OGM, via libera del Parlamento europeo alla possibilità per gli Stati membri di vietarne o limitarne la coltivazione
Il 13 gennaio 2015, con 480 voti a favore, 159 contrari e 58 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura le modifiche alla direttiva 2001/18/CE in materia di Organismi geneticamente modificati (OGM).
Con l’aggiunta di un paragrafo all’attuale art. 26bis («Coesistenza») e l’inserimento di due nuove disposizioni, l’art. 26 ter («Coltivazione») e l’art. 26 quater («Misure transitorie») il testo, nella sostanza, conferisce agli Stati membri una specifica base giuridica per le decisioni da assumere a livello nazionale sulla coltivazione di OGM, a prescindere dalla valutazione scientifica dei rischi per la salute e l’ambiente effettuata a livello UE.
Un risultato non affatto scontato. L’iter della proposta di revisione della direttiva 2001/18/CE, datata luglio 2010, si è, infatti, rivelato particolarmente complesso. Dopo che nel luglio 2011 il Parlamento europeo aveva adottato il parere (favorevole) in prima lettura, in seno al Consiglio, per circa tre anni non è stato possibile giungere a un accordo a causa della situazione di blocco creata da una minoranza di Stati membri.
Su nuovo impulso della Commissione, solo in occasione del Consiglio (Ambiente) del 12 giugno 2014, è stato finalmente raggiunto un accordo politico intorno ad un testo poi formalmente adottato il successivo 23 luglio con il voto favorevole di 26 Stati membri e l’astensione di due di essi (Belgio e Lussemburgo). Applicando il principio giuridico del parallelismo formale, il Consiglio ha, peraltro, modificato la forma giuridica della proposta che da regolamento è divenuta direttiva.
Rispetto alla posizione assunta dal Consiglio, l’11 novembre la Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo, in vista del voto in seduta plenaria, ha proposto ben 51 emendamenti. Ciò ha reso necessario l’avvio di un secondo Trilogo che ha prodotto nella notte del 3 dicembre, dopo un dibattito durato 24 ore, un accordo politico sul testo poi approvato.
Nel merito il nuovo articolo 26 ter prevede che, nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell’autorizzazione, uno Stato membro possa chiedere al richiedente/notificante di adeguare l’ambito geografico in modo che tutto il territorio di tale Stato o parte di esso sia escluso dalla coltivazione. Nel caso in cui il richiedente/notificante non intenda modificare l’ambito geografico della sua richiesta/notifica iniziale, lo Stato membro, senza che sia necessario l’avvio di un negoziato con tale soggetto (come, viceversa, era previsto dal testo adottato dal Consiglio in prima lettura), potrà adottare misure per limitare o vietare la coltivazione non solo di quel singolo OGM, ma anche di un gruppo di OGM con caratteristiche comuni (anche questa è una novità introdotta con il testo approvato dal Parlamento europeo in seconda lettura) su tutto o parte del proprio territorio purché tali misure siano basate su fattori ritenuti imperativi quali quelli connessi a: a) obiettivi di politica ambientale; b) pianificazione urbana e territoriale; c) uso del suolo; d) impatti socio economici; e) esigenza di evitare contaminazioni con altri prodotti; f) obiettivi di politica agricola; g) ordine pubblico.
Con il testo approvato, insomma, sarà possibile vietare o limitare la coltivazione degli OGM senza mettere in discussione le valutazioni di rischio effettuate all’Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA).
Gli Stati membri, prima di introdurre tali misure, dovranno comunicarle alla Commissione ed attendere un periodo di 75 giorni entro il quale l’istituzione UE potrà presentare osservazioni che, peraltro, non saranno vincolanti. Durante detto periodo lo Stato membro interessato dovrà astenersi dall’adottare e dall’attuare qualsiasi misura e nel contempo anche gli operatori del settore non potranno procedere alla semina dei prodotti interessati dall’ipotesi di divieto.
L’art. 26 ter consente, inoltre, agli Stati membri, nel quadro di un regime transitorio, di chiedere di adeguare l’ambito geografico anche per quelle notifiche/richieste già presentate o per le autorizzazioni già concesse.
Infine, il nuovo paragrafo dell’art. 26 bis prevede che i Paesi che coltivano OGM dovranno adottare nelle zone di frontiera del loro territorio le misure necessarie per evitare contaminazioni in Stati limitrofi in cui la coltivazione di tali OGM fosse vietata, a meno che non vi siano barriere naturali come, in particolare, tratti di mare o montagne, che le rendano superflue.
La nuova direttiva, che vedrà la luce la prossima primavera, rappresenta un traguardo storico e, indubbiamente, un successo politico della Commissione Junker appena insediata.