Una virgola, e non solo, per il diritto dell’Unione europea nel 2018
L’approvazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, in G.U. 18 gennaio 2013, n. 15) che ha riformato la professione di avvocato suscitò non poche perplessità nell’avere modificato le materie oggetto d’esame orale per l’abilitazione all’esercizio della professione.
L’art. 46 (Esame di Stato) del Capo II (Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato) prevedeva, infatti, che fosse materia d’esame il “diritto comunitario ed internazionale privato”, mentre nel passato (art. 17 bis, comma 3, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 come modificato dall’art. 5, comma 1 del d.l. 21 maggio 2003, n. 112 convertito in l. 18 luglio 2003, n. 180) le materie erano distinte e separate. E tali sono rimaste, ma in virtù del regime transitorio previsto dall’art. 49 l. 247 cit., più recentemente modificato dall’art. 10, comma 2-quater del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito in l. 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. milleproroghe 2016), per cui la disciplina previgente ha trovato applicazione per i primi cinque anni dall’approvazione della l. n. 247. L’accorpamento delle due materie fu previsto da un legislatore sicuramente disattento, che anziché una virgola (dopo “diritto comunitario”) usò una congiunzione (“ed”). Questa disattenzione non ha mai avuto conseguenze pratiche, grazie, appunto, alla disciplina transitoria in vigore fino agli esami di abilitazione in corso di svolgimento (d.m. Giustizia 19.7.2017).
La l. 27 dicembre 2017, n. 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020, in G.U. n. 302, sup. ord. n. 62) modifica (art. 1, comma 1149) l’art. 46 sostituendo la congiunzione “ed” con una virgola, e dunque ripristinando la corretta e tradizionale distinzione fra il diritto dell’Unione europea e il diritto internazionale privato. La norma, con l’occasione, ha adeguato, in conformità all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (il 1° dicembre 2009, l. ratifica ed esecuzione 2.8.2008, n. 130) in virtù del quale l’Unione “sostituisce e succede alla Comunità europea” (art. 1, comma 3 TUE) il riferimento al diritto “comunitario”, sostituendolo con diritto “dell’Unione europea” (così come previsto dall’art. 2, terza frase del Trattato di Lisbona, secondo cui “l’aggettivo ‘comunitario’, comunque declinato, è sostituito da ‘dell’Unione’ ”).
Un adeguamento tardivo, conforme al Trattato, e di rilevanza non semplicemente formale, così come non semplicemente formale è la modifica legislativa che riguarda le prove orali per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Le due materie, diritto internazionale privato e diritto dell’Unione europea sono state, e sono autonome branche della legislazione ed autonome discipline giuridiche di insegnamento e di studio universitario. Non vi è dubbio che vi siano connessioni fra le due materie e che, in un sistema composito di fonti di diritto internazionale privato, una parte significativa sia di diritto UE, essendo state attribuite all’Unione (artt. 4, 67 TFUE sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, art. 81 TFUE sulla cooperazione giudiziaria in materia civile) competenze che riguardano, in particolare, “il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione” e “la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione”. La fonte UE, tuttavia, non assorbe ed esaurisce la materia, continuando ad essere rilevanti le fonti di diritto nazionale ed internazionale (convenzioni bilaterali e multilaterali) che disciplinano materie diverse ovvero rapporti con Stati non appartenenti alla UE, ove la fonte di diritto UE non è applicabile.
Al diritto UE è stato riconosciuto specifico, e distinto rilievo nelle prove di esame di alcuni concorsi pubblici (magistratura ordinaria, art. 1 l. 30.7.2007, n. 111 sull’ordinamento giudiziario; avvocatura dello Stato, art. 5 D.A.G. 6.12.2017, distinguendo il “diritto comunitario” o “diritto delle Comunità europee” dal “diritto internazionale” o “diritto internazionale pubblico e privato”) e nella definizione delle materie in cui l’avvocato può conseguire la qualifica di specialista (art. 3, lettera p, d.m. Giustizia 12.8.2015, n. 144, Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247).
Nell’ambito accademico e universitario le materie “diritto internazionale” e “diritto dell’Unione europea” appartengono a settori scientifico-disciplinari autonomi, in considerazione della specificità ed autonomia scientifica delle materie (d.m. Università e ricerca 30.10.2015, n. 855, Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali, identificando il settore concorsuale di “diritto internazionale” 12/E1 con una declaratoria, allegato B al d.m., che comprende “anche” il “diritto internazionale privato e processuale”, e il settore concorsuale di “diritto dell’Unione europea” 12/E4 con una declaratoria che comprende quest’ultima materia).
Non è, dunque, solo una virgola che assume rilievo nella recente modifica legislativa, ma la specialità di un diritto che richiede (come già si è sottolineato in precedente occasione, prima Newsletter del 2018, n. 128) all’accademico, all’avvocato, al magistrato e al giurista, in generale, uno studio e una preparazione specifica, aggiornata, coerente, adeguata ad un fenomeno in continua evoluzione.