“Legge di delegazione europea 2016-2017” e “Legge europea 2017”: una panoramica dei contenuti della delega al Governo e delle modifiche introdotte alle rilevanti disposizioni nazionali

I meccanismi ordinari attualmente in vigore attraverso i quali si vuole assicurare il periodico adeguamento dell’ordinamento italiano all’ordinamento dell’Unione europea consistono in uno “sdoppiamento” dell’originario strumento della c.d. “legge comunitaria”, e nell’imposizione al legislatore italiano dell’emanazione su base annuale di due atti normativi, la c.d. “legge di delegazione europea” e la c.d. “legge europea” (art. 29 l. 234/2012) finalizzate, rispettivamente, al conferimento di deleghe al Governo per il recepimento di direttive o l’attuazione di altri obblighi europei (art. 30, co. 2, l. 234/2012) e all’introduzione nell’ordinamento nazionale di norme di attuazione diretta dei predetti obblighi (art. 30, par. 3, l. 234/2012). Anche quest’anno, secondo quanto previsto dalla l. 234/2012, sono state promulgate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale la legge di delegazione europea e la legge europea per il 2017 ovvero, rispettivamente e più precisamente, la legge n. 163 del 25 ottobre scorso (GU n. 259 del 6 novembre 2017) recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017” (d’ora in avanti semplicemente “l.d.e. 2016-2017”), nonché la legge n. 167 del 20 novembre 2017 (GU n. 227 del 27 novembre 2017) recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017” (d’ora in avanti semplicemente “l.e. 2017”).

Quanto agli aspetti principali della l.d.e. 2016-2017, essa interviene a delegare al Governo italiano l’adozione di molteplici decreti legislativi volti all’attuazione di numerose direttive o all’adeguamento della normativa nazionale a disposizioni di regolamenti europei. Quanto alla prima finalità, le disposizioni della d.l.e. mirano all’attuazione (i) della direttiva (UE) n. 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, nonché all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (art. 3); (ii) della direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (art. 10); (iii) della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (art. 5); (iv) della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (art. 11); (iv) della direttiva (UE) 2016/681 sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini della prevenzione dei reati di terrorismo e dei reati gravi (art. 12); della direttiva (UE) 2016/2012 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili sviluppate dagli enti pubblici (art. 14); della direttiva (UE) 2016/943 volta a contrastare l’acquisizione, la divulgazione e lo sfruttamento illeciti del know-how riservato e dei segreti commerciali (art. 15).

Quanto, invece, alla seconda delle sopracitate finalità, è previsto l’adeguamento della normativa nazionale (i) alle disposizioni del regolamento (UE) n.1257/2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (art. 4); (ii) al regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (art. 6); (iii) alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi (art. 7); (iv) al regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (art. 8); (v) al regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (art. 9); (vi) al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (art. 10) e, infine, al regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (art. 13). Altresì, la l.d.e. 2016-2017 prevede l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176/2016, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (art. 10); il completamento dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (sempre art. 10).

Quanto invece alla l.e. 2017, i trenta articoli che ne costituiscono il corpo, sono suddivisi in otto Capi e investono le competenze in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi; giustizia e sicurezza; fiscalità; lavoro; salute; tutela dell’ambiente; energia e fonti rinnovabili.

Volendo analizzare tali previsioni alla luce della ratio, al pari di quanto fatto in relazione al testo della d.l.e. 2016-2017, anche in questo secondo caso è possibile individuare dei sottogruppi di norme: tre articoli mirano ad affrontare le conseguenze derivanti dalla conclusione di altrettante procedure di infrazione e, conseguentemente, a garantire il completo adeguamento della normativa italiana alle disposizioni contenute nelle rilevanti direttive UE; otto articoli, invece, mirano a garantire la positiva conclusione di altrettanti casi EU Pilot; molteplici disposizioni mirano a garantire il completo adeguamento e la completa attuazione di disposizioni di direttive e regolamenti europei, nonché di decisioni della Commissione.

Vi è infine, un ultimo capo recante una “miscellanea” di disposizioni volte, tra le altre, all’introduzione di modifiche al testo della l. 234/2012 (art. 22 l.e. 2017).

Limitandosi a richiamare le principali disposizioni del testo legislativo riconducibili ai primi due dei sottogruppi individuati, a cominciare dal primo, il riferimento va alle previsioni di cui agli articoli 6, 7 e 12. L’articolo 6 (inerente la materia di giustizia e sicurezza e finalizzato a garantire positiva conclusione alla procedura di infrazione n. 2011/4147) garantisce l’adeguamento della normativa nazionale alle previsioni di cui alla direttiva 2004/80/CE introducendo modifiche alla legge europea 2015-2016 (legge del 7 luglio 2016, n. 122 – GU n. 158, 8 luglio 2016), volte a: garantire l’accesso alle risorse di cui al fondo per l’indennizzo delle vittime di reati intenzionali, anche ai soggetti rimasti vittime di reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della medesima legge; ad aumentare la disponibilità del fondo stesso; nonché, infine, ad abolire il reddito minimo quale condizione di accesso all’indennizzo. In altri termini, quanto a quest’ultima modifica, a partire dalla data di entrata in vigore della l.e. 2017 – ovvero a partire dal 12 dicembre prossimo-, anche le vittime di reati intenzionali che dovessero aver dichiarato un reddito annuale superiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, potranno richiedere l’accesso alle risorse del fondo. E ancora, sempre alla luce delle modifiche recate dalla legge in commento, l’ambito di applicazione della condizione preliminare per cui l’indennizzo tramite le risorse del fondo possa essere riconosciuto a beneficio di quelle sole vittime che – in forza di una sentenza di condanna irrevocabile o a titolo di provvisionale- abbiano già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato, viene limitato ai soli casi in cui sia noto l’autore del reato ovvero ai casi in cui quest’ultimo non abbia ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio.

L’articolo 7 (inerente alla materia della fiscalità e finalizzato a concludere la procedura di infrazione n. 2013/4080) introduce, invece, modifiche alla normativa italiana in materia di rimborsi IVA, riconoscendo ristori forfettari (pari allo 0, 15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia) dei costi sostenuti in sede di formulazione delle predette richieste di rimborso, in favore dei soggetti passivi d’imposta che dovessero richiedere rimborsi della medesima previa prestazione di garanzia in favore dello Stato italiano.

Infine, l’art. 12 (inerente alla materia della salute e, anche in questo caso, strumentale alla positiva chiusura di una procedura di infrazione, ovvero la recente procedura n. 2017/0129) contiene le disposizioni di attuazione della direttiva europea 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione umana, a base di caseina e derivati di quest’ultima. In particolare, da un lato, la norma introduce nuove definizioni tecniche di “caseina acida alimentare”, “caseina presamica alimentare” e “cassinati alimentari” e, dall’altro lato, prescrive le indicazioni che, a tutela del consumatore finale, gli imballaggi, i recipienti e le etichette riguardanti tali alimenti devono recare in caratteri “ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili”.

Proseguendo con il secondo dei sottogruppi di norme della l.e. 2017 poco sopra individuati, le disposizioni che lo compongono, come anticipato, rispondono tutte alla finalità di superare le contestazioni mosse allo Stato italiano in otto casi EU-Pilot, e conseguentemente prevenire l’apertura di altrettante formali procedure di infrazione.

In estrema sintesi, la l.e. 2017 mira a sanare: (i) il caso EU Pilot 8925/16/CNECT, tramite l’introduzione, al testo dell’art. 98 del codice italiano delle comunicazioni elettroniche, della disciplina relativa alle sanzioni da applicarsi in casi di violazione del regolamento UE n. 531/2012 sui costi del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili (art. 4); (ii) il caso EU Pilot 8184/15/JUST, tramite l’introduzione di disposizioni di attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro espressioni di razzismo e xenofobia che, in particolare, dovessero risultare fondate sulla negazione, sulla minimizzazione grave o sull’apologia dell’evento Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità (art. 5); (iii) il caso EU Pilot 9164/17/TAXU, tramite modifiche alla disciplina nazionale in materia di restituzione dell’IVA non dovuta volte a circoscrivere, di regola, la possibilità per i soggetti passivi di imposta di formulare la domanda di restituzione entro i due anni dall’avvenuto versamento dell’imposta ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (art. 8); (iv) il caso EU Pilot 7060/14/TAXU, tramite l’applicazione di agevolazioni fiscali che sino ad oggi erano riconosciute solo in favore di titolari di navi iscritte nel Registro Internazionale Italiano, anche in favore dei soggetti residenti e non, ma con stabile organizzazione sul territorio nazionale, titolari di navi iscritte in Registri di altri Paesi UE/SEE,  (art. 10); (v) il caso EU Pilot 2079/11/EMPL, tramite disposizioni volte a introdurre le necessarie modifiche alle voci di bilancio affinché il trattamento economico dei lettori di lingua straniera assunti presso Atenei universitari italiani – coerentemente secondo quanto disposto dalla Corte di giustizia con le sentenze rese all’esito delle cause C-212/99 e C-119/04) – possa essere equiparato al trattamento economico riconosciuto ai ricercatori confermati a tempo definiti, sebbene alla luce dell’impegno orario effettivamente assolto (l’art. 11 l.e. 2017); (vi) il caso EU Pilot 8443/16/MOVE, prevedendo la proroga automatica del periodo di validità del certificato medico dei lavoratori marittimi scaduto durante il viaggio, fino al porto di scalo successivo, purché tale periodo non superi i tre mesi (art. 14 l.e. 2017); (vii) il caso EU Pilot 7304/15/ENVI, tramite un innalzamento del livello di tutela delle acque nazionali e l’attività di monitoraggio delle sostanze chimiche in esse presenti (art. 16, l.e. 2017); (viii) infine, il caso EU Pilot 8978/16/ENVI, tramite disposizioni riguardanti la materia delle emissioni industriali e, in particolare, la specifica disciplina dell’autorizzazione all’attività di combustione dei rifiuti comportante il rilascio nell’atmosfera di agenti inquinanti (art. 18 l.e. 2017).


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