Una nuova commissione per l’elezione dei giudici alla Corte europea dei diritti dell’uomo

Mediante la risoluzione n. 2002 (2014), adottata all’esito della seduta del 24 giugno 2014, l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa ha istituito una nuova commissione per l’elezione dei giudici della Corte di Strasburgo, con il compito di vigilare sul rispetto dei criteri di selezione stabiliti dalla CEDU, nonché sulla correttezza delle procedure nazionali. Questo nuovo organo sarà costituito da venti membri, i quali devono possedere, secondo quanto espresso dal mandato conferito dall’Assemblea, la competenza e l’esperienza in ambito giuridico necessarie allo svolgimento della delicata funzione, senza che sia richiesta, a quanto risulta da una prima lettura del testo, alcuna competenza specifica nell’ambito dei diritti umani. I membri saranno nominati dall’organo di direzione dell’Assemblea (il Bureau), composto dal Presidente, dai venti Vicepresidenti dell’Assemblea, dai Presidenti dei Gruppi politici e dai Presidenti delle Commissioni.

Secondo il mandato conferito dall’Assemblea, la Commissione dovrà esaminare le candidature dei soggetti designati dai propri Stati e fornire delle raccomandazioni all’Assemblea in merito. In particolare, dovrà esaminare il curriculum vitae dei candidati ed effettuare dei colloqui con i medesimi aventi ad oggetto le funzioni di giudice presso la Corte. All’esito di questo esame, la Commissione dovrà presentare il proprio rapporto con riferimento ad ogni giudice, contenente le proprie raccomandazioni. Il mandato conferito dell’Assemblea sottolinea che le motivazioni di dette raccomandazioni, nonché la graduatoria stilata dalla Commissione sono, nella misura del possibile, indicati nel rapporto stesso. La Commissione dovrà altresì vegliare sull’applicazione dei criteri fissati dall’Assemblea parlamentare per la formazione delle liste a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza di genere. Il mandato specifica anche quali sono le modalità di voto del Comitato, ovvero scrutinio segreto e maggioranza dei suffragi espressi, ad eccezione dei casi in cui mediante il voto viene rifiutata una lista di candidati oppure in cui viene presa in considerazione una lista composta da rappresentanti di un solo sesso, ipotesi in cui la maggioranza è di due terzi. Soltanto i giudici che hanno partecipato al completo esame del candidato possono votare.

L’Assemblea ha conseguentemente modificato il proprio regolamento di procedura nella parte relativa all’elezione dei giudici: le nuove norme, tuttavia, entreranno in vigore soltanto il 26 gennaio 2015, all’apertura della sessione ordinaria del 2015.

Il Comitato per l’elezione dei giudici di recente istituzione presso il Consiglio d’Europa ricorda molto il Comitato introdotto nel sistema giurisdizionale dell’Unione europea dal Trattato di Lisbona per fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati alla funzione di giudice e di avvocato generale: forse il dialogo non sarà più solo tra le corti, ma anche tra i comitati?


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