La liberalizzazione del cabotaggio copre anche i servizi crocieristici svolti in acque interne che iniziano e terminano nello stesso porto.

La Corte di Giustizia torna a occuparsi di libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo. Tale termine indica i trasporti, di cose o persone, eseguiti in un singolo Stato. Fino alla realizzazione del mercato interno, la prestazione di detti servizi viene generalmente riservata agli armatori nazionali. Ad esempio, l’art. 224 cod. nav. assegna il cabotaggio «alle navi nazionali, salvo [...]

continua a leggere »