Un nuovo art. 47 per il Regolamento di procedura della Corte europea dei diritti dell’uomo

Il 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il nuovo art. 47 del Regolamento di procedura della Corte EDU, con alcune modifiche e innovazioni rispetto alla versione precedente che, seppur marginali, sono dirette a migliorare la redazione del ricorso, in termini di maggiore chiarezza e tutela del diritto di difesa (si veda il comunicato stampa).

Tra le recenti modifiche vi è la possibilità di specificare il nome della persona fisica che agisce quale legale rappresentante della persona giuridica (società, associazione o ONG) che ricorre alla Corte: in questo caso, occorre inserire tutti i dati del rappresentante nel modulo per il ricorso. Al modulo devono, inoltre, essere allegati i documenti che attestano i poteri di tale legale rappresentante ai sensi del diritto nazionale, ovvero la copia dello Statuto della società, la visura, la delibera di nomina.

Un’altra modifica riguarda la procura dell’avvocato. Se il ricorrente è rappresentato da un avvocato (si ricorda che il ricorso a Strasburgo può anche essere introdotto dalla parte personalmente, salva la necessità di dotarsi di una difesa tecnica ove il ricorso venga considerato ricevibile e comunicato al governo), i dati di quest’ultimo devono essere indicati nel modulo. Non solo: sia il ricorrente che l’avvocato devono firmare l’apposito riquadro del modulo relativo alla procura, in modo da provare l’effettiva delega della parte al procuratore legale. Una separata procura non sarà più possibile, a meno di non provare l’impossibilità di una firma contestuale del ricorso da parte di ricorrente e avvocato.

Conseguentemente a tali modifiche è stato anche pubblicato un nuovo modulo per la redazione del ricorso, che riflette le modifiche all’art. 47, il quale dovrà essere utilizzato  obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2016. La precedente modifica al modulo per il ricorso risale a due anni fa, ovvero al 1° gennaio 2014, quando era stato pubblicato un modello che, sostituendo la versione precedente, aveva creato non poche difficoltà agli operatori del sistema, soprattutto per la rigida ripartizione degli spazi destinati al resoconto dei fatti ed all’ argomentazione delle lamentate violazioni della CEDU. Lo stesso comunicato stampa della Corte EDU, tuttavia,  definisce tali cambiamenti come “cosmetici”:  i) è stato aggiunto un riquadro per la firma del rappresentante della parte nella sezione relativa alla procura; ii) è stato aumentato lo spazio per elencare e descrivere le lamentate violazioni della CEDU (da una a due pagine): iii) il ricorrente deve indicare il proprio luogo di nascita.

 Sono state, altresì, modificate le istruzioni per la compilazione del modulo: tali istruzioni, di ben dieci pagine, descrivono le formalità che devono essere espletate per la redazione del ricorso, ricordando più volte che l’omissione di queste ne comporta l’irricevibilità.

Indubbiamente l’obbligatorietà della firma della parte per la procura all’interno ricorso non può che essere accolta favorevolmente, in termini di maggiore garanzia dell’attribuzione del potere di rappresentanza dalla parte all’avvocato, così come la previsione di un maggiore spazio per le argomentazioni relative alle violazioni della CEDU nel modulo. Nel complesso, tuttavia, le modifiche appaiono davvero marginali e sembrano permanere le difficoltà per il ricorrente nella compilazione del modulo per il ricorso, che impone il rispetto di molteplici formalità (a pena di inammissibilità) ed esige di riassumere in spazi davvero angusti vicende che sovente si sono protratte per anni negli ordinamenti nazionali. Un temperamento di tale rigidità è previsto all’art. 2, lett. a), il quale prevede che «Il ricorrente può tuttavia integrare tali informazioni allegando al formulario di ricorso un documento di massimo 20 pagine nel quale espone in maniera dettagliata i fatti, le violazioni della Convenzione lamentate e le relative argomentazioni». Spesso, tuttavia, neppure tale addendum risulta sufficiente, tanto che si è diffusa la prassi di depositare una memoria integrativa pochi mesi dopo il ricorso, per argomentare più diffusamente.

Sarebbero, quindi, auspicabili, in controtendenza, modifiche nel senso di una maggiore chiarezza e semplificazione e non di un sempre più rigoroso formalismo: ad esempio, sarebbero utili ulteriori semplificazioni con riferimento al deposito del ricorso e dei documenti, che ora possono essere inviati unicamente a mezzo posta, senza che sia possibile una trasmissione via fax o posta elettronica certificata (a differenza di quanto accade presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, ove si può procedere mediante l’applicazione e-curia).


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