Una nuova pronuncia della Corte di giustizia sul MAE con procedimento pregiudiziale d’urgenza

Con la sentenza di oggi, 16 luglio 2015, nella causa C-237/15 PPU, Lanigan, la Corte di giustizia è tornata a pronunciarsi – su rinvio della High Court of Ireland – sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo (MAE) e le procedure di consegna tra Stati membri, facendo applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza (PPU) di cui agli artt. 107-112 del suo regolamento di procedura: come nelle precedenti pronunce del 12 agosto 2008, causa C-296/08 PPU, Goicoechea, del 1° dicembre 2008, causa C-388/08 PPU, Leymann, Pustovarov, del 28 giugno 2012, causa C-192/12 PPU, West, e del 30 maggio 2013, causa C-168/13 PPU, Jeremy F, la Corte ha disposto l’applicabilità di tale procedimento “speciale” (e abbreviato rispetto a quello “ordinario”) in considerazione dello stato di detenzione del consegnando, e dunque in linea con le esigenze di celerità sottese alla procedura in parola e conformemente anche a quanto previsto oggi dall’ultimo comma dell’art. 267 TFUE, inserito nei trattati con la riforma di Lisbona.

Nel dicembre 2012, le autorità giudiziarie britanniche avevano emesso un MAE nei confronti del signor Lanigan, nell’ambito di un procedimento penale avviato nel Regno Unito per omicidio e possesso di arma da fuoco. Nel gennaio 2013, il signor Lanigan è stato arrestato dalle autorità irlandesi, ma non ha acconsentito alla sua consegna (ex art. 13 della decisione quadro) alle autorità britanniche ed è stato detenuto in Irlanda in attesa di una decisione sulla consegna. A causa di plurimi rinvii dovuti ad incidenti procedurali, l’esame della situazione del consegnando da parte della High Court irlandese ha avuto inizio solo nel giugno 2014 ed è proseguito sino al dicembre dello stesso anno, quando il destinatario del MAE ha eccepito la illegittima prosecuzione del procedimento, in conseguenza dello spirare dei termini previsti dalla decisione quadro per l’adozione della decisione sull’esecuzione del MAE.

Con il proprio rinvio pregiudiziale (deciso dalla Corte di giustizia in meno di due mesi dall’instaurazione del procedimento: l’ordinanza di rinvio è, infatti, del 19 maggio 2015), il giudice irlandese ha in sostanza chiesto alla Corte di Lussemburgo di interpretare (in particolare) l’art. 17 della menzionata decisione quadro che fissa termini stringenti per l’esecuzione del MAE (60 giorni dall’arresto, con possibilità di proroga di altri 30 giorni): ciò al fine di verificare (i) quale sia la conseguenza dell’inosservanza di siffatti termini – ovvero se essa consenta di statuire comunque sull’esecuzione del MAE – e (ii) se la loro inosservanza faccia sorgere diritti in capo alla persona detenuta in attesa di una decisione sulla sua consegna per un periodo eccedente tali termini – ovvero se il ricercato debba essere rimesso in libertà o, al contrario, possa comunque essere mantenuto in custodia benché la durata totale del periodo di custodia ecceda i menzionati termini.

La Corte di giustizia, considerata l’assenza di indicazioni contrarie nella decisione quadro e la finalità che essa persegue, ovvero quella – come noto – di accelerare e semplificare i procedimenti di consegna di imputati/condannati (a seconda della finalità processuale o esecutiva del MAE), statuisce nel senso dell’obbligo per le autorità nazionali competenti di proseguire il procedimento di esecuzione del mandato anche dopo la scadenza dei termini fissati dall’art. 17, senza che questa imponga il rilascio della persona detenuta ai fini della consegna (rilascio che potrebbe compromettere l’effetto utile del meccanismo di cooperazione predisposto dalla decisione quadro).

Tuttavia, secondo la Corte, l’operatività del meccanismo in parola non deve pregiudicare il rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla libertà e alla sicurezza sancito dal suo art. 6, alla luce del quale la decisione quadro deve essere interpretata. Ciò implica che la custodia di una persona in circostanze come quella di specie non può oltrepassare una durata “ragionevole”. E al fine di verificare che la custodia del consegnando non sia eccessiva e possa, al contrario, considerarsi giustificata anche alla luce dell’art. 52, par. 1, Carta e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (il cui rispetto è imposto dalla clausola di omogeneità di cui all’art. 52, par. 3, Carta), la Corte indica al giudice a quo una serie di elementi da prendere in esame: occorrerà, tra l’altro, tenere in considerazione l’eventuale inerzia delle autorità dello Stato di emissione e di quello di esecuzione, il “contributo” del ricercato alla durata del procedimento, nonché la pena cui si espone il ricercato o la pena inflittagli, l’esistenza di un rischio di fuga e la circostanza che il ricercato sia stato detenuto per un periodo la cui durata totale ecceda significativamente i termini previsti dalla decisione quadro per l’adozione della decisione sull’esecuzione del MAE. Qualora il giudice a quo procedesse alla liberazione del consegnando, secondo la Corte, egli dovrebbe disporre – ad ogni modo – ogni misura necessaria ad evitare che questi si dia alla fuga, assicurando il permanere delle condizioni sostanziali necessarie alla sua effettiva consegna, sinché non sarà adottata una decisione definitiva sulla sua consegna.

 


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