Le modifiche del regolamento di procedura del Tribunale

Il 14 febbraio 2023 sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea “Le modifiche del regolamento di procedura del Tribunale”. Tali Modifiche, che si innestano nel regolamento di procedura del Tribunale del 4 marzo 2015 (v. qui), sono state approvate dal Consiglio dell’Unione il 18 novembre 2022 ed entreranno in vigore il 1° aprile 2023.

Gli obiettivi delle Modifiche sono molteplici e verranno brevemente esposti in prosieguo, seguendo l’ordine numerico delle disposizioni emendate.

In primo luogo, esse mirano a chiarire la portata di talune disposizioni, ad integrarle o a semplificarle, al fine di promuovere una cd. “gestione proattiva” delle cause e delle diverse fasi del processo, una trattazione il più possibile snella ed efficace delle stesse, nonché l’adozione di orientamenti coerenti tra i vari collegi giudicanti di cui si compone il Tribunale (v. le modifiche agli artt. 28, 35, 45, 46, 47, 51, 69, 72, 78, 82, 106 bis, 139, 144, 148, 177 e 178).

In secondo luogo, le Modifiche affrontano la problematica della ricomposizione triennale delle sezioni, a seguito della specializzazione posta in essere a partire da settembre 2019 nei settori della funzione pubblica e della proprietà intellettuale (v. qui). Esse introducono infatti un regime specifico allo scopo di garantire che le cause rientranti in una materia specifica oggetto di specializzazione, per le quali la fase orale non sia ancora stata aperta o che non siano ancora passate in decisione, rimangano attribuite alle sezioni specializzate nel caso in cui il giudice relatore venga assegnato a una sezione non specializzata nella materia specifica (v. le modifiche all’art. 27).

In terzo luogo, le Modifiche intendono adeguare il regolamento di procedura alle esigenze di protezione dei dati personali (cfr. il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; v. qui). Tali Modifiche (v. le modifiche agli artt. 10, 66, 66 bis e 79) introducono una distinzione tra l’”omissione dei dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico” e l’”omissione di altre categorie di dati nei confronti del pubblico”, segnatamente quelli riguardanti le denominazioni sociali delle persone giuridiche e i segreti aziendali, sempre con riferimento ai documenti e alle informazioni a cui il pubblico ha accesso.

In quarto luogo, le Modifiche mirano, ai fini della certezza del diritto e della trasparenza, a disciplinare la prassi, seguita da tempo dal Tribunale, consistente nell’identificare una o più cause pilota all’interno di un gruppo di cause connesse aventi ad oggetto l’impugnazione di un medesimo atto (v. modifiche all’art. 71 bis). Il meccanismo proposto tiene conto dei legittimi interessi delle parti nelle cause connesse sospese, rafforza il trattamento diligente e tempestivo delle cause pilota e il principio del contraddittorio.

In quinto luogo, le Modifiche traggono spunto dalla prassi instauratasi durante il periodo della crisi sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, in cui il Tribunale ha messo in opera l’organizzazione delle udienze di discussione in videoconferenza, nei casi in cui la parte, principale o interveniente, era impossibilitata a recarsi in Lussemburgo a causa della crisi sanitaria. In tale contesto, si è rivelato particolarmente importante il rispetto di alcuni prerequisiti volti a garantire lo svolgimento del dibattimento in osservanza del principio del giusto processo e consistenti nel verificare, prima dell’udienza, la qualità della trasmissione e l’assenza di problemi relativi all’interpretazione simultanea. Le Modiche codificano, in sostanza, tale prassi inserendo nel corpus del regolamento di procedura una nuova disposizione che prevede per l’appunto il regime di utilizzo della videoconferenza, estendendone l’ambito di applicazione non solo alle ragioni sanitarie, ma anche a motivi di sicurezza o altri seri motivi di impedimento per il rappresentante di una parte di partecipare fisicamente all’udienza (v. modifiche all’art. 107 bis).

Infine, le Modifiche, nel prendere atto dello scioglimento del Tribunale della funzione pubblica (v. qui) e della definizione di tutte le cause relative all’impugnazione delle decisioni di quest’ultimo, da un lato, sopprimono 23 articoli del titolo quinto, intitolato «Impugnazione delle decisioni del Tribunale della funzione pubblica» (gli artt. da 192 a 214 sono dunque abrogati), e, dall’altro, modificano la rubricazione del titolo sesto e abrogano gli artt. da 220 a 223 (di cui al capo II intitolato «Decisioni del Tribunale adottate in seguito a riesame e rinvio»), dal momento che la procedura di rinvio, che fa seguito a un riesame da parte della Corte di giustizia, di una decisione emessa dal Tribunale su un’impugnazione di una decisione del Tribunale della funzione pubblica non ha più ragion d’essere una volta che la Corte di giustizia si è pronunciata in via definitiva sull’ultimo riesame di una decisione del Tribunale.

Attesa la portata e la natura delle Modifiche, si attende ora che il Tribunale adatti, con atto separato, in virtù dell’art. 224 del suo regolamento di procedura, i punti pertinenti delle norme pratiche di esecuzione dello stesso.


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