L’imputabilità dei costi di gestione delle discariche dismesse secondo una recente sentenza della Corte di giustizia: il caso “Malagrotta”

Con sentenza della Sezione Seconda, del 14 maggio 2020, causa C-15/19, AMA – Azienda Municipale Ambiente Spa c. Co.La.Ri – Consorzio Laziale Rifiuti, la Corte di giustizia è tornata ad occuparsi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, sulle discariche di rifiuti, e della sua attuazione in Italia. La sentenza ha ad oggetto alcune questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte di cassazione nell’ambito di una annosa controversia tra AMA e Co.La.Ri., in merito ai costi della gestione post-operativa, cioè dopo la chiusura, della discarica di rifiuti di “Malagrotta”. Come è noto, si tratta di una delle più grandi, se non la più grande, discarica d’Europa, dove, per anni, sono finiti la maggior parte dei rifiuti urbani di Roma. Le questioni pregiudiziali vertevano sull’interpretazione degli articoli 10 e 14 della direttiva, in relazione agli artt. 15 e 17 del decreto legisl. n. 36/2003, con cui l’Italia ha dato attuazione, in ritardo, alla direttiva. Nella sua sentenza, la Corte, da una parte, ribadisce, anche alla luce del principio “chi inquina paga”, che il detentore dei rifiuti (AMA) è il soggetto responsabile dei costi di gestione in discussione anche con riferimento a discariche preesistenti. Dall’altro, ha respinto le tesi di AMA, apparentemente condivise dalla Corte di cassazione, che miravano ad attenuare il quantum di tale onere finanziario, tenuto conto che il decreto legisl. aveva comportato una proroga di vent’anni del periodo di gestione post-operativa rispetto a quanto previsto dal contratto di affidamento concluso anni prima, e questo senza nemmeno prevedere alcuna misura intesa a contenere l’impatto finanziario che siffatta proroga avrebbe avuto sul detentore. Le questioni pertanto coinvolgevano delicati problemi di tutela di principi generali quali la certezza del diritto, il legittimo affidamento e la non retroattività della legge, che, tuttavia la Corte, distaccandosi almeno in parte dalla posizione dell’Avv. Gen. Kokott, ha negato che potessero essere considerati violati. Tale conclusione sembra eccessivamente rigida nella misura in cui al principio “chi inquina paga” viene di fatto riconosciuto un rango preminente su quello degli altri principi menzionati.

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With judgment of 14 May, 2020 of the Second Chamber , in case C-15/19, AMA – Azienda Municipale Ambiente Spa vs. Co.la.Ri – Consorzio Laziale Rifiuti, the Court of Justice was asked for the second time to rule on Directive 1999/31/EC, of 26 April 1999 on the landfill of waste and of its implementation in Italy. On preliminary reference from the Italian Court of cassation, the judgment deals with a long-standing dispute between AMA and Co.La.Ri., concerning the costs for after care of the landfill known as “Malagrotta”, following its closure. This is one of the largest waste landfill sites in Europe, where most of the waste from the City of Rome has been dumped for years, until its final closure in 2013. The preliminary ruling concerns the interpretation of Articles 10 and 14 of Directive, which had a (belated) transposition in Italy in Articles 15 and 17 of the Legislative Decree no. 36/2003. The Court, on one hand, ruled that, having regard to “polluter pays” principle, it is for the waste holder (AMA) to bear the costs for after-care of the landfill following its closure. On the other hand, the Court rejected AMA’s defence, apparently shared by the Court of cassation, according to which the Italian State, when implementing the Directive, should have provided, in case of landfills already in operation at the end of the transposition period, for measures that would reduce the financial burden of the waste holder resulting from the extension of the period for after-care to thirty years as imposed by the Directive. The judgment is worth studying because here the Court was expected to balance the environmental principle of “polluter pays” with some very important general principles like legal certainty, protection of legitimate expectations and non-retroactivity. The Court ruled that there was no breach of such general principles. By reaching this solution, the Court did not entirely followed the Opinion of Advocate General Kokott and seemed to consider the “polluter pays” principle as de facto overwhelming vis-à-vis the individual rights as protected under the general principles mentioned above.

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