Quote latte: nuovo ricorso per infrazione contro l’Italia

Con il ricorso presentato il 6 agosto 2015, la Commissione europea si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella saga relativa all’attuazione in Italia del sistema di prelievo supplementare nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato per il latte (il cosiddetto sistema “quote latte”). Si tratta, infatti, di un ricorso per infrazione che mira a far accertare che l’Italia, avendo omesso di garantire che gli operatori responsabili di aver prodotto in eccesso rispetto alla quota assegnata pagassero effettivamente il prelievo per questo dovuto, abbia violato i suoi obblighi derivanti dai regolamenti in materia e, di fatto, messo a rischio l’efficacia stessa del sistema.

La Corte di Giustizia ha già dovuto affrontare in numerose occasioni la questione della travagliata applicazione del sistema delle quote latte. Innanzitutto, con sentenza del 17 giugno 1987 l’Italia è stata condannata per il suo ritardo decennale nell’attuazione del regime di imputazione delle quote individuali e di applicazione del prelievo supplementare nel periodo 1984-1995. Una volta introdotte poi le disposizioni nazionali di esecuzione, esse hanno dato origine a plurime questioni pregiudiziali innanzi alla Corte di Giustizia e alle giurisdizioni superiori italiane (v., inter alia, sentenza del 25 marzo 2004). Il regime ha fatto oggetto, inoltre, di due recenti sentenze della Corte nelle cause T-426/08 e T-661/11, relative alla validità delle correzioni finanziarie imposte all’Italia. L’ultimo capitolo della saga era infine rappresentato da una causa in materia di aiuti di Stato tuttora pendente.

La Commissione europea intende ora affrontare la questione del mancato recupero delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare dagli operatori a causa delle negligenze dell’amministrazione italiana. In tutti gli anni del periodo 1995-2009, infatti, è stata superata la quota nazionale e lo Stato italiano ha versato alla Commissione gli importi del prelievo supplementare dovuto. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento n. 1788/2003, gli Stati membri avevano però un obbligo di rivalsa nei confronti degli operatori responsabili dello sforamento della quota. Tuttavia, in molti casi – spesso con il sostegno di associazioni di categoria e movimenti politici – questi importi non sono stati versati all’Erario e, secondo la Commissione, lo Stato non ha preso le misure opportune per recuperare il prelievo dovuto dai singoli produttori e caseifici. Come conseguenza, il tasso medio di recupero nel periodo considerato è stato di circa l’8% e, ad oggi, l’ammontare del prelievo ancora da riscuotere corrisponde a 1.343 milioni di euro.

Secondo la Commissione, le ragioni della scarsa efficacia e, per alcuni anni, del vero e proprio stallo nelle operazioni di recupero sono da ascriversi, in primo luogo, alla confusione normativa creata dal legislatore nazionale, che a sua volta ha generato una mole anomala di procedimenti giudiziali e di misure cautelari. In secondo luogo, il mancato utilizzo di strumenti efficienti, quali la compensazione dei prelievi da riscuotere con gli aiuti elargiti nell’ambito della PAC o l’ausilio di enti di riscossione efficienti come Equitalia (dal 2009 la procedura di riscossione invece è disciplinata dal regio decreto n. 639/1910!), nonché alcuni errori metodologici da parte delle amministrazioni incaricate di procedere al recupero, hanno determinato ulteriori carenze nell’effettività del sistema.

La situazione che si è venuta a creare, avendo privato il regime dei prelievi supplementari di ogni valore deterrente, ha favorito gli operatori responsabili della sovrapproduzione di latte che si sono rifiutati di pagare per le conseguenze delle loro azioni, a scapito di chi ha rispettato la propria quota o pagato il dovuto per l’eccesso. Tutto ciò ha così compromesso irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi del sistema delle quote latte in Italia.

Nel corso del procedimento appena avviato, il compito della Commissione si prospetta arduo. Da una parte, sempre in una causa relativa al sistema di quote latte, la Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione che obbligava gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire la riscossione del prelievo costituisce un semplice obbligo di mezzi e non di risultato, non essendo quindi sufficiente la semplice constatazione del mancato recupero. Dall’altra parte, l’onere della prova che incombe sulla Commissione appare particolarmente gravoso alla luce della natura e delle caratteristiche dei rilievi sollevati nel ricorso.

Ci si aspetta, dunque, che il procedimento e la relativa sentenza sollevino elementi di rilevante interesse sia per le questioni giuridiche da affrontare, sia per le pesanti conseguenze sociali che un’eventuale condanna dell’Italia comporterebbe indirettamente per gli operatori del settore lattiero, già alle prese con la fine del regime delle quote latte e le conseguenti instabilità del mercato. Non resta quindi che attendere l’esito di questo ennesimo capitolo della saga giudiziale su tale controverso sistema.


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