La trasposizione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali

Il d. lgs. 1 luglio 2014, n. 101, che entrerà in vigore il prossimo 16 agosto, dà attuazione (con lievissimo ritardo rispetto al termine previsto per la sua trasposizione, il 2 giugno 2014) alla direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, che appronta tre tipi di garanzie che gli Stati membri devono assicurare, nei loro sistemi processuali nazionali, a protezione delle persone indagate/imputate: un diritto all’informazione sui diritti processuali (artt. 3, 4 e 5), un diritto all’informazione sull’accusa (art. 6), un diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine (art. 7).

Esercitando la delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (la prima adottata sulla base delle nuove «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea», di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234), il Governo interviene sul sistema processuale nazionale, apportando modifiche sia al codice di procedura penale (ex art. 1 del d. lgs. sono oggetto di modifica gli artt. 293, 294, 369, 369 bis, 386, 391 c.p.p.), sia alla legge 22 aprile 2005, n. 69, attuativa della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo (cfr. art. 2 del d. lgs.), così da assicurare all’indagato/imputato di essere messo a conoscenza di tutti i diritti di cui può avvalersi nei diversi stadi e gradi del procedimento (di cognizione) a suo carico, nonché nel procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto.

Le informazioni rilevanti dovranno essere fornite sempre in linguaggio chiaro e preciso e, se l’indagato/ imputato non conosce la lingua italiana, in una lingua a lui comprensibile, sotto questo profilo essendo evidente (oltre che necessaria) la correlazione con le previsioni di cui alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, anch’essa recentemente trasposta con d. lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (in questo caso con maggiore ritardo rispetto al termine di recepimento fissato, il 27 ottobre 2013).

Si ricorda che le prossime direttive da trasporre, adottate sulla base dell’art. 82, par. 2, TFUE, e finalizzate pertanto al ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri sul piano processuale, sono (i) la direttiva 2012/29/UEche istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (il termine di recepimento è il 16 novembre 2015 e la delega è contenuta nella citata legge di delegazione europea 2013; ai sensi dell’art. 31 della l. n. 234/2012, trattandosi di direttiva il cui termine non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della rilevante legge di delegazione europea, il Governo dovrebbe esercitare la delega «entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato» nella direttiva) e (ii) la direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso al difensore nei procedimenti penali (il cui termine di trasposizione è il 27 novembre 2016 e rispetto alla quale manca, ad oggi, ancora la delega per l’attuazione).


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