Rinvio pregiudiziale: la prima attuazione del trasferimento di competenze al Tribunale (art. 50 ter dello Statuto della Corte)

  1. La riforma dello Statuto

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del regolamento (UE, Euratom) 2024/2019, avvenuta il 12 agosto 2024, è entrata in vigore la riforma del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. La nuova disciplina sul riparto delle competenze in materia di rinvii pregiudiziali è divenuta efficace a partire dal 1° settembre 2024 e pienamente operativa dal successivo 1° ottobre. È già stato ampiamente illustrato in questa Rivista (in particolare nel fascicolo speciale a cura di B. Nascimbene, Gi. Greco, La riforma dello statuto della Corte di giustizia e nelle varie segnalazioni di P. Carbini, Statuto della Corte di giustizia: adottato il regolamento di modifica al Protocollo n. 3, Id, Statuto della Corte di giustizia e regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale. Le modifiche in vigore dal 1 settembre: primi rilievi, 26 agosto 2024, B. Nascimbene, Riforma della Corte: i documenti pubblicati sulla GUUE del 12 agosto 2024, 26 agosto 2024; Id., Riforma della Corte di giustizia: un aggiornamento, 2 settembre 2024, Id., Pienamente operativo il trasferimento parziale della competenza pregiudiziale della Corte di giustizia al Tribunale, 1 ottobre 2024, G. Greco, Rinvio pregiudiziale e le nuove raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale,  4 ottobre 2024F. Cagossi, Le raccomandazioni ai giudici e le istruzioni alle parti, che cosa cambia nel processo dinanzi alla Corte, 21 ottobre 2024) che la riforma ha segnato una svolta significativa nel sistema giurisdizionale dell’Unione, introducendo un meccanismo di attribuzione al Tribunale dell’Unione europea di una competenza pregiudiziale limitata, ma strutturalmente rilevante in sei ambiti specifici: IVA, accise, codice doganale, classificazione tariffaria delle merci, compensazione e assistenza ai passeggeri nel trasporto, sistema di scambio delle quote di emissione.

  1. Il documento della Corte. La concreta applicazione

Nell’ambito del medesimo regolamento, il legislatore dell’Unione ha previsto che la Corte di giustizia predisponga e pubblichi, entro il 2 settembre 2025, un elenco esemplificativo delle ipotesi concrete di applicazione dell’articolo 50 ter dello Statuto. Per adempiere a tale richiesta, è stato pubblicato sul sito Curia un documento che raccoglie e classifica le domande di pronuncia pregiudiziale presentate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 30 giugno 2025, offrendo così una prima ricognizione pratica dell’operatività del nuovo assetto normativo.

Il rapporto si compone di una breve introduzione esplicativa e di un allegato analitico contenente l’elenco dei 66 rinvii pregiudiziali presentati nel periodo di riferimento, con indicazione, per ciascuno di essi, della data di presentazione, del giudice del rinvio, dello Stato membro di provenienza, della materia trattata, del numero di causa, della denominazione comune del procedimento e, ove rilevante, della motivazione per cui la causa è rimasta di competenza della Corte, anziché essere trasmessa al Tribunale.

L’allegato consente di verificare puntualmente i criteri di riparto adottati ai sensi dell’articolo 50 ter. In 57 casi, le domande sono state effettivamente attribuite al Tribunale. In 9 casi, invece, la Corte ha ritenuto di dover trattenere la competenza, sulla base di una serie di circostanze espressamente indicate nel documento. Le domande rimaste in Corte si riferiscono, in particolare, a fattispecie in cui:

  1. la questione oggetto del rinvio ricadeva solo parzialmente nelle materie di cui all’articolo 50 ter, coinvolgendo anche ambiti ulteriori (come, ad esempio, la politica commerciale);
  2. venivano sollevati profili interpretativi relativi alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come nel caso dell’articolo 53;
  3. risultavano coinvolti aspetti riconducibili al diritto internazionale pubblico, in particolare nell’ambito dell’applicazione di accordi internazionali conclusi dall’Unione (si pensi all’accordo UE–Svizzera sul trasporto aereo);
  4. emergevano ambiti “trasversali”, quali la tutela dei consumatori o la libertà di prestazione dei servizi;
  5. quando il rinvio pregiudiziale sollevava questioni autonome riguardanti il diritto primario o i principi generali dell’ordinamento giuridico dell’Unione, tra cui l’art. 4, par. 3, TUE (principio di leale cooperazione) e l’art. 325 TFUE (lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione).
  6. Il caso italiano

A quest’ultima ipotesi, invero, appartiene l’unico rinvio pregiudiziale proveniente da un giudice italiano nel periodo oggetto del rapporto. In particolare, pur trattandosi di una questione relativa all’IVA e alla definizione delle controversie tributarie — ambiti che rientrano nella competenza del Tribunale — la Corte ha deciso di trattenere la causa (C-308/25) in considerazione della natura delle questioni sollevate, poichè attinenti all’effettività della riscossione delle risorse proprie dell’Unione e al rispetto dell’obbligo di cooperazione leale tra Stato membro e Unione (cfr. per primo commento a tale ordinanza, sempre in questa Rivista,  Gi. Greco, IVA e definizione agevolata delle controversie tributarie: il primo rinvio italiano trattenuto dalla Corte di giustizia in materia che rientrerebbe nella competenza del Tribunale, mentre il testo dell’ordinanza di rinvio è disponibile sulla banca dati di eurojusitalia a questo link).