Recepite nove decisioni quadro e una decisione ex terzo pilastro. La pubblicazione dei primi decreti legislativi di attuazione in Gazzetta Ufficiale

La legge di delegazione europea 2014 (cfr. artt. 18-21) delegava il Governo alla trasposizione di ben dieci atti del vecchio terzo pilastro dell’Unione, specificamente nove decisioni quadro e una decisione (v. V. Leggio, in questa Rivista). I termini della delega – tutti assai stringenti (tre o, al massimo, sei mesi dall’entrata in vigore della legge di delega) per evitare di incorrere in procedure di infrazione, trattandosi di atti che avrebbero dovuto essere recepiti da anni ed essendo ormai venuto meno il regime transitorio che caratterizzava il terzo pilastro (v. C. Amalfitano, in questa Rivista) – sono stati fortunatamente rispettati. Nel febbraio 2016 sono stati pertanto adottati in via definitiva dal Governo dieci decreti legislativi di trasposizione dei menzionati atti dell’Unione ed i loro testi sono stati pubblicati in GURI a partire dal 7 marzo u.s. (per un primo commento al d. lgs. 15 febbraio 2016, n. 34 che attua nell’ordinamento italiano la decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni v. E. Gonzato, in questa Rivista).

Con riguardo all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento nei rapporti tra Stati membri, si è così data tra l’altro attuazione alla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo.

Il d. lgs. 15 febbraio 2016, n. 31, in realtà, si limita a recepire le modifiche apportate dalla decisione quadro del 2009 soltanto alla decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo (MAE) e alle procedure di consegna tra Stati membri e alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.

Ciò non deve stupire, dal momento che si tratta di due decisioni quadro che erano state oggetto di trasposizione nel nostro ordinamento, nel primo caso, prima che fosse adottata la decisione quadro di modifica (cfr. l. 22 aprile 2005, n. 29, e nel secondo caso un anno e mezzo dopo siffatta adozione dell’atto dell’Unione (cfr. d. lgs. 1° ottobre 2010, n. 161), ma comunque prima che scadesse il termine per il suo recepimento negli Stati membri (ovvero il 28 marzo 2011; e l’Italia, peraltro, essendosi avvalsa della possibilità di posticipare di tre anni il termine di efficacia delle modifiche apportate dalla DQ 2009/299/GAI, in base ad apposita dichiarazione rilasciata conformemente all’art. 8, par. 3, di quest’ultima). Il d. lgs. n. 31/2016 ha pertanto sostituito l’art. 19, comma 1, lett. a), della l. n. 22/2005 e l’art. 13, comma 1, lett. i), del d. lgs. n. 161/2010, introducendo un nuovo motivo ostativo all’esecuzione di un MAE e di una sentenza che commina una pena detentiva per assicurare l’effettivo rispetto di garanzie minime nello svolgimento di procedimenti in absentia (nel senso che la decisione quadro 2009/299/GAI realizza sostanzialmente un’armonizzazione “indiretta” delle legislazioni processuali penali degli Stati membri quanto, appunto, alle garanzie da fornire all’imputato nei processi in contumacia (cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2013, causa C-399/11, Melloni, su cui sia consentito rinviare, anche per riferimenti bibliografici, a C. Amalfitano).

Le revisioni inerenti alle altre decisioni quadro modificate dalla decisione quadro 2009/299/GAI sono state invece introdotte con i singoli decreti legislativi con cui si è dato attuazione alle tre decisioni quadro, che non erano state tempestivamente trasposte nel nostro ordinamento e rispetto a cui, dunque, non esisteva una normativa nazionale su cui intervenire. Così, il d. lgs. 7 agosto 2015, n. 137, che traspone la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, ha provveduto a recepirla già integrata delle revisioni apportate dalla decisione quadro del 2009 (v. art. 6, comma 1, lett. e) del menzionato decreto legislativo). Analogamente è accaduto per la trasposizione delle decisioni quadro 2005/214/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie e della decisione quadro 2008/947/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recependo rispettivamente il d. lgs. 16 febbraio 2016, n. 37 e il d. lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 anche le modifiche apportate nel 2009 alle due decisioni quadro (cfr. rispettivamente art. 12, comma 1, lett. i), e art. 13, comma 1, lett. h).

Nei prossimi mesi il Governo dovrà quindi procedere alla trasposizione di quegli ulteriori atti, sempre elaborati dall’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria penale, in relazione ai quali la delega è allo stesso modo contenuta nella menzionata legge di delegazione europea 2014: si tratta, in particolare, della direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari e della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale, i cui termini di recepimento sono anticipati di due mesi (in base alla regola di cui all’art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prima che venisse modificata dall’art. 29, comma 1, lett. b), della legge europea 2014, che ha ampliato siffatto termine a quattro mesi) rispetto alla data di scadenza fissata nelle direttive. La delega alla trasposizione dovrà pertanto essere esercitata, rispettivamente, entro il 3 maggio 2016 (scadenza direttiva: 3 luglio 2016), entro il 27 settembre 2016 (scadenza direttiva: 27 novembre 2016) ed entro il 22 marzo 2017 (scadenza direttiva: 22 maggio 2017).

Infine, non può non ricordarsi come nuovi atti saranno da recepire nel prossimo futuro, previo naturalmente conferimento di apposita delega dal Parlamento all’Esecutivo: in primis, la direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, di recentissima adozione (9 marzo 2016) e pubblicata in GUUE lo scorso 11 marzo 2016 (termine di recepimento: 1° aprile 2018).


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