Pubblicato in GUUE il nuovo regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione (in vigore dal prossimo 1° luglio 2015)

A poco più di un anno di distanza dalla presentazione del progetto da parte del presidente del Tribunale al Consiglio dell’Unione (14 marzo 2014) – e senza dubbio anche grazie allo sforzo profuso dalla presidenza italiana del Consiglio nel secondo semestre 2014 che ha consentito che la sua definitiva approvazione avvenisse a febbraio di quest’anno – il 23 aprile 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il nuovo regolamento di procedura (RP) del Tribunale dell’Unione.

Ai sensi del suo art. 227, esso entrerà in vigore il prossimo 1° luglio (ovvero il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione in GUUE), in modo tale da consentire, tra l’altro, – alla luce delle modifiche apportate al regolamento di procedura – l’elaborazione di nuove istruzioni al cancelliere e di nuove istruzioni pratiche alle parti, quali norme pratiche di esecuzione che il Tribunale è tenuto ad adottare ex art. 224 del nuovo RP. Il menzionato art. 227 contiene anche alcune specificazioni di carattere transitorio che concernono – tra l’altro – l’art. 105 (dedicato al trattamento di informazioni o atti che interessano la sicurezza dell’Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali), che troverà applicazione solo quando sarà adottata dal Tribunale la decisione prevista dal suo par. 11, e gli artt. 106 e 207 (relativi allo svolgimento della fase orale nei giudizi di primo grado e di impugnazione di decisioni del Tribunale della funzione pubblica), che, alla data indicata, si applicheranno solo per le cause la cui fase scritta non si sia ancora conclusa.

Adottato inizialmente il 2 maggio 1991, il regolamento di procedura del Tribunale è stato modificato più volte, al fine, in particolare, (i) di tener conto dei progressivi allargamenti dell’Unione europea, (ii) di dotare l’organo giurisdizionale di norme che gli consentissero di trattare nuove categorie di controversie, e (iii) di adeguare le regole di procedura alle caratteristiche specifiche di determinate controversie, così da aumentare l’efficienza del proprio funzionamento ed evitare ritardi eccessivi nella gestione dei procedimenti e nella conseguente adozione delle decisioni. Si pensi, per tutte, (a) alle modifiche introdotte per consentire al Tribunale di statuire senza fase orale nelle cause in materia di proprietà intellettuale (GUUE 2008, L 179, p. 12) e (b) all’istituzione di un sistema di controllo rigoroso dei termini interni di trattamento delle cause, nonché (c) all’estensione a tutte le categorie di cause della stesura della relazione d’udienza in forma sommaria e (d) all’interpretazione estensiva della nozione di connessione per consentire al Presidente dell’organo giurisdizionale di attribuire le nuove cause ai collegi giudicanti già incaricati di cause che sollevano problematiche giuridiche della medesima natura.

Tuttavia, la struttura del regolamento di procedura è rimasta, nel tempo, sostanzialmente immutata e modellata sulla struttura dell’originario regolamento di procedura della Corte di giustizia, che ha subito – sotto questo profilo e non solo – diverse modifiche con la riforma intervenuta, come noto, nel 2012 (cfr. il nuovo regolamento di procedura della Corte, in vigore ormai dal 1° novembre 2012).

Nonostante le numerose modifiche apportate nel corso degli anni, la costante diversificazione del contenzioso dinanzi al Tribunale ed il progressivo aumento del numero di cause proposte dinanzi ad esso, hanno imposto un ripensamento più generale della struttura del regolamento di procedura e del funzionamento complessivo dell’organo giurisdizionale. Anche l’istituzione nel novembre 2004 del Tribunale della funzione pubblica (TFP) – per rispondere alle preoccupazioni generate dall’aumento del numero di cause pendenti e dall’allungamento della durata media del processo – ha consentito sì di ridurre il numero delle cause pendenti dinanzi al Tribunale, ma con un miglioramento solo temporaneo, dato che il numero annuo di cause introdotte dinanzi a quest’ultimo ha di nuovo rapidamente superato quello delle cause introdotte prima del trasferimento di competenze al TFP. La proposta (in parallelo) di affrontare e tentare di risolvere le problematiche di efficienza decisionale dell’organo giurisdizionale aumentando di 12 il numero di giudici del Tribunale, trasmessa dalla Corte di giustizia al Parlamento europeo e al Consiglio nel marzo 2011 non è stata varata, nonostante il riconoscimento, da parte dei protagonisti del processo legislativo, della necessità e dell’urgenza di una riforma strutturale dell’organo giurisdizionale (per la più recente proposta finalizzata a raddoppiare – per volontà della Corte di giustizia e nonostante l’opposizione del Tribunale – il numero dei giudici di quest’ultimo organo v. qui).

Così, come specificato dallo stesso progetto di riforma del regolamento di procedura, le modifiche ad esso apportate perseguono una pluralità di obiettivi. Innanzitutto, (I) esso mira ad adeguare – in modo sistematico e non più frammentato come accaduto sino ad oggi – le norme di procedura alla realtà del contenzioso attualmente all’attenzione del Tribunale, operando una distinzione chiara tra le tre categorie di ricorsi rimessi al suo giudizio, ossia i ricorsi diretti, i ricorsi in materia di proprietà intellettuale e le impugnazioni proposte avverso le decisioni del TFP. (II) Il secondo scopo è quello di consolidare e proseguire gli sforzi per preservare la capacità di trattamento delle cause, in tempi ragionevoli e nel rispetto delle esigenze di un equo processo, assicurando il rispetto di quanto sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, specie al fine di evitare (o almeno ridurre) il contenzioso per violazione del principio della durata ragionevole del processo (per i primi ricorsi in questo senso cfr., ad esempio, sentenza della Corte di giustizia 26 novembre 2013, causa C-50/12 P, Kendrion e il successivo ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere il risarcimento del danno dovuto a durata irragionevole del processo, riconosciuto dalla Corte nella sentenza testé citata, causa T-479/14, tutt’oggi pendente), anche in considerazione delle restrizioni di bilancio che gravano sull’istituzione, sui servizi di quest’ultima e sulla cancelleria del Tribunale. Si inseriscono, in particolare, in questa prospettiva le modifiche volte ad estendere la sfera d’applicazione delle norme relative al giudice unico; quelle finalizzate ad una semplificazione delle norme relative alla determinazione della lingua processuale e alla soppressione del secondo scambio di memorie nelle cause in materia di proprietà intellettuale; nonché le riforme inerenti alla fissazione di termini di legge più brevi di quelli attuali per presentare, rispettivamente, un’istanza di intervento e una domanda di svolgimento d’udienza; alla semplificazione del regime dell’intervento mediante la soppressione della categoria degli interventi autorizzati dopo la scadenza del termine di legge di sei settimane dalla pubblicazione dell’avviso in GUUE; alla facoltà, per il Tribunale, di statuire senza fase orale nei ricorsi diretti, quando nessuna delle parti principali abbia chiesto lo svolgimento di un’udienza di discussione e quando ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e quella di statuire senza fase orale nelle impugnazioni; e, ancora, le modifiche volte al trasferimento di determinate competenze decisionali dalla sezione al presidente di sezione, fermo restando che la norma generale è quella secondo cui il presidente di sezione esercita le competenze ad esso attribuite dopo aver ascoltato il giudice relatore; all’aumento del numero di ipotesi in cui si statuisce mediante decisione, specie per autorizzare le istanze di intervento presentate dagli Stati membri e dalle istituzioni in assenza di domande di trattamento riservato; ed infine alla semplificazione della procedura in contumacia.

(III) Il terzo obiettivo è quello di garantire l’omogeneità dei meccanismi processuali che regolano il contenzioso proposto dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea. Posto che, come detto, il nuovo regolamento di procedura della Corte di giustizia è entrato in vigore il 1° novembre 2012, il nuovo regolamento di procedura del Tribunale incorpora, nella misura del necessario, le disposizioni adottate dalla Corte di giustizia, tenendo conto della specificità dei ricorsi diretti che oppongono una persona fisica o giuridica o uno Stato membro ad un’istituzione dell’Unione e del carattere numericamente preponderante di questi ricorsi dinanzi al Tribunale.

Così, (IV) il quarto obiettivo è quello di dotare l’organo giurisdizionale di norme che gli consentano di adottare le modalità organizzative che esso giudichi più adeguate in funzione, segnatamente, del numero di giudici che lo compongono e delle norme dirette ad attribuire efficacia pratica al mutamento statutario consistente nell’istituzione del ruolo di vicepresidente del Tribunale.

(V) Il quinto obiettivo è quello di fornire soluzioni alle situazioni processuali che non trova(va)no risposta nel (pre)vigente regolamento di procedura. Alcuni articoli mirano pertanto a disciplinare, tra l’altro, «le ipotesi in cui una causa può essere riattribuita, gli adattamenti delle conclusioni del ricorso in pendenza del giudizio, le tappe successive alla produzione di un documento in esecuzione di un mezzo istruttorio disposto dal Tribunale, nonché il trattamento processuale delle informazioni o di documenti riservati che interessino la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o il mantenimento delle loro relazioni internazionali» (cfr. il citato art. 105 del nuovo RP).

Infine, con lo scopo di ottimizzare l’efficacia del suo lavoro, (VI) il Tribunale ha voluto chiarire alcune tra le norme da esso applicate. A questo fine, alcune norme del regolamento di procedura sono state semplificate (ad esempio, quelle relative all’obbligo di produzione di documenti formali a carico dei rappresentanti delle persone giuridiche di diritto privato); altre sono state precisate (ad esempio, quelle inerenti al deposito e alla notifica degli atti processuali, alla presentazione degli atti processuali, al loro contenuto e al termine di presentazione degli stessi). Con la stessa finalità, tutti gli articoli del progetto sono stati muniti di un titolo e, nell’ambito di tali articoli, tutti i commi sono stati numerati. Quest’operazione ha richiesto, in determinati casi, la suddivisione dei testi (pre)esistenti in più articoli distinti affinché ciascun articolo abbia un oggetto specifico. Benché tale suddivisione abbia come conseguenza un aumento del numero degli articoli, essa ha il merito di rendere più agevole la lettura del regolamento di procedura nel suo complesso.

Sempre nella stessa prospettiva, il Tribunale si è quindi sforzato di dedicare particolare attenzione alla terminologia impiegata nel nuovo regolamento di procedura, risultando evidente che il (pre)vigente regolamento di procedura utilizza(va) talvolta termini diversi per indicare uno stesso concetto, rischiando di creare (inutili) questioni interpretative sulla reale portata delle disposizioni in questione. Il nuovo regolamento è quindi anche «frutto di una volontà di armonizzare e razionalizzare i termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche del regolamento di procedura. A una specifica fattispecie giuridica dovrebbe pertanto corrispondere, in linea di principio, un unico e medesimo termine».


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