Le specificità degli Stati membri e le difficoltà di uniformazione negli elenchi di voci da inserire nei certificati anagrafici ai sensi del reg. (UE) 2016/1191. Possibili discriminazioni

Il regolamento (UE) 2016/1191, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea, ha lo scopo di semplificare la vita dei cittadini dell’Unione europea, o comunque dei soggetti residenti, rendendo più agevoli le vicende correlate alla circolazione degli stessi ed in particolare: (i) prevedendo, in relazione ad alcuni i documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato dell’Unione europea  che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro, un sistema di esenzione dalla legalizzazione  e di semplificazione di altre formalità; (ii) istituendo moduli standard multilingue per superare le barriere linguistiche e agevolare la circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri.

Nell’ambito di tale regolamento la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2021 delle informazioni inviate dagli Stati membri rappresenta un nuovo tassello ed una ulteriore spinta nella semplificazione delle procedure per la circolazione dei documenti pubblici fra Stati membri dell’Unione europea, oltre a fornire un interessante e variegato quadro delle diverse realtà. Finalmente, infatti, (ai sensi del regolamento la Commissione avrebbe dovuto procedervi entro il 16 febbraio 2018) sono stati resi pubblici gli elenchi previsti dall’articolo 24, paragrafo 2, in base al quale, entro il 16 febbraio 2017, ciascuno Stato membro  doveva comunicare alla Commissione, le voci specifiche per paese da inserire nei moduli standard multilingue relativi alla nascita, all’esistenza in vita, al decesso, al matrimonio o unione registrata (compresi la capacità di accedere agli stessi), allo stato civile, al domicilio e/o alla residenza e all’assenza di precedenti penali.

Da un punto di vista pratico, l’analisi degli elenchi in oggetto è l’occasione per rendersi conto di come ancora oggi i documenti anagrafici rilasciati dagli Stati membri presentino notevoli differenze, continuando a seguire standard tradizionali nazionali e riportando dati non uniformi, ivi compresi elementi che potrebbero forse creare qualche problema nell’ottica della tutela del diritto alla riservatezza e del diritto di uguaglianza, col conseguente rischio di violare il divieto di discriminazioni.

Un primo esempio di queste difformità si può trarre dal fatto che il Belgio prevede che sul certificato di nascita (così come in molteplici altri certificati anagrafici) vengano riportati anche i titoli nobiliari.  Bisogna però ricordarsi che ai sensi dell’art. 2.4 del regolamento questo «non si applica al riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto dei documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un altro Stato membro». Pertanto un titolo nobiliare, pur contenuto in un certificato prodotto in Belgio, non potrà essere utilizzato per affermare l’esistenza di tale titolo ed un obbligo al suo riconoscimento in altri Stati (il tutto secondo quanto già affermato dalla Corte di giustizia nel caso Sayn Wittgestein in base alla quale uno Stato ben può rifiutare di riconoscere un titolo nobiliare acquisito all’estero e risultante da certificazioni anagrafiche di tale Stato, essendo tale rifiuto giustificato per rispettare il principio di uguaglianza in quanto principio generale del diritto e siccome sancito anche dall’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali.) D’altronde l’art. 2.4 del regolamento ha una portata più ampia perché comprende tutti i riconoscimenti degli status, da quello matrimoniale a quello di figlio, fattispecie che esulano senza dubbio dalla disciplina del regolamento in esame.

Una seconda ipotesi particolare è quella relativa all’indicazione della religione: prevista dalla Germania nei certificati di nascita sia per il figlio che per i genitori, mentre la Grecia lo prevede in tal caso per i soli genitori, ma al tempo stesso lo prevede anche per i coniugi nei certificati di matrimonio e per il defunto in quelli di morte. E’ evidente che una indicazione di questo genere può portare con sé il rischio di discriminazioni basate sull’appartenenza religiosa e violare il diritto alla riservatezza degli interessati nonché quello a modificare nel tempo la propria scelta di appartenenza religiosa. Un problema simile, anche se forse ancora più rilevante stante l’invariabilità nel tempo, si può riscontrare anche per quegli Stati che prevedono l’indicazione dell’appartenenza etnica, come fanno la Croazia per il nato o il defunto (o per i coniugi nei certificati di matrimonio) e la Lettonia, che prevede l’indicazione di tale elemento sia per i genitori che per il figlio.

Si può immaginare che tale indicazione sia tradizionalmente prevista con connotazioni positive (ad esempio allo scopo di tutelare le minoranze etniche) ma la circolazione di un certificato con tali elementi potrebbe portare con sé il rischio di trattamenti discriminatori nello Stato ospitante più che semplificare la circolazione delle persone e dei relativi status.

Allo stesso modo potrebbe apparire foriera di discriminazioni la previsione, comunicata da Spagna e Portogallo, di dare rilievo all’eventuale matrimonio dei genitori, indicandone i dati, quasi a voler determinare una differenza fra i nati in costanza o assenza di matrimonio, circostanza che in realtà non è più un fattore che determini una diversità di status negli ordinamenti degli Stati membri (si pensi alla riforma intervenuta in Italia sul punto con legge 219/2012).

Anche nei certificati di morte non vi è uniformità di indicazioni. L’Austria, ad esempio, prevede che vi siano riportati i titoli universitari/professionali, il Belgio (come abbiamo già sottolineato) quelli nobiliari, la Grecia oltre alla religione riporta eventuali dati sul funerale/cremazione, la Finlandia l’indicazione della lingua madre. Più ragionevolmente, vari Stati, ma non tutti, prevedono l’inserimento di informazioni pratiche come le cause del decesso o il luogo di sepoltura.

Quanto ai certificati di matrimonio l’aspetto forse più interessante è dato dagli elementi indicati per parte di quei Paesi nei quali, a seguito del matrimonio, avviene o è comunque ammesso il mutamento del cognome. Tali Stati prevedono che i certificati riportino sia il nome precedente che quello in corso di matrimonio e/o quello successivo alla cessazione del matrimonio (in tal senso, ad esempio, Germania, Irlanda, Polonia): questo aspetto merita di essere sottolineato perché sicuramente rilevante per garantire maggiore certezza e rendere più semplice la gestione di tali mutamenti di cognome nei Paesi, come l’Italia, che non li prevedono.

Alcuni Stati prevedono anche la possibilità di rilasciare certificati di “capacità di contrarre matrimonio”, in genere dotati di scadenza, che possono essere utilizzati con il meritevole scopo di agevolare le conclusioni di matrimoni all’estero, semplificando le procedure previste per la prova dello stato civile libero o comunque dell’assenza di ulteriori impedimenti. E’ poi interessante rimarcare che anche nei certificati storicamente più recenti (si pensi ai certificati di unione registrata e a quelli di capacità a concludere un’unione registrata, che sono evidentemente stati introdotti solo al momento dell’inserimenti di detti istituti nei diversi ordinamenti) le differenze sono marcate in quanto ogni singolo Stato ha deciso di seguire tendenzialmente, sia pure con piccole variazioni, i modelli a suo tempo seguiti nei tradizionali certificati di matrimonio.

La fotografia che esce dall’analisi degli elenchi pubblicati dalla Commissione è quella di una realtà estremamente variegata, nella quale l’integrazione o uniformazione futura, al di là delle validità dei certificati nei diversi Stati dell’Unione europea, appare estremamente difficile, se non impossibile. Ovviamente, anche ove tali certificati venissero prodotti ad autorità di stato civile di altro Stato membro, difficilmente le stesse li potranno recepire in toto qualora contengano informazioni che non sono previste nello Stato ricevente.

Inoltre, come sottolineato sopra, bisognerà tenere in considerazione che alcuni Stati rilasciano certificati che contengono anche informazioni particolarmente sensibili quali quelle sulla religione e l’appartenenza etnica del soggetto, che ben potrebbero, ove mal utilizzate, porre problemi di violazione del diritto alla vita privata e familiare e che comunque rischiano di portare con sé violazioni del generale principio di uguaglianza, tutti rischi che la Commissione europea dovrà accuratamente valutare nelle prossime future evoluzioni degli strumenti di semplificazione nella circolazione di atti e documenti fra Stati membri dell’Unione europea.


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