Le “relazioni pericolose” tra informazione ai consumatori, autodeterminazione dei popoli e occupazione ostile nella sentenza Psagot della Corte di Giustizia

Abstract

Nella pronuncia Organisation juive européenne et Vignoble Psagot, adottata su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato francese, la Corte stabilisce che i prodotti alimentari provenienti dai c.d. territori occupati (es. Cisgiordania) non possono essere considerati originari di Israele, ma, al contrario, devono recare in etichetta l’indicazione del loro effettivo territorio d’origine e, nel caso provengano da insediamenti israeliani all’interno dei territori occupati, anche la dicitura ‘insediamento israeliano’, perché l’omissione di tali indicazioni sarebbe suscettibile di indurre in errore i consumatori. Questa statuizione riposa su un’interpretazione delle disposizioni pertinenti del reg. 1169/2011 in materia di informazione ai consumatori effettuata alla luce del diritto internazionale, segnatamente alla luce della norma sull’autodeterminazione dei popoli e delle regole in materia di occupazione dettate, in particolare, dalla IV Convenzione di Ginevra. Tale interpretazione spinge la Corte a ritenere che l’illiceità ai sensi del diritto internazionale della situazione di origine o di provenienza di un alimento sia suscettibile di influenzare le scelte dei consumatori al pari di considerazioni di altra natura, previste dal regolamento stesso. Il ragionamento, in linea di massima convincente nonché apprezzabile in termini di politica del diritto, appare, però, in un certo senso timido e un po’ superficiale, perché si limita ad analizzare la questione solo dal particolare punto di vista del regime dettato dal reg. 1169/2011, senza applicare concretamente le norme di diritto internazionale rilevanti. Inoltre, la Corte evita di indagare il problema più ampio delle eventuali conseguenze discendenti in capo all’Unione e ai suoi Stati membri da una situazione, quale quella dei territori occupati, incompatibile con la norma imperativa sull’autodeterminazione dei popoli.

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Abstract (English)

The judgment adopted by the CJEU in the Organisation juive européenne et Vignoble Psagot case, following to a request for a preliminary ruling by the French Conseil de l’État, establishes that food products coming from occupied territories cannot be considered products of Israel, but must instead be designated as products e.g. of the West Bank, besides from having to bear the label ‘Israeli settlement’ when produced in the territory of a settlement established therein. The assessment is motivated by the goal not to provide consumers with misleading information. The conclusion was reached by the Court thanks to an international law-oriented interpretation of EU regulation No. 1169/2011. The latter was in fact interpreted and applied in the light of the rule on self-determination of peoples as well as of the basic rules of the law of occupation, enshrined in the Fourth Geneva Convention. However laudable, the Court’s reasoning has been described as superficial, as it only addresses the question through the lens of the information regime established under the regulation, without actually applying relevant international law provisions. Besides, it falls short of enquiring the consequences descending upon the Union and its member States by virtue of the inherent incompatibilty with the jus cogens provision on self-determination of peoples characterising the situation of the occupied territories.


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