse ricevuti. In Italia, i documenti non sono stati pubblicati e il TAR Lazio, con decisione del 3 marzo 2026, ha annullato il diniego opposto dal Ministero dell’Interno all’ostensione del Piano di Attuazione Nazionale (PAN). La questione era stata oggetto anche di un’istanza di accesso agli atti rivolta direttamente alla Commissione e poi di un’azione di annullamento (T-621/25) della decisione implicita della Commissione europea che aveva respinto la domanda di conferma di accesso ai diversi documenti (si veda anche la decisione della Commissione del 3.12.2025)

 

2. Quanto ai progressi, il terzo rapporto evidenzia l’avvio, nella maggior parte degli Stati membri, dell’adeguamento delle legislazioni nazionali e della organizzazione delle nuove procedure di screening e di frontiera previste dal Patto, con particolare attenzione alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per l’identificazione rapida dei migranti e per la gestione accelerata delle domande d’asilo alle frontiere esterne dell’Unione e al completamento del nuovo sistema Eurodac. Tuttavia, proprio tali infrastrutture costituiscono oggi uno dei principali punti di debolezza del processo di attuazione, insieme al completamento del nuovo sistema Eurodac, destinato a diventare il fulcro della raccolta e dello scambio di dati biometrici relativi ai richiedenti asilo e ai migranti irregolari. Tra gli elementi valorizzati dalla Commissione figura altresì l’avanzamento del nuovo meccanismo di solidarietà, con l’istituzione della prima “riserva annuale di solidarietà” per il 2026, volta a sostenere i quattro Stati esposti alla pressione migratoria (oltre all’Italia, Spagna, Grecia e Cipro) attraverso ricollocamenti, contributi finanziari o supporto operativo (in merito al ciclo annuale di solidarietà si veda A. Di Pascale, L’avvio del ciclo annuale di gestione della migrazione nel nuovo Patto: quadro normativo e implicazioni operative, 2025). La concreta operatività del sistema dipenderà, in ogni caso, dalla capacità (e dalla volontà) degli Stati membri di garantire procedure rapide di trasferimento.

Particolarmente emblematica dei ritardi, appare l’impasse della fase di adeguamento legislativo, da considerarsi un passaggio cruciale ai fini della certezza e dello Stato di diritto, principi e valori che pure informano l’ordinamento dell’Unione europea (art. 2 TUE). In tale prospettiva, solo cinque Stati membri (Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Irlanda e Slovacchia) hanno già adottato la maggior parte della normativa interna necessaria; in almeno undici Stati membri, tra cui l’Italia, i relativi progetti di legge risultano ancora all’esame dei parlamenti nazionali, mentre i restanti si trovano, a poche settimane dall’avvio della riforma, nella fase di predisposizione delle proposte normative. Significativa risulta, in tale quadro, l’attuazione normativa in Germania: il c.d. CEAS-Anpassungsgesetz, approvato definitivamente nella primavera del 2026 dopo un iter parlamentare complesso e rallentato dalla crisi della precedente coalizione di governo, ha introdotto una profonda revisione del diritto interno dell’asilo e dell’immigrazione, funzionale all’attuazione del nuovo Patto. L’intervento appare, inoltre, orientato in senso marcatamente restrittivo, soprattutto con riferimento all’estensione delle procedure di frontiera, al rafforzamento delle misure di trattenimento e all’ampliamento dei poteri amministrativi di controllo e gestione dei richiedenti asilo. Proprio la complessità e l’ampiezza dell’intervento tedesco evidenziano come l’adeguamento nazionale al Patto non si risolva in un mero recepimento tecnico, ma comporti modifiche profonde degli assetti amministrativi e procedurali nazionali, con inevitabili ricadute sul piano delle garanzie e dell’effettiva capacità di implementazione (in merito all’adeguamento normativo in Germania si veda A. Fischer-Uebler, Schlechte Aussichten für Geflüchtete, Noch einmal: Das GEAS-Anpassungsgesetz aus grund- und menschenrechtlicher Perspektive, 2026). Nel contesto italiano, il processo di adeguamento al nuovo Patto ha trovato una prima formalizzazione nel disegno di legge recante “Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024”, approvato dal Consiglio dei ministri l’11 febbraio 2026 e attualmente all’esame del Senato. Il provvedimento, articolato in una parte immediatamente precettiva e in un’ampia delega legislativa al Governo per l’adozione dei decreti di adeguamento, interviene su numerosi profili del sistema nazionale di asilo e immigrazione, confermando la portata strutturale delle trasformazioni richieste dal nuovo quadro europeo. In tale prospettiva, il recepimento del Patto anche in Italia si configura anche come occasione di più ampia riforma dell’ordinamento nazionale in senso tendenzialmente restrittivo (si veda ad esempio il commento di T. Paolillo, Minori stranieri non accompagnati nel nuovo diritto della migrazione: regressioni sistemiche tra Costituzione, CEDU e Patto europeo 2026)

 

3. Carenze attuative di particolare rilievo emergono, invero, in tutti i principali ambiti del nuovo Patto: dalle procedure di screening alle frontiere, alla gestione delle procedure di asilo, fino ai sistemi di accoglienza e all’operatività del meccanismo di solidarietà.

Per quanto riguarda la fase, particolarmente rilevante nell’architettura complessiva della riforma, delle procedure alle frontiere, il quadro delineato dalla Commissione evidenzia progressi solo parziali. Il numero di Stati membri già in grado di disporre, o prossimi a disporre, di adeguate strutture di accoglienza e di risorse umane per l’attivazione delle procedure di frontiera è salito a 15, mentre i restanti 11 (tra cui l’Italia) risultano ancora in ritardo e chiamati a un significativo rafforzamento delle proprie capacità. In diversi casi, anche in Italia, si è fatto ricorso a soluzioni provvisorie, in attesa della realizzazione di nuove infrastrutture, incluse strutture polivalenti, e sono in corso interventi di ristrutturazione di siti esistenti per conformarli agli standard del Patto, con particolare attenzione alle misure volte a prevenire i movimenti secondari. La Commissione sottolinea, comunque, che tali soluzioni devono rispettare gli standard fissati dalla nuova direttiva sulle condizioni di accoglienza ed essere adeguatamente dotate di personale.

Sul piano organizzativo, entro metà aprile 2026 gli Stati membri avrebbero dovuto notificare i luoghi di svolgimento delle procedure di frontiera: tuttavia, solo 17 Stati membri avevano adempiuto a tale obbligo entro il 4 maggio (l’Italia risulta aver adempiuto), segnalando quindi un ulteriore elemento di disomogeneità attuativa. A partire dalla fine di maggio, Eurostat pubblicherà l’elenco dei Paesi caratterizzati da un tasso di riconoscimento delle domande di protezione internazionale pari o inferiore al 20%, rilevante ai fini dell’applicazione della procedura obbligatoria alle frontiere.

In diversi Paesi sono stati avviati interventi per rafforzare la capacità dei sistemi giudiziari e amministrativi che dovranno gestire le numerose procedure di frontiera e accelerate, anche attraverso il potenziamento delle risorse umane e tecnologiche, al fine di evitare colli di bottiglia nella fase di impugnazione e nelle successive fasi procedurali. Le misure adottate comprendono anche la digitalizzazione dei procedimenti, l’adozione o l’aggiornamento di linee guida operative e l’introduzione di sistemi integrati di gestione dei casi. L’Italia ha comunicato di aver proceduto sia alla predisposizione di procedure operative che all’adozione di processi di digitalizzazione e di star reclutando personale aggiuntivo per le commissioni e i tribunali per l’asilo. Belgio, Croazia, Francia e Cipro hanno, in particolare, investito nel potenziamento delle proprie capacità, assumendo nuovo personale e/o rafforzando le infrastrutture tecniche. Malgrado questi interventi, la relazione evidenzia l’esigenza di un rafforzamento strutturale della capacità amministrativa e giudiziaria, anche in considerazione del rischio di sovraccarico derivante dalla riduzione dei termini procedurali e dal permanere di gravi arretrati in almeno metà degli Stati membri (tra cui l’Italia).

Nonostante l’intensa attività di supporto tecnico da parte della Commissione, dell’EUAA e di Frontex sussistono importanti difficoltà nella concreta attuazione delle procedure di screening (anche le disposizioni sui controlli sanitari non sono state definite in tutti gli Stati membri) e nel funzionamento coordinato delle fasi successive. In particolare, le esercitazioni pilota (organizzate con il supporto di Frontex, EUAA ed Europol, e svoltesi sull’isola di Lampedusa e in Sicilia) hanno evidenziato le difficoltà nel prevenire le fughe ed i movimenti secondari. Sono state elaborate e sono attualmente in corso di ulteriore sviluppo linee guida della Commissione, manuali operativi e materiali formativi sullo screening, anche tramite il contributo coordinato di EUAA e Frontex. Tali strumenti includono moduli di formazione armonizzati, un toolkit operativo (Screening toolbox) sviluppato da Frontex e aggiornamenti del Manuale pratico per le guardie di frontiera, finalizzati a garantire un’attuazione uniforme e coordinata delle nuove procedure. Anche l’EUAA ha pubblicato a marzo una nuova Guida pratica sulla procedura di frontiera in materia di asilo, nella quale vengono individuati gli elementi operativi essenziali per garantire il funzionamento delle procedure di frontiera. La Commissione ribadisce che lo screening dovrebbe riguardare tutti gli arrivi, anche in presenza di un elevato numero di persone, con procedure da attuarsi, per quanto possibile, durante il fermo iniziale da parte delle forze dell’ordine, in modo da prevenire efficacemente la fuga senza dover prendere decisioni individuali in merito alla detenzione o alla restrizione della libertà di movimento.

Ne emerge, in ogni caso, un quadro in cui, accanto a un progressivo rafforzamento degli strumenti operativi e delle capacità amministrative, persistono rilevanti disomogeneità tra gli Stati membri, tali da incidere sull’effettiva tenuta del modello di gestione delle frontiere delineato dal nuovo Patto. L’Italia, in particolare, è tra i paesi che sono stati richiamati ad agire senza indugio per garantire la piena operatività dei controlli e delle procedure di frontiera.

Anche con riferimento ad Eurodac, la banca dati rafforzata dal nuovo patto e che del sistema di frontiera costituisce un elemento cruciale, emergono ritardi e difficoltà. A metà aprile, solo undici Stati membri avevano comunicato di essere pienamente in linea con il calendario previsto per rendere operativo il nuovo sistema Eurodac entro il 23 giugno, mentre gli altri sedici avevano, invece, segnalato diverse problematiche attuative, pur ritenendo di poter completare gli interventi necessari entro i termini stabiliti. Le principali difficoltà riguardano soprattutto i ritardi nelle procedure nazionali di appalto e nell’adeguamento delle infrastrutture tecnologiche

 

4. Risultati più significativi sembrano emergere con riferimento all’attuazione delle procedure di rimpatrio in frontiera, che riflettono la particolare attenzione riservata a tale ambito nell’ambito del nuovo assetto europeo, confermata altresì dalla prossima adozione del nuovo regolamento rimpatri (si veda in questa Rivista, G. Mentasti, Verso un nuovo regolamento europeo sui rimpatri: tra le novità, il nodo dei return hubs, 2025). Quasi tutti gli Stati membri hanno infatti adeguato il proprio quadro normativo o le procedure amministrative al fine di garantire l’adozione contestuale delle decisioni di rimpatrio rispetto ai provvedimenti negativi in materia di asilo.

Con il supporto di Frontex, 22 Stati membri hanno già messo in atto soluzioni informatiche ispirate al modello europeo RECAMAS (Reference Model for National Return Case Management Systems), previo esercizio di analisi delle rispettive lacune. Parallelamente, proseguono le attività coordinate tra Stati membri, Coordinatore dei rimpatri e Frontex per l’attuazione di misure operative mirate, inclusa la cooperazione con paesi terzi prioritari, il rafforzamento dei rimpatri volontari, il dispiegamento di ufficiali di collegamento e l’organizzazione di operazioni congiunte. Il supporto operativo di Frontex si traduce altresì in un crescente volume di rimpatri assistiti, che nel 2025 hanno rappresentato quasi la metà del totale a livello UE, nonché nel dispiegamento di personale specializzato e osservatori dei diritti fondamentali a sostegno delle procedure nazionali. A ciò si aggiunge il rafforzamento delle attività di formazione e reintegrazione nei paesi di origine, nonché la progressiva condivisione di “buone prassi” per l’identificazione e la documentazione dei cittadini di paesi terzi.

La relazione segnala che nell’ambito della propria attività di diplomazia migratoria, l’UE sta intensificando il proprio impegno con i paesi terzi interessati (si veda l’accordo di riammissione concluso con la Nigeria  nel mese di marzo) ed invita gli Stati membri ad intensificare la cooperazione in materia di riammissione, in modo che i migranti irregolari vengano effettivamente rimpatriati prima della scadenza del termine per la procedura di rimpatrio alla frontiera.

 

5. Per quanto riguarda il recepimento dell’unica direttiva inclusa nel pacchetto, relativa alle condizioni di accoglienza, soltanto quattro Stati membri (Repubblica ceca, Belgio, Austria e Romania) risultano aver completato l’attuazione nazionale. Nella maggior parte degli Stati membri sono, comunque, in corso interventi di adeguamento dei sistemi di accoglienza, prevalentemente attraverso riforme parziali, mentre solo in alcuni casi tali misure si inseriscono in processi più ampi di revisione strutturale. Parallelamente, si registra un rafforzamento della capacità infrastrutturale mediante la costruzione di nuove strutture, la riconversione di quelle esistenti e la creazione di centri polivalenti, nonché lo sviluppo di modelli di accoglienza differenziata calibrati sulle condizioni di vulnerabilità e sulle esigenze specifiche dei richiedenti.

A supporto di tale processo, l’EUAA ha pubblicato nel dicembre 2025 una Guida pratica sulla gestione dei centri di accoglienza, dedicata agli aspetti organizzativi e gestionali delle strutture, con particolare attenzione alla fase iniziale dell’accoglienza e al raccordo con le procedure di asilo. La Guida valorizza, in particolare, l’accesso precoce a misure di integrazione, considerate essenziali ai fini dell’inclusione sociale dei richiedenti. Nel marzo 2026, l’Agenzia ha altresì adottato una versione aggiornata degli “Standard operativi e indicatori sull’accoglienza”, con specifico riguardo ai profili di vulnerabilità e alla tutela dei minori.

Permangono, tuttavia, nodi critici rilevanti: in diversi Stati membri le capacità risultano ancora insufficienti o non adeguatamente pianificate, con il rischio di ricorso a soluzioni temporanee non pienamente conformi agli standard del sistema europeo di asilo. Tra i casi più problematici figura il Belgio, rispetto al quale la relazione richiama persistenti difficoltà strutturali del sistema di accoglienza (sul punto v., in questa Rivista, F. Mauri, La crisi strutturale del sistema di accoglienza belga tra diritti fondamentali ed effettività della tutela giurisdizionale: il caso M.V. and Others v. Belgium, 2026). Auspicabilmente le norme di attuazione comunicate alla Commissione successivamente alla pubblicazione della relazione possono aver apportato elementi di miglioramento. Analogamente, il processo di digitalizzazione dei sistemi di gestione dei casi procede in modo disomogeneo e spesso non integrato, con possibili ricadute sull’efficienza dello scambio informativo tra autorità competenti. Ne deriva un quadro attuativo eterogeneo, in cui ai progressi registrati sul piano infrastrutturale e organizzativo si accompagnano lacune di programmazione, coordinamento e capacità operativa.

 

6. Per quanto attiene al profilo centrale della riforma, ovvero alla determinazione della responsabilità per l’esame delle domande e alla ripartizione degli oneri tra Stati membri, il quadro delineato dalla Commissione evidenzia al contempo significativi progressi attuativi e profili di criticità. Sul primo aspetto, le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 relativo alla gestione dell’asilo e della migrazione (che ha sostituito il c.d. regolamento Dublino III) sono state adottate nell’ottobre 2025, così come EUAA a marzo ha rivisto gli Standard operativi e indicatori relativi al Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione. Diversi Stati membri hanno, inoltre, avviato il rafforzamento delle rispettive unità Dublino attraverso nuove assunzioni, riorganizzazioni interne e interventi di digitalizzazione e armonizzazione delle procedure, anche a tutela di famiglie e categorie vulnerabili. Tuttavia, la relazione evidenzia come in alcuni Stati membri (tra cui l’Italia) persistano carenze di personale che devono essere affrontate. La Commissione, entro il 12 luglio e poi entro il 15 ottobre, valuterà le prassi in materia di trasferimenti per verificare l’eventuale sussistenza di criticità o carenze sistemiche idonee a incidere sul funzionamento del regolamento. Parallelamente, sono in corso di finalizzazione gli atti delegati relativi ai minori non accompagnati e alle persone a carico, ai fini della corretta determinazione della responsabilità.

In relazione al meccanismo di solidarietà, l’istituzione del Fondo di solidarietà per il 2026 si fonda sugli impegni confermati dagli Stati membri nell’ambito del Forum europeo, rispetto ai quali tuttavia Ungheria e Slovacchia hanno dichiarato l’intenzione di non aderire. Tale circostanza evidenzia la persistenza di significative divergenze su uno degli aspetti centrali della riforma. Più in generale, si registrano profili problematici rilevanti sia sul piano della capacità amministrativa sia su quello della cooperazione operativa tra Stati membri, sia con riguardo alla qualità e tempestività dei flussi informativi, nonché alla piena effettività degli impegni di solidarietà, la cui attuazione resta condizionata alla corretta applicazione delle regole sulla responsabilità e all’assenza di carenze sistemiche negli Stati beneficiari. In proposito a marzo, EUUA ha pubblicato una nuova guida pratica sul meccanismo di solidarietà, che fornisce indicazioni in particolare per i trasferimenti e sulle compensazioni di responsabilità.

 

7. A conclusione di questa panoramica sui ritardi e sull’incompletezza del sistema, emergono ulteriori tensioni applicative relative alle garanzie procedurali e ai meccanismi di monitoraggio dei diritti fondamentali, considerati essenziali per assicurare la compatibilità del nuovo assetto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con il diritto di asilo. Sul punto, la Commissione insiste sulla necessità che gli Stati membri rendano pienamente operativi i meccanismi indipendenti di monitoraggio previsti dal Patto. Quasi tutti gli Stati membri risultano prossimi alla definizione degli accordi per garantire la consulenza legale gratuita nella fase amministrativa, sebbene circa un terzo debba ancora completare i necessari adeguamenti legislativi. Parallelamente, la maggior parte degli Stati ha attivato o consolidato forme di cooperazione con soggetti esterni (tra cui ONG, ordini professionali e organismi indipendenti, UNHCR come nel caso dell’Italia) e sta finalizzando l’assetto dei meccanismi di monitoraggio dei diritti fondamentali nelle procedure di frontiera. L’Italia figura tra i pochi Stati membri che non hanno ancora definito le modalità per garantire la consulenza legale gratuita nella fase amministrativa, né il meccanismo per il monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali nelle procedure di frontiera, ed è stata pertanto esortata a provvedervi al più presto. In parallelo, agenzie e organismi europei, in particolare l’Agenzia per i diritti fondamentali ed EUAA, hanno sviluppato linee guida, strumenti operativi e attività formative a supporto dell’attuazione uniforme del sistema, inclusi materiali specifici su minori e valutazione dell’età. Anche in materia di vulnerabilità si registrano avanzamenti, con il rafforzamento degli strumenti di screening e delle attività formative dedicate.

 

8. Il quadro che emerge dalla relazione evidenzia criticità di non trascurabile rilievo. Le asimmetrie nei livelli di preparazione degli Stati membri rischiano, infatti, di incidere non soltanto sull’efficienza organizzativa del nuovo sistema, ma soprattutto sulla piena effettività delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, in un contesto attuativo ancora incompleto e segnato da una crescente proceduralizzazione fondata prevalentemente su linee guida operative e strumenti amministrativi, in assenza, nella gran parte degli Stati membri, delle necessarie norme nazionali di attuazione. In tale contesto vale la pena ricordare l’avvio, dal 2026, del nuovo meccanismo di monitoraggio dell’EUAA sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo, che interesserà nel primo ciclo Slovacchia, Malta e Bulgaria. Il monitoraggio, previsto dall’art. 14 reg. (UE) 2021/2303 e concepito come strumento permanente di valutazione preventiva, dovrebbe consentire di identificare ulteriormente carenze strutturali e sistemiche, disfunzioni operative, nei sistemi nazionali di asilo e accoglienza, contribuendo così al rafforzamento della capacità dell’Unione di garantire standard comuni e tutela effettiva dei diritti fondamentali nell’attuazione del Patto.

La relazione conferma, dunque, come l’inizio dell’applicazione del Patto non rappresenti il punto di arrivo del processo riformatore, ma piuttosto l’avvio di una fase lunga e complessa di implementazione amministrativa, tecnologica e giurisdizionale. E in questa prospettiva, la tenuta complessiva del nuovo assetto sembra destinata a dipendere non soltanto dalla sua ancora incompleta architettura operativa e dalla capacità di implementazione degli Stati membri, ma anche (e forse soprattutto) dall’andamento dei flussi migratori verso l’Unione, la cui progressiva riduzione costituisce (26% in meno di attraversamenti irregolari delle frontiere esterne nel 2025 rispetto all’anno precedente e ulteriore 40% in meno nel primo trimestre di quest’anno) ormai uno degli obiettivi strutturali della politica migratoria europea. In tale senso può forse essere letta anche l’affermazione del Commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, secondo cui “il Patto non è la fine del processo, ma solo l’inizio”.