Le conseguenze del rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto europeo per violazione dei diritti fondamentali nella sentenza Rugu della Corte di giustizia
1. Con la sentenza del 4 giugno 2026, Rugu (cause riunite C-722/23 Rugu e C-91/24 Aucroix), la Grande Sezione della Corte di giustizia si è pronunciata per la prima volta, in via interpretativa, sulle conseguenze derivanti dal rifiuto di dare esecuzione a un MAE emesso a fini esecutivi, quando tale rifiuto è fondato sul motivo obbligatorio previsto dall’art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, in ragione del rischio di violazione di un diritto fondamentale della persona richiesta.
Segnatamente, sulla base dei quesiti interpretativi sollevati, la Corte è stata chiamata a chiarire se a séguito del rifiuto anzidetto, al fine di evitare l’impunità della persona condannata, possa o debba trovare applicazione, in via complementare all’art. 1, par. 3, il motivo di non esecuzione facoltativa sancito dall’art. 4 punto 6 della decisione quadro 2002/584, in forza del quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione (a. g.) può evitare di dare corso al MAE a fini esecutivi di una persona che abbia la cittadinanza, la residenza o la dimora nello Stato di esecuzione, impegnandosi a eseguire la pena stabilita dallo Stato membro emittente in conformità al suo ordinamento nazionale. Ciò al fine di favorire il reinserimento sociale della persona richiesta.
Nella sentenza in parola la Grande Sezione ha escluso la complementarietà della disposizione di cui all’art. 4, punto 6 rispetto a quella sancita dall’art. 1, par 3 del MAE e si è espressa nel senso che, al fine di evitare la impunità della persona ricercata, va applicata la disciplina della decisione quadro 2008/909 relativa il principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea e, precisamente, l’art. 4, par. 5 di essa.
2. La sentenza interpretativa trae origine da due rinvii pregiudiziali della Corte di Cassazione belga nel contesto di procedimenti determinati dal rifiuto delle a. g. dell’esecuzione di consegnare, a seguito di condanna a una pena detentiva, un cittadino rumeno residente in Belgio alla Romania (caso Rugu) e un cittadino belga residente in Belgio alla Grecia (caso Aucroix).
Il rifiuto si basava in entrambi i casi sul motivo obbligatorio di cui all’art. 1, par. 3 della decisione quadro 2002/584 in quanto le condizioni di detenzione negli Stati emittenti i MAE – unitamente, nel caso Aucroix, ai deficit mentali di cui era affetto il ricercato – avrebbero esposto le persone richieste al rischio di violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nel caso Aucroix si faceva riferimento altresì alla violazione dell’art. 5 di tale Convenzione.
Nel procedimento Rugu a seguito di impugnazione da parte del P.M. della decisione di rifiuto della consegna, la Corte d’appello di Bruxelles, nel confermare tale rifiuto, disponeva l’esecuzione in Belgio della pena stabilita in Romania, applicando la normativa interna di attuazione dell’art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584. Ciò dava luogo a un ricorso in Cassazione della persona richiesta che contestava l’applicabilità di tale motivo e l’ordine di eseguire la pena nello Stato belga.
Nel caso Aucroix la Corte di cassazione è stata adita, invece, dal P.M. che eccepiva dinanzi a tale giudice che l’a. g. dell’esecuzione, rifiutata la consegna in forza del motivo di cui all’art.1, par. 3 della decisione quadro sul MAE, avrebbe dovuto prendere in considerazione l’applicazione dell’art. 4, punto 6 di questa.
In tale contesto la Corte di cassazione belga ha sollevato due questioni pregiudiziali, sostanzialmente analoghe che, stante la riunione di procedimenti, sono state considerate congiuntamente dalla Corte di giustizia, la quale ha rilevato che esse erano volte, in sostanza, a sapere se – come si è anticipato – qualora un’a. g. dell’esecuzione abbia rifiutato di eseguire un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva sulla base dell’art. 1, par. 3 della decisione quadro 2002/584, l’art. 4, punto 6 di essa debba essere interpretato nel senso che tale a. g. possa o debba applicare in via complementare, al fine di evitare l’impunità del ricercato, il motivo di non esecuzione facoltativa da esso previsto.
Come emerge con chiarezza dal quesito pregiudiziale, il dubbio interpretativo del giudice a quo si riconnetteva all’esigenza di evitare la impunità della persona condannata, sulla base del rilievo che ad essa mira la stessa disciplina del MAE, come affermato dalla stessa Corte di giustizia (Corte giust., 17 dicembre 2020, cause riunite C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, Openbaar Ministerie, Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente). Tale giudice ha inoltre fatto riferimento all’obbligo di interpretazione conforme come enunciato nella sentenza Popławski (Corte giust., 29 giugno 2017, causa C-579/15) che a suo avviso, nella causa in questione, implicava, nel caso di rifiuto di consegna della persona richiesta, l’obbligo dell’ a. g. dello Stato di esecuzione di garantire essa stessa l’esecuzione della pena inflitta a tale persona.
3. La questione pregiudiziale è stata risolta dalla Grande Sezione interpretando l’art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584 come segue.
Essa ha affermato innanzitutto che l’a. g. che rifiuta di eseguire un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva sulla base dell’art. 1, par. 3 di tale decisione quadro, non può, al fine di evitare l’impunità della persona richiesta, applicare in via complementare il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dall’art. 4, punto 6 (prima parte del dispositivo).
A questa conclusione essa è giunta in considerazione della diversità dei caratteri e degli obiettivi perseguiti da ciascuno dei due motivi in parola.
Al riguardo, per quanto attiene all’art. 1, par. 3, riprendendo quanto già affermato nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha fatto richiamo al carattere obbligatorio di tale motivo che pone necessariamente fine alla procedura di consegna della decisione quadro, alla circostanza che esso si applica indipendentemente dalle condizioni di residenza del ricercato e in via eccezionale, richiedendo un esame da parte dell’a. g. dell’esecuzione in due fasi. Vale a dire – in situazioni come quelle del caso di specie, in cui rilevavano le condizioni di detenzione nello Stato emittente il MAE –, l’esistenza di carenze sistemiche e generalizzate di tali condizioni, nonché la sussistenza di motivi seri e comprovati di ritenere che, a seguito della sua consegna, la persona correrà un rischio reale di essere sottoposta a un trattamento inumano o degradante, vietato dall’articolo 4 della Carta, a causa delle condizioni in cui sarà detenuta nello Stato emittente.
Quanto al motivo di non esecuzione sancito dall’art. 4, punto 6, la Corte ha ricordato che esso ha carattere facoltativo e, anche in questo caso richiamando la sua giurisprudenza, ha fatto riferimento alle due condizioni che ne consentono l’applicazione – da un lato, la circostanza che la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadina o vi risieda, e, dall’altro, che tale Stato si impegni a eseguire, conformemente al proprio diritto interno la pena stabilita dalla sentenza di condanna – e, ove queste sussistono, alla valutazione da parte dell’a. g. dell’esecuzione dell’esistenza di un legittimo interesse a che la pena venga eseguita in questo Stato. Valutazione che consiste nel tenere conto dell’obiettivo perseguito dalla norma: favorire il reinserimento sociale della persona richiesta dopo aver scontato la pena.
Affermato il carattere autonomo del motivo di cui all’art. 4, par. 6 ed esclusa la applicazione in via complementare di esso al motivo derivante dall’art. 1, par. 3, poiché tale applicazione che avrebbe portato a ignorare la natura e gli obiettivi propri di ognuno di essi, la Corte si è soffermata, in particolare, su due aspetti.
In primo luogo ha considerato l’esigenza, di evitate la impunità della persona condannata e richiesta con un MAE. Esigenza che ha ricondotto all’obiettivo dell’UE di realizzare uno spazio di libertà sicurezza (SLG), facendo riferimento in proposito non solo a quanto previsto dalla decisione quadro 2002/584 (v. considerando 6), ma anche alla disposizione dell’art. 3, par. 2 TUE.
In secondo luogo, ha evidenziato, affinché il ricercato non resti impunito e il funzionamento del MAE non venga paralizzato, il rilievo di un dialogo tra le a. g. emittenti e di esecuzione, in conformità al principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, par. 3 TUE, nonché l’utilizzo appieno degli strumenti adottati dall’UE nel settore della cooperazione giudiziaria penale in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale cooperazione.
Tanto premesso, la Grande Sezione ha ritenuto che al fine di evitare la impunità della persona condannata in conseguenza del rifiuto di consegna basato sull’art. 1, par. 3 del MAE, occorra fare riferimento alla disciplina della decisione quadro 2008/909 e, segnatamente, all’art. 4, par. 5 di essa.
Riguardo a tale decisione quadro ricordiamo brevemente che essa stabilisce le regole in forza delle quali uno Stato membro (lo Stato di esecuzione) debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena irrogata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro (lo Stato di emissione) con l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata (art. 3, par. 1). L’avvio della procedura di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna e della pena irrogata è rimessa alla discrezionalità dell’a. g. dello Stato di emissione ed ha luogo con la trasmissione della sentenza e del certificato di cui è corredata (art. 4, par. 1) allo Stato di esecuzione, a condizione che la persona condannata si trovi in uno dei due Stati. Ai sensi dell’art. 4, par. 5, la trasmissione della sentenza di condanna può essere richiesta anche dallo Stato di esecuzione – o dalla persona condannata –, ma tale richiesta non crea alcun obbligo in capo all’a. g. dello Stato di emissione.
Tornando alla sentenza Rugu, la Grande Sezione – esclusa come si è detto l’applicazione in via complementare dell’art. 4, punto 6 del MAE – ha affermato che l’a. g. dell’esecuzione che ha rifiutato, sulla base dell’art. 1, par. 3, di eseguire un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, «è tenuto», al fine di evitare l’impunità della persona ricercata, ad avvalersi dall’art. 4, par. 5 della decisione quadro 2008/909, «chiedendo di propria iniziativa» allo Stato di emissione della sentenza di condanna di trasmettergli la sentenza e il relativo certificato (seconda parte del dispositivo). Come emerge dalla motivazione della sentenza lo Stato «deve garantire» che la pena sia eseguita sul suo territorio (punto 71).
A questa conclusione la Corte è giunta sulla base delle seguenti argomentazioni.
In sintesi, ha osservato che la decisione quadro 2008/909 concretizza, al pari della disciplina del MAE, i principi della fiducia reciproca e del riconoscimento reciproco. Ha quindi rilevato l’assenza di ostacoli all’applicazione della disciplina della decisione quadro 2008/909 da parte dell’a. g. dell’esecuzione di un MAE che rifiuti di eseguirlo a causa del rischio di un trattamento inumano e degradante vietato dall’art. 4 della Carta. Ciò in quanto l’applicazione di tale motivo, vertendo unicamente sulle condizioni di detenzione nello Stato emittente, non pregiudica il principio della reciproca fiducia e del reciproco riconoscimento nei confronti del procedimento che si è svolto in questo Stato e che ha condotto alla sentenza di condanna.
Ha ricordato altresì che l’obiettivo di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona condannata non ha carattere assoluto e che esso va conciliato con gli obiettivi essenziali della decisione quadro 2002/584 e, in particolare, con l’obiettivo di lottare contro l’impunità di cui potrebbe beneficiare tale persona e ha affermato la sussistenza di un interesse pubblico a che la pena sia eseguita nello Stato di esecuzione.
Ha fatto infine riferimento al carattere complementare, alla luce degli obiettivi della pena, del reinserimento sociale e della lotta contro l’impunità, «in quanto il reinserimento nella società di una persona che ha subito una condanna a una pena detentiva implica che tale pena sia effettivamente eseguita nello Stato membro di esecuzione» (punto 67).
La Corte di giustizia non ha rinvenuto un ostacolo alla interpretazione effettuata nel fatto che, come si è visto, l’art. 4, par. 5 della decisione quadro 2008/909 non impone alcun obbligo allo Stato di emissione della sentenza di condanna di trasmetterla allo Stato di esecuzione se questo ne fa richiesta.
In proposto essa ha fatto valere che spetta allo Stato di emissione garantire che tali prerogative siano esercitate in modo da consentire una cooperazione efficace tra le autorità competenti in materia penale degli Stati membri, che il funzionamento del MAE non sia paralizzato e che non siano compromessi gli obiettivi di realizzazione dello SLG contenuti nell’art. 3, par. 2 TUE. Inoltre, sulla base della correlazione rinvenuta tra esecuzione della pena e reinserimento sociale, ha rilevato che quando lo Stato emittente ai sensi della decisione quadro 2008/909 intende rifiutare la trasmissione della sentenza di condanna deve tener conto «debitamente» che per questo motivo la persona in questione resterebbe impunita «il che sarebbe ugualmente idoneo a compromettere» tale reinserimento (punto 74).
Un ultimo aspetto considerato dalla Grande Sezione ha riguardato il consenso della persona condannata a una pena privativa della libertà alla trasmissione della sentenza che irroga tale pena allo Stato di esecuzione. In proposito va ricordato che tale consenso è richiesto della decisione quadro 2008/909 (art. 6, par. 1), con esclusione dei casi in cui la trasmissione viene effettuata: allo Stato di cui ha la persona in questione ha la cittadinanza e in cui vive (par. 2, lett. a); allo Stato membro verso il quale la persona condannata sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza (par. 2, lett, b), nonché quando si tratti di uno Stato in cui tale persona è fuggita o è ritornata a causa del procedimento penale pendente nei suoi confronti o a causa della condanna pronunciata nello Stato di emissione (par. 2, lett. c).
Sul punto la Grande Sezione ha rilevato che tale consenso non fosse richiesto nel caso Aucroix poiché si trattava di un cittadino dello Stato di esecuzione – il Belgio – residente in tale Stato. Nel caso Rugu, concernente un cittadino rumeno residente in Belgio, ha rimesso al giudice nazionale la valutazione della sussistenza della condizione di cui all’art. 6, par. 2, lett. c) della decisione quadro 2008/909.
4. La sentenza in parola presenta vari profili di interesse che possono brevemente individuarsi come segue.
In proposito può rilevarsi come essa costituisca ulteriore conferma (Corte giust., 21 dicembre 2023, causa C-261/22, G.N., che ha fatto seguito a Corte giust., 18 aprile 2023, causa C-699/21, E.D.L.; v. S. Montaldo, 2024) che l’applicabilità del motivo obbligatorio di rifiuto, ai sensi dell’art. 1, par. 3 della decisione quadro 2002/584, basato sul rischio di violazione dell’art. 4 della Carta è subordinato allo svolgimento da parte dell’a. g. dell’esecuzione del c.d. doppio esame.
È evidente, però che gli aspetti più significativi sono riconducibili alla soluzione interpretativa relativa alle conseguenze del rifiuto di consegna della persona condannata allo Stato di emissione del MAE fondato sull’anzidetto art.1, par. 3. E dunque, come si è visto, la esclusione della applicabilità in via complementare, per evitare la impunità della persona richiesta, del motivo facoltativo di non esecuzione sancito dall’art. 4, punto 6 del MAE e il richiamo all’art. 4, par. 5 della decisione quadro 2008/909.
Prima di considerare brevemente le implicazioni che ci sembrano rinvenibili in tale soluzione interpretativa, nella sentenza in parola trova conferma il rilievo della esigenza di lottare contro la impunità di cui potrebbero beneficiare le persone condannate (Corte giust., 4 settembre 2025, causa C-305/22, C.J., punto 80 e giurisprudenza citata, segnalata in questa Rivista) quale aspetto rilevante ai fini dell’obiettivo di realizzare uno SLG, che viene ricondotto non solo agli atti di diritto derivato, ma anche all’art. 3, par. 2 TUE.
Parimenti, trova conferma il rilievo assunto, nel contesto delle relazioni tra le a. g. degli Stati membri dall’obbligo di leale collaborazione ai sensi dell’art. 4, par. 3 TUE, ai fini dell’adempimento dei compiti loro attribuiti dal diritto dell’Unione (v. Corte giust., C.J., punto 68 e giurisprudenza citata).
Per ciò che concerne più strettamente l’interpretazione pregiudiziale effettuata dalla Corte nel caso di specie, da essa risultano emergere due diverse modalità di applicazione della disciplina prevista dall’art. 4, par. 5 della decisione quadro 2008/909, che si ricollegano alla circostanza che trovi applicazione o no il motivo di rifiuto obbligatorio basato sull’art. 1, par. 3 del MAE.
In questo secondo caso l’a. g. dell’esecuzione di una sentenza di condanna resa in un altro Stato ha la facoltà di chiedere la trasmissione di tale sentenza di condanna corredata dal relativo certificato allo Stato di emissione poiché l’art. 4, par. 5, come si è detto, prevede che essa «può» di sua iniziativa effettuare detta richiesta.
Nell’ipotesi in cui l’applicazione di tale norma consegue al rifiuto di consegna basato sull’art.1, par. 3, l’anzidetta facoltà risulta configurarsi come obbligo poiché, come emerge dal dispositivo della decisione in esame, lo Stato di esecuzione «è tenuto» ad avvalersi delle disposizioni dell’art. 4, par. 5 «chiedendo di propria iniziativa» allo stato di emissione la trasmissione della sentenza di condanna.
Nel dispositivo della sentenza Rugu non vi sono riferimenti in ordine alle conseguenze di tale richiesta per lo Stato di emissione della sentenza di condanna che, ai sensi dell’art. 4, par. 5, non crea alcun obbligo di trasmissione in capo ad esso.
Nella motivazione della decisione la Corte di giustizia, pur muovendo dalla considerazione dell’assenza di tale obbligo in base a tale previsione normativa, fa richiamo, come si è detto, alla esigenza di evitare che il rifiuto di trasmissione comprometta il funzionamento del MAE, il reciproco riconoscimento e, più in generale, la cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati membri, nonché di considerare il rischio che la persona condannata rimanga impunita, il che, sulla base della complementarietà rinvenuta dalla Corte stessa tra lotta alla impunità e reinserimento sociale di tale persona ella alla luce degli obiettivi della pena, «sarebbe ugualmente idoneo a compromettere il suo reinserimento» (punto 74).
Ci sembra pertanto che da tali posizioni espresse dalla Corte emerga una limitazione della discrezionalità di cui ai sensi dell’art. 4, par. 5 gode l’a. g. dello Stato di emissione in ordine alla trasmissione della sentenza di condanna, potendo un eventuale rifiuto di trasmetterla – a fronte di una richiesta fatta valere nello specifico contesto qui in considerazione – determinare una violazione dell’obbligo di leale cooperazione di cui all’art. 4, par. 3 TUE, il cui rilievo è evidenziato anche nella sentenza in esame.
Un ulteriore aspetto che merita di essere considerato riguarda l’àmbito di applicazione, in concreto, della soluzione interpretativa effettuata dalla Corte di giustizia.
Come risulta da tale sentenza, nei procedimenti nazionali che hanno dato luogo ai rinvii pregiudiziali il rifiuto di eseguire il MAE ai sensi dell’art. 1, par. 3 è stato determinato dalla constatazione del rischio che le persone richieste subissero una violazione del diritto sancito dall’art. 4 della Carta in ragione delle condizioni di detenzione a cui sarebbero state sottoposte.
Nei quesiti interpretativi il giudice a quo non ha però fatto riferimento come si è visto, né a tali circostanze, né a tale norma della Carta, limitandosi a chiedere, in termini generali, se il rifiuto di esecuzione del MAE basato sull’art. 1, par. 3, consentisse l’applicazione del motivo sancito dall’art. 4, punto 6 al fine di evitare l’impunità del ricercato.
Quanto alla Corte, affermando che il rifiuto di esecuzione del MAE basato sull’art. 1, par. 3 determina il ricorso alle disposizioni dell’art. 4, par. 5 della decisione quadro 2008/909, ha anch’essa adottato una soluzione interpretativa di carattere generale.
Dalla motivazione della sentenza risulta, tuttavia, come si è notato (v. par. 3), che la Corte ha ritenuto che nel caso in questione non risultava pregiudicato il principio della fiducia reciproca e del reciproco riconoscimento del procedimento svoltosi nello Stato membro emittente – con conseguente possibilità di applicare la decisione quadro 2008/ 909 – poiché tale procedimento, che aveva condotto alla sentenza di condanna, si era legalmente svolto nello Stato in questione, vertendo il motivo di rifiuto basato sull’art. 1, par. 3 del MAE unicamente sulle condizioni di detenzione in questo Stato.
Ci si può chiedere pertanto se l’interpretazione effettuata dalla Corte di giustizia nella sentenza de qua, nonostante si riferisca in linea generale al rifiuto di consegna fondato sull’art. 1, par. 3 del MAE sia suscettibile di applicazione anche quando il procedimento che ha condotto alla sentenza di condanna non si sia legalmente svolto nello Stato di emissione di tale sentenza perché condotto in violazione del diritto all’equo processo riconosciuto dall’art. 47, par. 2 della Carta.
In proposito va peraltro ricordato che nella sentenza Staatsanwaltschaft Aachen (Corte giust., 9 novembre 2023, C-819/21) la Corte ha ritenuto trasponibile la posizione adottata con riguardo al MAE alla decisione quadro 2008/909. E ha statuito che quest’ultima deve essere interpretata nel senso che l’a. g. dell’esecuzione può rifiutare, in circostanze eccezionali, previo esame in due fasi, il riconoscimento e l’esecuzione di una condanna penale pronunciata nello Stato di emissione a causa di un rischio di violazione dell’equo processo, segnatamente per quanto riguarda l’indipendenza degli organi giurisdizionali (prima parte del dispositivo). Ciò sulla base dell’art. 4, par. 3 di questa decisione quadro che, analogamente all’art.1, par. 3 del MAE, prevede che la disciplina da essa stabilita non può pregiudicare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE.
In conclusione, non è escluso, fatta salva l’interpretazione risultante dalla sentenza Rugu, che la Corte di giustizia sia nuovamente chiamata a pronunciarsi, per ulteriori precisazioni sul punto, in ordine alle conseguenze del rifiuto di consegna di una persona richiesta con un MAE a fini esecutivi per rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali ai sensi dell’art. 1, par. 3 della decisione quadro 2002/584.


