Amedeo Arena, Le “situazioni puramente interne” nel diritto dell’Unione europea, Napoli, 2019 pp. 1- 297

Il tema delle situazioni puramente interne è da sempre un “rompicapo”, sia per la giurisprudenza che per la dottrina. Si tratta, infatti, di individuare il limite all’applicazione del diritto dell’Unione europea, nonché alla competenza giurisdizionale della Corte di giustizia, in situazioni che appaiono “ristrette” all’interno dei confini di uno Stato membro. Nel tentativo di identificare questa nozione sfuggente, ma con importanti ricadute sull’applicazione del diritto, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha dato origine a diversi orientamenti, talvolta contrastanti. Il libro di Amedeo Arena si addentra in questo difficile tema, tentando di mettere ordine nella giurisprudenza della Corte di giustizia e proponendo nuove e originali chiavi di lettura.

In prima battuta, l’Autore ricorda che la nozione di situazioni puramente interne ha fatto la sua comparsa nella giurisprudenza della Corte di giustizia dopo più di vent’anni dalla nascita delle Comunità europee, sottolineando come non vi fosse alcun interesse per le parti (in particolare i produttori e i fornitori) ad invocare le disposizioni relative al mercato comune in situazioni che non fossero transfrontaliere, essendo queste incentrate sul principio del trattamento nazionale, di per sé già applicabile in tali situazioni. Egli individua un punto di svolta nella celebre pronuncia Cassis de Dijon del 1979, ove la Corte di giustizia inizia a interpretare le norme del Trattato CEE in materia di libera circolazione come preclusive anche delle normative nazionali non discriminatorie, nella misura in cui, imponendo l’osservanza di regole tecniche ulteriori rispetto a quelle del Paese d’origine, incidono sulla libertà di circolazione delle merci. L’Autore evidenzia i possibili effetti negativi di tale spinta liberalizzatrice attraverso l’integrazione negativa: il rischio di una deregolamentazione all’interno, perché gli stessi operatori nazionali avrebbero potuto invocare asseriti ostacoli al commercio intracomunitario per ottenere l’abrogazione di normative nazionali; il rischio di una corsa al ribasso nelle regole tecniche; la difficoltà di distinguere, tra le normative nazionali non discriminatorie, quelle davvero restrittive delle libertà di circolazione. Da qui sorge quindi, secondo la pregevole ricostruzione dell’Autore, la necessità di ricorrere alla nozione di situazioni puramente interne, che infatti compare proprio nello stesso anno (1979) nelle sentenze Knoors, Auer e Saunders, per identificare i limiti dell’invocazione delle norme sulla libertà di circolazione comunitarie in situazioni che non presentino profili di transnazionalità.

L’Autore passa quindi a esaminare i diversi orientamenti sviluppati dalla Corte di giustizia per individuare i confini di questa nozione e, dunque, dell’applicazione del diritto dell’Unione. Il primo orientamento ad essere esaminato è quello tradizionale, in cui la Corte rifiutava di rispondere ai quesiti pregiudiziali scaturenti da giudizi nazionali che avevano ad oggetto situazioni puramente interne. L’Autore mette in evidenza come tale orientamento sia inficiato da due tipologie di errori, i c.d. falsi negativi, ovvero le ipotesi in cui, sebbene tutti gli elementi fattuali siano circoscritti all’interno di uno Stato membro, non sia possibile escludere che la misura nazionale controversa abbia anche effetti transfrontalieri, nonché i c.d. falsi positivi, ovvero le fattispecie dotate di elementi di estraneità, ma disciplinate da misure nazionali in realtà prive di incidenza transfrontaliera. Questo orientamento ha evidenziato anche il limite rappresentato anche dalle c.d. discriminazioni alla rovescia, ovvero le situazioni che si verificano quando la situazione puramente interna riceve un trattamento deteriore rispetto ad una fattispecie transfrontaliera equivalente perché determinate norme sovranazionali favorevoli non risultano applicabili nella situazione interna. A tal proposito, l’Autore si sofferma anche sugli strumenti nazionali per rimediare alle disparità di trattamento.

A questo orientamento, secondo la classificazione dell’Autore, segue quello espansivo, in cui i giudici di Lussemburgo, sulla base di una serie di criteri, quali quello del rinvio al diritto dell’Unione (sentenza Dzodi, 1990) o della fattispecie transfrontaliera analoga (Guimont, 2000) oggetto di analisi specifica nel libro, hanno invece accettato di rispondere ai quesiti pregiudiziali anche in ambito apparentemente puramente interno nell’eventualità che la misura nazionale controversa potesse avere effetti anche transfrontalieri, purché la pronuncia risultasse utile per la definizione del giudizio a quo.

Innovando rispetto alle ricostruzioni dottrinali già esistenti, l’Autore individua poi un terzo orientamento – che egli qualifica come “riflessivo” – , inaugurato dalla sentenza Sbarigia del 2010, in cui la Corte non si pronuncia più nei procedimenti a carattere puramente interno concepiti in astratto, ma inizia a verificare in concreto se i criteri elaborati per l’orientamento c.d. espansivo, possono essere applicati alla fattispecie al centro del procedimento principale, in qualche modo applicando dei correttivi all’orientamento espansivo. L’Autore corrobora questa intuizione con l’analisi della giurisprudenza successiva, trovando conferma in numerose pronunce e da ultimo nella sentenza Ullens de Schooten del 2016, ove la stessa Corte di giustizia tenta una sistematizzazione della materia.

Il libro, che merita senz’altro di essere letto dagli studiosi di diritto dell’Unione europea (soprattutto di mercato interno), si chiude con una riflessione della nozione di situazione puramente interna come «cifra del carattere sui generis dell’integrazione perseguita dall’Unione europea», che per realizzarsi pienamente all’interno degli Stati membri necessita, ancora oggi, della collaborazione delle istituzioni nazionali.

 


facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail