La sentenza Wojewoda Mazowiecki della Corte di giustizia ha davvero sancito un obbligo generale di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in altro Stato dell’Unione?

Introduzione e contesto

Il 25 novembre 2025 la Grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea (“Corte di giustizia”) si è pronunciata sul caso Jakub Cupriak-Trojan e Mateusz Trojan c. Wojewoda Mazowiecki (causa C‑713/23; di seguito “la sentenza”). La pronuncia è stata suscitata da un rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema amministrativa della Polonia in una controversia instaurata da due coniugi (un cittadino polacco e un cittadino polacco-tedesco) avverso il diniego da parte dell’autorità polacca di riconoscimento e trascrizione, nel registro dello stato civile, dell’atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso da loro contratto in Germania, ove entrambi risiedevano.

Prima di esaminare la pronuncia, è necessario ricostruire il contesto nell’ambito del quale è stata resa.

Si ricordi che l’ordinamento polacco non solo non riconosce espressamente la possibilità per le persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio, definito dalla Costituzione come unione tra uomo e donna; esso non prevede neppure alcuna altra forma di riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso che sia equivalente o comparabile al matrimonio. Tale lacuna è stata di recente stigmatizzata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (“Corte EDU”). Nella pronuncia Przybyszewska e altri c. Polonia del 12 dicembre 2023 (ricorsi n. 11454/17 e altri 9) la stessa ha infatti riscontrato una violazione degli obblighi positivi di tutela della vita privata e familiare, derivanti dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), di prevedere nell’ordinamento giuridico nazionale un quadro normativo che fornisca riconoscimento e protezione legale alle unioni tra persone dello stesso sesso. Le medesime conclusioni sono state reiterate in successive sentenze di condanna della Polonia rese in composizione di comitati di tre giudici, poiché basate su giurisprudenza ormai consolidata (Formela e altri c. Polonia, ricorsi n. 58828/12, sentenza del 19 settembre 2024; Szypuła e altri c. Polonia, ricorsi n. 78030/14 e 23669/16, sentenza del 27 febbraio 2025; Andersen c. Polonia, ricorso n. 53662/20, sentenza del 24 aprile 2025).

Si noti, tuttavia, che la Corte EDU non si è ancora spinta a riconoscere la necessità di accesso in modo egualitario all’istituto del matrimonio (obbligo invece sancito, ad esempio, dalla Corte interamericana dei diritti umani nell’opinione consultiva n. OC-24/17 del 24 novembre 2017). Fin dalla pronuncia Oliari e altri c. Italia (ricorsi n. 18766/11 e 36030/11, sentenza del 21 luglio 2015), e senza più alcun dubbio a partire dalla sentenza della Grande camera in Fedotova e altri c. Russia [GC], ricorsi n. 40792/10 e altri 2, sentenza del 17 gennaio 2023), è pacifico che la Corte EDU si accontenti di una forma di riconoscimento giuridico equiparabile al matrimonio (si veda, ad esempio, Fedele, 2023).

 

La questione pregiudiziale e la pronuncia della Corte di giustizia

In tale quadro, la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia riguardava l’interpretazione dell’art. 20, par. 1, lett. (a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ai sensi del quale i cittadini dell’Unione godono del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e dall’art. 21, par. 1, del medesimo trattato (secondo cui tale diritto è riconosciuto “fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi”), letti alla luce del divieto di discriminazione (fondato sull’orientamento sessuale) sancito dall’art. 21, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Il giudice di rinvio chiedeva, in particolare, se tali disposizioni «debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che le autorità competenti dello Stato membro di cui ha la cittadinanza un cittadino dell’Unione che ha contratto matrimonio con un altro cittadino dell’Unione (con una persona dello stesso sesso) in uno Stato membro, conformemente alla normativa di quest’ultimo, possano rifiutarsi di riconoscere e di trascrivere nel registro nazionale dello stato civile tale atto di matrimonio, impedendo alle suddette persone di soggiornare nello Stato in questione con lo stato civile acquisito e con lo stesso cognome, per il motivo che il diritto dello Stato ospitante non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso» (punto 36 della sentenza). Secondo il giudice di rinvio, infatti, tale rifiuto poteva essere inteso, da un lato, nel senso tale da impedire «a tali persone di esercitare pienamente il loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente» (punto 34 della sentenza) o, dall’altro lato, come assolutamente irrilevante ai fini dell’esercizio di detta libertà (punto 35 della sentenza).

La Corte di giustizia ha in primo luogo ricordato che l’esercizio della libertà di circolazione richiede che i cittadini dell’Unione «possano avere la certezza di poter proseguire nello Stato membro di origine la vita familiare che hanno sviluppato o consolidato nello Stato membro ospitante, in particolare per effetto del loro matrimonio» (punto 46 della sentenza). Essa ha ammesso che, secondo la propria giurisprudenza, il diritto dell’Unione non può pregiudicare la libertà degli Stati membri di prevedere o meno, nel loro diritto nazionale, il matrimonio tra persone dello stesso sesso (Coman e altri, causa C‑673/16, sentenze del 5 giugno 2018, punto 27; Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», causa C‑490/20, sentenza del 14 dicembre 2021, punto 52), ma ha ricordato che tale libertà deve essere esercitata nel rispetto della libertà di circolazione e soggiorno e, quindi, riconoscendo, a tal fine, lo status delle persone legalmente stabilito in un altro Stato membro (Mirin, causa C‑4/23, sentenza del 4 ottobre 2024, punto 53).

Per la Corte di giustizia, il rifiuto di riconoscimento del matrimonio incide senz’altro sulla libertà di circolazione e soggiorno: esso espone i coniugi a «seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato» (punto 51 della sentenza) e «impedisce ai suddetti cittadini dell’Unione, che hanno sviluppato o consolidato una vita familiare durante il loro soggiorno nello Stato membro ospitante, vivendovi come persone coniugate, di proseguire tale vita familiare beneficiando di detto status giuridico, certo e opponibile ai terzi, e li costringe a vivere, dopo il loro ritorno nel loro Stato membro d’origine, come persone non coniugate» (punto 52 della sentenza). Pertanto, da un tale rifiuto deriva «un rischio concreto che gli stessi cittadini siano seriamente ostacolati nell’organizzazione della loro vita familiare», dal momento che si trovano, in assenza di riconoscimento del matrimonio, «nell’impossibilità, in numerose attività della vita quotidiana, sia nella sfera pubblica sia in quella privata, di far valere il loro status matrimoniale» (punto 53 della sentenza), di fatto precludendo il rientro nello Stato membro di origine (punto 54 della sentenza).

Conformemente alla propria giurisprudenza, la Corte di giustizia è passata quindi a verificare se una tale limitazione potesse considerarsi giustificata in quanto basata su «considerazioni oggettive di interesse generale» e «proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale» e se, in quanto misura attuativa del diritto dell’Unione, potesse dirsi conforme ai diritti fondamentali degli interessati, come richiesto dall’art. 51, par. 1, della Carta.

Quanto al primo aspetto, ha notato che il rifiuto era stato motivato sull’asserita contrarietà del matrimonio tra persone dello stesso sesso ai «principi fondamentali sanciti dall’ordinamento giuridico polacco» (punto 57 della sentenza), che pure meritano tutela in ragione dell’art. 4, par. 2, del Trattato sull’Unione europea, ai sensi del quale la stessa rispetta l’identità nazionale degli Stati membri. Tuttavia, ha ritenuto che l’obbligo di riconoscimento «non viola l’identità nazionale né minaccia l’ordine pubblico dello Stato membro d’origine» (punto 62 della sentenza), poiché non impone la previsione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nell’ordinamento nazionale, ma solo il circoscritto riconoscimento di quelli contratti nell’esercizio della libertà di circolazione e soggiorno.

Quanto al secondo aspetto, la Corte di giustizia ha ritenuto che, per essere conforme ai diritti fondamentali, la misura deve rispettare il diritto alla vita privata e familiare di cui all’art. 7 della Carta, e il divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, di cui all’art. 21, par. 1, TFUE (punto 63).

In relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare, ha invocato l’art. 52, par. 3, della Carta, secondo cui laddove questa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, «il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione» (sull’interpretazione di tale disposizione, Lock, 2019).La Corte di giustizia ha quindi osservato che l’art. 7 della Carta deve essere letto alla luce dell’art. 8 CEDU, «disposizione che costituisce una soglia di protezione minima» (punto 64 della sentenza; enfasi aggiunta): l’art. 52, par. 3, implica infatti che la CEDU «is treated as a minimal standard of protection – the EU can offer more in the area of fundamental rights protection, but never less» (Bojarski, Schindlauer, Wladaschp, 2014, p. 26). La Corte ha così richiamato la summenzionata giurisprudenza della Corte EDU che aveva stigmatizzato «di registrare detto matrimonio in qualsiasi forma» e sancito la necessità che le «rispettive relazioni [tra persone dello stesso sesso] siano debitamente riconosciute e tutelate dalla legge» (punto 66 della sentenza, enfasi aggiunta).

Da tale passaggio in poi la sentenza è piuttosto ambigua sul se la stessa abbia inteso adeguarsi allo standard di tutela sancito dall’art. 8 CEDU, oppure abbia elevato lo standard minimo che esso stabilisce. Si ricordi, infatti, che la Corte EDU non richiede necessariamente il riconoscimento tramite il matrimonio, bensì una qualsiasi forma di riconoscimento equivalente. Infatti, posto quanto sopra, la Corte di giustizia ha affermato che «[quindi], il mancato riconoscimento del matrimonio che due cittadini dell’Unione dello stesso sesso hanno contratto conformemente al diritto dello Stato membro nel quale tali cittadini dell’Unione hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare […] è contrario ai diritti fondamentali che l’articolo 7 della Carta garantisce alle coppie di persone dello stesso sesso» (punto 67 della sentenza, enfasi aggiunta). Per la Corte di giustizia, «[p]ertanto, spetta a uno Stato membro che non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso introdurre procedure adeguate affinché sia riconosciuto un siffatto matrimonio qualora quest’ultimo sia stato contratto da due cittadini dell’Unione durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno conformemente al diritto dello Stato membro ospitante» (punto 68 della sentenza, enfasi aggiunta).

Essa ha però proseguito affermando che, se il matrimonio deve essere riconosciuto, «la scelta delle modalità di riconoscimento […] rientra nel margine di discrezionalità degli Stati membri nell’ambito dell’esercizio della loro competenza […] in materia di norme relative al matrimonio» e, pertanto, «la trascrizione degli atti di matrimonio nel registro dello stato civile di tali Stati membri costituisce solo una delle modalità idonee a consentire un siffatto riconoscimento» a condizione che «che tali modalità non rendano impossibile o eccessivamente difficile» l’attuazione della libertà di circolazione e soggiorno (punto 69 della sentenza, enfasi aggiunta). Tale discrezionalità deve essere inoltre esercitata nel rispetto del divieto di discriminazione fondato sull’orientamento sessuale, che «riveste carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell’Unione» (punto 70 della sentenza).

Nel caso specifico, la Corte ha riscontrato che il riconoscimento degli effetti di un atto straniero di matrimonio in assenza di trascrizione nei registri polacchi dello stato civile costituisce una modalità eccessivamente onerosa e imprevedibile per garantire il rispetto del suddetto obbligo di riconoscimento (punto 71 della sentenza), e ha pertanto concluso che la trascrizione costituisce «l’unico mezzo» che consente che un matrimonio contratto all’estero sia «effettivamente riconosciuto» dalle autorità polacche (punto 72 della sentenza). Inoltre, posto che tale trascrizione è possibile per il riconoscimento dei matrimoni contratti all’estero da persone di sesso opposto, «l’assenza di una modalità di riconoscimento equivalente a quella concessa alle coppie di sesso opposto costituisce una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale», vietata dal diritto dell’Unione (punto 75 della sentenza, enfasi aggiunta).

Alla luce di quanto sopra, la Corte di giustizia ha concluso che le disposizioni richiamate dal giudice di rinvio devono essere interpretate nel senso che esse «ostano alla normativa di uno Stato membro che, con la motivazione che il diritto di tale Stato membro non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non consente di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso di detto Stato membro, legalmente contratto durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro nel quale hanno sviluppato o consolidato una vita familiare, né di trascrivere a tal fine l’atto di matrimonio nel registro dello stato civile del primo Stato membro, qualora tale trascrizione sia l’unico mezzo previsto da quest’ultimo che permette un tale riconoscimento».

 

Le più ampie implicazioni: Polonia e Italia a confronti?

La pronuncia, che costituisce un importante sviluppo giurisprudenziale, ha già attratto un significativo interesse mediatico (e politico), ma le implicazioni e conseguenze della stessa sono state in parte fraintese.

Con specifico riferimento alla Polonia, essa costituisce senz’altro un incentivo a dare più celere attuazione alle sentenze della Corte EDU in materia. Al riguardo, si consideri che il 13 settembre 2024 il Governo polacco ha sottoposto un Action Plan sottoposto (aggiornato il 2 aprile 2025) al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, nell’ambito della procedura di monitoraggio dell’esecuzione delle suddette sentenze. Esso informava che erano stati preparati due progetti di legislazione che avrebbero previsto l’introduzione di una forma di unione civile cui avrebbero accesso le coppie tanto eterosessuali quanto omosessuali. Tuttavia, secondo alcune delle organizzazioni non governative intervenute nella procedura, tali riforme sarebbero insufficienti a riconoscere alle coppie dello stesso sesso i diritti imposti dalla giurisprudenza della Corte EDU, in quanto lascerebbero prive di regolamentazione questioni relative alla genitorialità e alla filiazione. Il Comitato dei ministri, in una risoluzione di giugno 2025, ha riconosciuto che tali progetti «appear to lay an important foundation for legal recognition and protection of same-sex relationship […] which is positive», e ha sottolineato che «[i]t is essential now that the authorities rapidly complete the legislative process and adopt both drafts”, affermando che “[t]he authorities should establish a concrete timeline to this end».

Nuove informazioni sull’avanzamento della procedura sono state richieste dal Comitato dei ministri entro la fine di ottobre 2025, ma non sono state ancora pubblicate. In ogni caso, dai media si apprende che un progetto legislativo (denominato «draft law on the status of the closest person in a relationship and a cohabitation agreement»), è stato presentato in Parlamento alla metà del mese di ottobre. Esso prevede la possibilità di concludere un accordo di coabitazione dinnanzi a un notaio, poi trascritto nei registri dello stato civile. Questo sarebbe volto al riconoscimento del partner in termini di «closest person», il che darebbe luogo a una serie di diritti in materia di successione, patrimoniale, fiscale e di accesso alle informazioni sanitarie (diritti della cui assenza i ricorrenti si erano lamentati dinnanzi alla Corte EDU in Przybyszewska e altri c. Polonia, ai parr. 59-61). Tuttavia, tale atto non implica l’alterazione dello status civile né accesso all’adozione o alla genitorialità condivisa, lacuna che tanto i ricorrenti (par. 59), quanto i terzi intervenienti (parr. 76, 89 e 92) avevano lamentato dinnanzi alla Corte EDU in Przybyszewska, ma rispetto al quale la stessa non ha preso posizione (per una critica a tale omissione, si veda Wąsik, 2024).

Se apparentemente tali misure sono state ritenute dal Comitato dei ministri potenzialmente idonee ad adeguarsi agli standard imposti dall’art. 8 CEDU, esse non sarebbero sufficienti a rispettare le esigenze sancite dalla Corte di giustizia nella sentenza qui in commento. Quest’ultima ha infatti sottolineato come non sia accettabile, sotto il profilo della libertà di circolazione e di soggiorno, la perdita dello status giuridico validamente costituito all’estero, ossia privare le persone del proprio status di persone coniugate obbligandole a vivere come persone non coniugate (punto 52 della sentenza). Dalle informazioni disponibili, infatti, sembra che il “cohabitation agreement” previsto dal progetto legislativo in discussione, pur trascritto nei registri dello stato civile, non inciderebbe sullo status giuridico delle persone, al punto che esso sarebbe automaticamente sciolto nel caso di celebrazione del matrimonio da parte di una delle parti (si veda, invece, l’art. 86 del codice civile italiano, secondo cui l’unione civile tra persone dello stesso sesso incide sulla libertà di stato della persona, che è ricostituita solo dallo scioglimento dell’unione). Vi sono quindi ragioni per ritenere che, anche laddove tale riforma sia approvata, il riconoscimento di un matrimonio celebrato all’estero da parte di persone dello stesso sesso in termini di accordo di coabitazione in Polonia costituirebbe comunque una modalità che rende “eccessivamente difficile” (nel significato di cui al punto 69 della sentenza in commento) l’esercizio della libertà di circolazione e soggiorno.

La sentenza avrà poi un impatto importante sugli ordinamenti di altri Stati membri dell’Unione che, come la Polonia, siano ancora totalmente inadempimenti rispetto all’obbligo, derivante dall’art. 8 CEDU, di prevedere una qualche forma di riconoscimento e protezione delle unioni tra coppie dello stesso sesso. Questo indifferentemente dal fatto che la violazione sia già stata riscontrata in sentenze della Corte EDU, come nel caso della Romania (Buhuceanu e altri c. Romania, ricorsi n. 20081/19 e altri 20, sentenza del 23 maggio 2023, cui allo stato pare abbiano fatto seguito semplici discussioni interistituzionali sulle misure da adottare), e della Bulgaria Koilova e Babulkova c. Bulgaria, ricorso n. 40209/20, sentenza del 5 settembre 2023, la cui esecuzione è stata più volte rinviata dalle autorità nazionali in ragione degli effetti che una riforma legislativa in materia potrebbe avere su una situazione di già ritenuta instabilità politica del paese), ma per Stati rispetto ai quali un tale accertamento di violazione non sia ancora intervenuto, come l’Ungheria. Essa è anche rilevante per gli Stati che al momento aspirano a entrare nell’Unione, come l’Ucraina (Maymulakhin e Markiv c. Ucraina, ricorso n. 75135/14, sentenza del 1° giugno 2023), dove una riforma legislativa è ancora pendente.

Più dubbio è l’impatto che la sentenza della Corte di giustizia avrà su ordinamenti che, come l’Italia, abbiano previsto un meccanismo di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, adeguandosi semplicemente allo standard minimo di tutela imposto dall’art. 8 CEDU, per come interpretato dalla Corte EDU. Si consideri, al riguardo, che vari media stanno sostenendo che la pronuncia Wojewoda Mazowiecki implicherebbe che qualsiasi matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in altro Stato membro dell’Unione andrebbe riconosciuto in Italia come matrimonio (si veda, ad esempio, qui e qui). Tale lettura ha già suscitato dure reazioni di politici di estrema destra, i quali hanno espresso «sconcerto» per una pronuncia «che, ancora una volta, rischia di forzare la mano agli ordinamenti nazionali» e che costituirebbe «è un classico esempio di come l’Europa continui a farsi gli affari degli Stati nazionali valicando le singole sovranità». Secondo tale lettura, la pronuncia implicherebbe in sostanza l’illegittimità, ai sensi del diritto dell’Unione, dell’art. 32-bis della legge n. 218 del 31 maggio 1995 (in materia di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), per come introdotto dalla n. 76 del 20 maggio 2016 (che ha previsto l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso). Quest’ultimo dispone infatti che «[i]l matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana», Si tratta del cd. downgrading effect, secondo cui, ove contratto all’estero da un cittadino italiano, il matrimonio tra persone dello stesso sesso viene sì trascritto nei registri dello stato civile italiani, ma produce in ogni caso in Italia gli effetti dell’unione civile (si veda Corte di cassazione, sentenza n. 11696 del 14 maggio 2018, su cui Miri, 2018).

Ma può davvero dirsi che la sentenza della Corte di giustizia produrrà tale conseguenza? A parere di chi scrive, è quanto meno dubbio.

In realtà, vari elementi sembrano propendere per la conclusione opposta. In primo luogo, la Corte di giustizia ha sottolineato la necessità di una modalità di riconoscimento che non rende non «impossibile o eccessivamente difficile» l’esercizio della libertà di circolazione e soggiorno (punto 69 della sentenza): se incide senz’altro sulla dignità delle persone, il downgrading previsto dal diritto italiano non produce nessuno dei «seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato» criticati dalla Corte di giustizia, non pregiudica possibilità delle persone di godere della propria relazione familiare, né (come visto sopra) altera lo stato personale dei partner, che sono considerati non liberi nel proprio stato e quindi equiparati a una coppia coniugata. In secondo luogo, la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale è stata individuata dalla Corte nella «assenza di una modalità di riconoscimento equivalente a quella concessa alle coppie di sesso opposto»; allo stesso tempo, essa ha affermato che «qualora uno Stato membro scelga, nell’ambito di tale margine di discrezionalità, di prevedere nel proprio diritto nazionale una modalità unica per il riconoscimento dei matrimoni contratti dai cittadini dell’Unione durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro, quale, nel caso di specie, la trascrizione dell’atto di matrimonio nel registro dello stato civile, tale Stato membro è tenuto ad applicare detta modalità indistintamente ai matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso e a quelli contratti tra persone di sesso opposto» (punto 75 della sentenza). Dalla formulazione testuale di tale passaggio sembra derivare che qualora uno Stato, come l’Italia, non abbia previsto una modalità unica per tale riconoscimento, il problema non si pone, a condizione che tale modalità sia almeno equivalente. E posto che l’equivalenza, per la Corte di giustizia, si valuta in termini di equivalenza nel godimento del diritto di circolazione e soggiorno nel territorio dell’Unione, a parere di chi scrive non sembra possibile ricavarne un obbligo generale di riconoscere il matrimonio come matrimonio, invece che, come avviene in Italia, trascriverlo ma equiparandone gli effetti a quelli dell’unione civile.

In ultima analisi, quindi, la pronuncia potrebbe essere molto meno rivoluzionaria di quanto appaia: essa sarebbe sì rilevante per quegli Stati che, come la Polonia, non prevedono nessuna forma di riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma molto meno per altri, come l’Italia, dove semplicemente tale riconoscimento implica una degradazione degli effetti a unione civile, senza però compromettere l’esercizio della libertà di circolazione.

La Corte di giustizia sembra in sostanza essersi limitata, come è certamente tenuta a fare, a trasporre nell’ordinamento dell’Unione le garanzie di cui all’art. 8 CEDU ma non sembra aver fatto, come molti sembrano invece ritenere (e come pure avrebbe potuto), alcun passo avanti rispetto alla giurisprudenza della Corte EDU su tale materia.