Rapporti (sostanziali e processuali) dell’EUIPO con le proprie commissioni di ricorso

Nella sentenza in esame, per quanto riguarda la posizione processuale dell’EUIPO, il Tribunale ha dichiarato che l’Ufficio non può essere tenuto a difendere sistematicamente ogni 
decisione impugnata di una commissione di ricorso o a concludere necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione. Nulla impedisce all’EUIPO 
di aderire ad una conclusione della ricorrente. La giurisprudenza ripropone, ancora una volta, il problema della natura delle commissioni di ricorso. In particolare se queste ultime 
possano essere semplicemente considerate come organi amministrativi, o come una forma di autorità ibrida o quasi giudiziaria.
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In the judgment, so far as the EUIPO’s views on procedure are concerned, the General Court has held, that it cannot be required to systematically defend every contested decision
 of a Board of Appeal or automatically claim that every action challenging such a decision should be dismissed. Nothing prevents the EUIPO from endorsing an applicant’s head 
of claim. Case law has, once again, raised the question on the innate legal status and standing of EU Boards of Appeal. In particular, if EU Boards of Appeal are not merely an 
administrative bodies of their offices, but a form of hybrid or quasi-judicial authorities within their own right.
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