Per l’avvocato generale il Consiglio Nazionale Forense è giudice e la “via spagnola” percorsa dagli abogados cittadini italiani non costituisce abuso del diritto (con qualche eccezione)
A parere dell’avvocato generale Nils Wahl il rinvio pregiudiziale presentato alla Corte di giustizia dal CNF nelle cause riunite C-158/13 e 159/13 Torresi,relativo all’interpretazione della direttiva 98/5 sullo stabilimento degli avvocati, è ricevibile in quanto il CNF rientra nella definizione data dalla Corte di giustizia di giudice indipendente e imparziale che esercita, anche in materia di iscrizione all’albo, funzioni giurisdizionali.
Nel merito l’avvocato generale ritiene evidente che il “percorso a U” degli abogados (cittadini italiani che conseguono in Spagna il titolo di abogado per poi esercitare in Italia la professione) non costituisca abuso del diritto dell’Unione secondo la nozione elaborata dalla Corte, poiché si realizza l’obiettivo della direttiva di facilitare l’esercizio della professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.
La direttiva non attribuisce alcuna importanza al fatto che l’avvocato sia un cittadino dello Stato ospitante, che possa aver approfittato della normativa più favorevole di un altro Stato membro o che presenti la domanda d’iscrizione all’albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all’estero. L’iscrizione, d’altra parte, non può essere subordinata a condizioni aggiuntive rispetto alla presentazione del certificato d’iscrizione presso l’ordine dello Stato d’origine.
L’a.g. conclude, pertanto, nel senso che la direttiva osti alla prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell’abuso del diritto, l’iscrizione all’albo nella sezione speciale di cittadini di tale Stato che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Paese d’origine.
Viene però chiarito che, qualora le autorità dello Stato ospitante non restano prive della possibilità di controllo. Qualora, infatti, in casi specifici, a seguito di un’indagine approfondita, accertino che il richiedente ha ottenuto il titolo professionale nello Stato d’origine con mezzi fraudolenti o illegali sono legittimate a rifiutare l’iscrizione in ragione di un abuso del diritto (che può dunque sussistere, seppure in casi limitati).