Migranti in posizione irregolare e tutela della vita privata e familiare: la Cassazione (n. 29593/2025) ricompone l’equilibro tra criteri CEDU e protezione nazionale
La sentenza della Cassazione n. 29593/2025 affronta una questione di particolare rilievo emersa a seguito dell’intervento legislativo operato dal d.l. 20/2023: se, a seguito dell’espunzione del riferimento alla tutela della vita privata e familiare dal testo dell’art. 19, co. 1.1, TUI, tale tutela continui a rientrare nell’ambito della protezione complementare. La decisione prende le mosse da una fattispecie paradigmatica nel contesto del contenzioso in materia di protezione internazionale: il ricorso di un cittadino senegalese la cui domanda era stata rigettata come manifestamente infondata, ma che nel corso del giudizio aveva dato prova di un percorso di integrazione sociale e lavorativa non marginale.
Il Tribunale di Venezia, ravvisando la possibile sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare, ha sollevato la questione interpretativa dinanzi alla Corte di Cassazione, chiedendo di chiarire se, nonostante l’abrogazione del 2023, la tutela della vita privata e familiare possa ancora essere riconosciuta e, in caso affermativo, entro quale cornice interpretativa.
La tutela della vita privata e familiare dopo il decreto “Cutro”: la lettura della Cassazione.
La Corte di Cassazione, investita della questione nell’ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale interno ex art. 363-bis c.p.c. (introdotto dalla riforma Cartabia), ha articolato la propria risposta attraverso un’ampia ricostruzione sistematica, di natura sia normativa sia giurisprudenziale, ponendo in dialogo le fonti interne, internazionali e dell’Unione europea. In sintesi, pur prendendo atto che il legislatore del 2023 ha eliminato la tipizzazione testuale dei criteri relativi alla vita privata e familiare, la Corte ha osservato come l’art. 19 TUI continui a rinviare agli obblighi “costituzionali e internazionali” richiamati dall’art. 5, co. 6, TUI, tra i quali rientra necessariamente il rispetto dell’art. 8 CEDU e dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ne discende che la tutela della vita privata e familiare non può ritenersi soppressa: l’intervento legislativo ha inciso sul grado di specificazione normativa, ma non sulla vincolatività delle fonti sovraordinate che fondano la protezione.
La Corte ha, inoltre, richiamato la linea interpretativa già tracciata dalla propria giurisprudenza, a partire dal leading case Cass. n. 4455/2018, passando per una serie di pronunce successive fino alle Sezioni Unite, 15 gennaio 2025, n. 935, nonché alle tuttora rilevanti Sezioni Unite, 9 settembre 2021, n. 24413. In tale percorso, la protezione umanitaria (oggi speciale) viene configurata come una clausola generale posta a presidio della dignità della persona, la cui applicazione richiede un giudizio comparativo tra il grado di integrazione raggiunto in Italia e le condizioni personali che il richiedente incontrerebbe nel Paese di origine.
Il ragionamento della Corte si salda con la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, richiamata in particolare attraverso il caso Otite c. Regno Unito. Pur distinguendo tra migranti “stabilizzati” (settled) e “non stabilizzati” (non-settled), la Corte EDU non esclude in via assoluta che anche uno straniero privo di un titolo di soggiorno stabile (come un richiedente asilo) possa invocare la tutela dell’art. 8 CEDU. Tale distinzione incide, infatti, sulle modalità del bilanciamento, e non sulla titolarità del diritto: anche il migrante non stabilizzato può far valere il diritto al rispetto della vita privata e familiare qualora l’allontanamento determini uno sradicamento sproporzionato rispetto ai legami effettivamente maturati.
In questa prospettiva, la Cassazione valorizza una pluralità di indici fattuali, quali la durata della permanenza in Italia, l’esistenza di vincoli personali effettivi, l’inserimento lavorativo, la rete di relazioni sociali e il rispetto delle regole della comunità di accoglienza. Al contempo, la Corte esclude qualsiasi automatismo: l’integrazione deve risultare concreta e sostanziale, e la protezione non può essere riconosciuta in presenza di comportamenti che compromettano la sicurezza o l’ordine pubblico.
Sulla base di tali premesse, la Cassazione enuncia un principio di diritto che conferma la perdurante operatività della protezione complementare per ragioni attinenti alla vita privata e familiare anche dopo l’adozione del decreto “Cutro”, chiarendo che il radicamento maturato nel corso dell’esame della domanda di protezione internazionale non può essere escluso a priori. Il giudizio di proporzionalità e il bilanciamento degli interessi coinvolti restano, pertanto, gli strumenti centrali dell’accertamento giudiziale.
Chiarezza del quadro normativo e dialogo tra le fonti.
La decisione, lungamente motivata, è significativa sotto più profili. Essa ristabilisce chiarezza in un quadro interpretativo confuso dall’intervento legislativo del 2023, che aveva ingenerato in molte sedi (soprattutto amministrative) l’idea che la tutela della vita privata e familiare fosse stata “cancellata”. Inoltre, la sentenza conferma una linea di continuità con i principi di diritto costituzionale: la protezione complementare non è una concessione discrezionale, ma il luogo in cui si attua, per via giudiziale, la parte del diritto d’asilo costituzionale non coperta dalle protezioni tipiche.
È significativa anche la scelta metodologica della Corte, che rifiuta l’idea di una contrapposizione rigida tra criteri nazionali e criteri CEDU: la tutela si costruisce nel concorso fra fonti. La Corte in altre parole respinge in modo netto l’idea, affiorata nel dibattito successivo al d.l. 20/2023, secondo cui il giudice sarebbe chiamato a scegliere tra due modelli alternativi di tutela. Da un lato, quello più “rigido” che si farebbe discendere dalla giurisprudenza della Corte EDU, fondato su criteri strutturati come quelli di Üner e Maslov per i migranti settled e quello fondato su circostanze eccezionali per gli stranieri non-settled (in presenza di minori e tolleranza prolungata del soggiorno, come in Jeunesse). Dall’altro lato, quello più ampio e flessibile elaborato dal diritto vivente nazionale, incentrata sulla comparazione tra integrazione in Italia e condizioni nel Paese di origine. La Corte rifiuta questa rappresentazione dicotomica e afferma, invece, che la protezione complementare non nasce dall’adesione a uno dei due modelli, ma dal concorso necessario di entrambe le fonti, insieme con i principi costituzionali.
L’interpretazione che la Cassazione propone è cumulativa, non alternativa: la CEDU, la Costituzione, la giurisprudenza nazionale e quella della Corte di giustizia (anch’essa citata, par.10, in particolare con riguardo alle cause riunite C-57/09 e C-101/09 sulla protezione nazionale ulteriore, e alla causa C-69/21 sulla tutela al diritto alla salute in tema di rimpatrio) operano congiuntamente a definire il perimetro della tutela. Strasburgo e Lussemburgo forniscono gli standard minimi e i criteri generali di proporzionalità, mentre la Costituzione italiana integra tali standard, rafforzandoli attraverso il riferimento alla dignità della persona (art. 2), alla ragionevolezza (art. 3) e al diritto d’asilo (art. 10, co. 3).
Ne deriva un quadro multilivello in cui l’art. 8 CEDU costituisce il nucleo della tutela, ma non è mai applicato in modo isolato: viene letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dei principi costituzionali e trova concreta attuazione attraverso gli strumenti elaborati dal giudice italiano, come il giudizio comparativo e l’attenzione alle dinamiche di integrazione. La protezione non dipende dall’adozione di un modello più o meno “estensivo”, bensì dall’equilibrata combinazione delle fonti sovranazionali e interne, che convergono tutte verso un obiettivo comune: garantire che la decisione sul futuro della persona straniera sia il risultato di una valutazione individuale, proporzionata e rispettosa della sua dignità.
Il tempo trascorso in Italia nelle more della decisione va considerato.
La posizione della Cassazione sul rilievo del tempo trascorso in Italia durante l’esame della domanda di protezione costituisce uno dei passaggi più significativi della sentenza. La Suprema Corte afferma che il radicamento maturato nel periodo necessario all’esame della domanda non può essere svalutato né considerato ostativo, chiarendo che anche un soggiorno formalmente “precario” può generare legami significativi sul piano lavorativo, sociale o affettivo. Questo principio, formulato espressamente nel dictum nomofilattico, consente di superare l’idea che il trascorrere del tempo in pendenza del procedimento sia un elemento neutro o addirittura “abusivo” e ribadisce invece la necessità di una valutazione concreta dell’integrazione effettivamente sviluppata. Tale impostazione dialoga con l’orientamento della Corte EDU sui non-settled migrants, che pur riconoscendo agli Stati un margine più ampio quando il radicamento è limitato, esige comunque un esame individualizzato e non consente di negare la tutela della vita privata sulla base di automatismi. La Cassazione recepisce questa indicazione, riaffermando che la protezione complementare si fonda su un giudizio comparativo effettivo. In tal modo, la Corte costruisce un ponte coerente tra la tutela costituzionale della persona e gli obblighi convenzionali, riconoscendo che anche chi non può dirsi pienamente “stabilizzato” può trovarsi in una situazione in cui il ritorno comporterebbe una compressione sproporzionata della vita privata.
A questo proposito, è essenziale richiamare il limite chiarito dalla stessa Cassazione (par. 9): la tutela può essere riconosciuta solo quando l’allontanamento determinerebbe una effettiva condizione di vulnerabilità, una compromissione significativa dei diritti fondamentali, non colmabile nel contesto di ritorno. La comparazione richiesta dal giudice non mira dunque a premiare l’integrazione in quanto tale, ma a verificare se i legami costruiti in Italia, congiunti alla situazione personale nel Paese d’origine, diano luogo a un rischio concreto di regressione in una condizione incompatibile con la dignità della persona. In questo modo, la protezione nazionale mantiene la sua natura residuale e non generalizzata, evitando di trasformarsi in un meccanismo implicito di regolarizzazione.
Un sistema davvero multilivello, tra rigore e umanità.
La sentenza contribuisce indubbiamente a ricomporre un quadro normativo frammentato, riaffermando la centralità di un approccio individualizzato e proporzionato, radicato nella dignità della persona; senza rinunciare alle esigenze di ordine pubblico, ma rifiutando automatismi espulsivi e zone d’ombra normative.
In questa prospettiva, l’elemento più significativo della sentenza a parere di chi scrive è proprio l’affermazione che la precarietà del soggiorno non può annullare il valore umano e giuridico dei legami costruiti durante il procedimento di protezione: un’affermazione che si pone in linea con la giurisprudenza della Corte EDU sui non-settled migrants e che restituisce il senso profondo del principio di proporzionalità. La vita privata non può essere considerata come un mero attributo dei soli soggiornanti regolari: essa diventa un indice dinamico dell’effettiva integrazione della persona, capace di generare diritti che non possono essere compressi mediante formule astratte.
La sentenza, in definitiva, contribuisce a consolidare l’idea di una protezione complementare intesa strumento essenziale per accordare una tutela davvero multilivello dello straniero. La Cassazione riafferma un principio decisivo: la protezione della vita privata e familiare è il riflesso di disposizione normative composite (convenzionali, europee, costituzionali) che dialogano tra loro, si completano e integrano. Sebbene vi sia certamente, anche nella giurisprudenza nazionale, traccia eloquente della necessità di prestare attenzione alle esigenze legate alla sicurezza nazionale, da esaminarsi con estremo rigore insieme alla condizione di effettiva vulnerabilità, la Corte – forse per la prima volta in questi termini – evoca anche il principio di umanità (par. 16): «quando viene in rilievo la persona umana in situazioni talora di estrema fragilità con la sua fondamentale esigenza di solidarietà, il giudice, nell’interpretare e nel dare applicazione alle disposizioni poste dal legislatore, concorre, nel doveroso rispetto dell’equilibrio tra la forza orientativa della fonte sovraordinata e il vincolo del testo, alla elaborazione di una norma giusta».


