Responsabilità civile dei magistrati: l’Italia si adegua alle richieste dell’Unione europea?

L’esigenza di una riforma della disciplina circa la responsabilità civile dei magistrati, attualmente prevista dalla legge del 13 aprile 1988, n. 117, c.d. Legge Vassalli, è avvertita da tempo (v. post su questo blog). La Corte di giustizia ha, infatti, censurato più volte la nostra normativa sul punto, ritenendola  non idonea ad assicurare una tutela effettiva di chi avesse subito un pregiudizio per il fatto del giudice, specie nel caso in cui l’illecito derivi dall’inosservanza del diritto dell’Unione europea. Recentemente, la Commissione ha avviato una seconda procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, rilevando il mancato adeguamento dell’Italia all’ultima pronuncia della Corte in tema, Commissione c. Italia,  la quale accertava – dopo il caso Traghetti del Mediterraneo – , le lacune della legislazione italiana sulla responsabilità dei magistrati, da un punto di vista della tutela giurisdizionale effettiva (v. procedura di infrazione n. 2009_2230).

Per porre rimedio a tale situazione, il 24 febbraio 2015 è stato definitivamente approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge C.2738, intitolato Disciplina della responsabilità civile dei magistrati,che modifica la legge Vassalli con l’obiettivo di colmare le lacune evidenziate dal giudice di Lussemburgo.

Il disegno di legge approvato, di sette articoli, apporta alcune modifiche alla precedente legislazione senza alternarne l’impianto: la responsabilità dei magistrati resta, infatti, indiretta, non potendo il soggetto leso ricorrere direttamente nei confronti del magistrato autore dell’illecito, ma unicamente nei confronti dello Stato, il quale poi potrà (e – in certi casi – dovrà) esercitare l’azione di rivalsa.

In primo luogo, viene previsto che anche le attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove potranno dar luogo a responsabilità nei casi di dolo o colpa grave (nuovo art. 2, c. 2, legge 117/1988), innovando in maniera significativa rispetto al passato, in quanto, nella legge del 1988  si trattava di ipotesi del tutto sottratte al regime di responsabilità.

In secondo luogo, vengono ridefinite le ipotesi di colpa grave, le quali, a seguito della novella legislativa, comprendono: 1) la violazione manifesta della legge, nonché del diritto dell’Unione europea, 2) il travisamento del fatto o delle prove, 3) l’affermazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, 4) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, 5) l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione (nuovo art. 2, c. 3, legge 177/1988). La nuova normativa precisa anche che per determinare la sussistenza di una “violazione manifesta” della legge o del diritto dell’Unione europea, occorre tenere conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza, risultando evidente l’influenza della giurisprudenza della Corte di giustizia nella specificazioni di tali criteri (cfr. Brasserie du pêcheur, punti 55 -57). Inoltre, con particolare riferimento alla violazione inerente al diritto dell’Unione europea, e per conformarsi pienamente alla citata sentenza della Corte nella causa C-379/10, consentendo la chiusura della seconda procedura aperta nei confronti dell’Italia, la novella legislativa indica anche la necessità di valutare, in detto esame, la mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE, nonché il contrasto dell’atto o del provvedimento del giudice con l’interpretazione espressa della Corte di giustizia dell’Unione.

Tra le altre modifiche occorre ricordare l’allungamento del termine per l’esercizio dell’azione di responsabilità, che passa da due a tre anni (nuovo art. 4, c. 2, l. 177/1988), nonché l’abrogazione del filtro di ammissibilità dei ricorsi dei cittadini operato, in precedenza, dal Tribunale competente in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 5 della legge Vassalli.

Esteso anche il termine, da uno a due anni, a partire dal risarcimento dal risarcimento dello Stato avvenuto sulla base  di titolo giudiziale  o  stragiudiziale, per esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. L’esercizio di tale azione è obbligatorio solo nel caso di diniego di giustizia, oppure di violazione manifesta della legge o del diritto dell’Unione europea, nonché di travisamento del fatto o delle prove addebitabili ad un magistrato per dolo o negligenza inescusabile (nuovo art. 7, l. 177/1988) lasciando perciò alcuni spazi in cui la responsabilità per il fatto illecito potrebbe rimanere gravante solo sullo Stato, rimanendo l’esercizio dell’azione di rivalsa una mera facoltà. La misura di detta rivalsa potrà arrivare alla metà dello stipendio annuale del magistrato, al netto delle trattenute fiscali (la soglia attuale è di un terzo), anche se dal fatto è derivato un danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Nessun limite è, invece, previsto per i casi di illecito commesso con dolo (nuovo art. 8, c. 3, l. 177/1988).

Occorrerà attendere l’esame della Commissione europea per sapere se la normativa appena approvata consentirà, come accennato, la chiusura dell’avviata procedura di infrazione n. 2009-2230. E solo la  prassi, naturalmente, potrà rispondere all’ interrogativo inerente al fatto che le modifiche apportate siano sufficienti a consentire una maggiore tutela dei cittadini attraverso il ricorso allo strumento giudiziario, così come modificato.


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