La rifusione del regolamento europeo sulle procedure di insolvenza

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L 141 del 5 giugno 2015, p. 19 ss.) il regolamento n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (rifusione). Il nuovo regolamento, che sostituisce quello attualmente vigente n. 1346/2000, si applicherà, ai sensi degli artt. 84 e 92, alle procedure di insolvenza aperte a partire dal 26 giugno 2017. Le procedure aperte prima di tale data restano sottoposte al regolamento n. 1346/2000.

L’approvazione del nuovo regolamento fa seguito alla proposta della Commissione del 12 dicembre 2012 (COM (2012) 744 def.). Le modifiche introdotte con la rifusione in parte codificano soluzioni elaborate dalla giurisprudenza nei 13 anni di applicazione del regolamento n. 1346/2000, in parte correggono malfunzionamenti riscontrati nella sua applicazione pratica. Rispetto a quello attualmente vigente, il nuovo regolamento risulta più lungo, sia nel numero dei considerando (89 contro i 33 dell’attuale) che in quello degli articoli (82 contro 47).

Quanto alle più significative novità, risulta anzitutto ampliato, all’art. 1, l’ambito materiale di applicazione del regolamento, non più limitato alle «procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore», ma esteso in modo da ricomprendere anche le procedure caratterizzate da finalità di «salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione». Inoltre, il nuovo regolamento si applica, oltre alle procedure che prevedono lo spossessamento del debitore (art. 1 lett. a), anche a quelle che prevedono la sottoposizione dei beni e affari di un debitore al controllo o alla sorveglianza di un giudice (art. 1 lett. b) o a quelle in cui «una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, purché le procedure per le quali è concessa la sospensione prevedano misure idonee a tutelare la massa dei creditori e, qualora non sia stato raggiunto un accordo, siano preliminari a una delle procedure di cui alle lettere a) o b)» (art. 1 lett. c). Per completezza va ricordato che, nella prospettiva dell’armonizzazione del diritto materiale, tali procedure sono state oggetto di una raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza (C(2014) 1500 def.). In coerenza con questa più ampia definizione dell’ambito materiale di applicazione, nel nuovo allegato A risultano inserite, per l’Italia, oltre alle procedure già previste nell’allegato A al precedente regolamento (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), gli accordi di ristrutturazione, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano) e la liquidazione dei beni.

All’art. 3 sono poi confermati i titoli di giurisdizione per l’apertura della procedura principale o di procedure secondarie previsti dal regolamento n. 1346/2000 (rispettivamente, centro degli interessi principali del debitore e stabilimento), ma con alcune precisazioni volte a rendere inefficace un eventuale loro trasferimento in altro Stato nei tre mesi (o sei mesi, a seconda dei casi) precedenti l’apertura della procedura. Sempre in punto di giurisdizione è previsto, all’art. 4, l’obbligo per il giudice di verificare d’ufficio la sussistenza della propria giurisdizione, nonché di specificare, in base al titolo rilevante (centro degli interessi principaleo stabilimento), se si tratta di procedura principale o secondaria. L’art. 5, inoltre, prevede il diritto del debitore e di ogni creditore di impugnare la decisione di apertura per carenza di giurisdizione, senza pregiudizio per altri rimedi eventualmente esperibili in base al diritto nazionale. Infine, codificando la soluzione elaborata dalla Corte di giustizia nella sentenza Seagon del 12 febbraio 2009 (causa C-339/07), viene introdotto uno specifico titolo di giurisdizione per le «azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie», che vengono sottoposte al giudice dello Stato di apertura della procedura (art. 6), con alcuni correttivi nel caso tali azioni siano connesse con azioni in materia civile e commerciale ai sensi del regolamento n. 1215/2012.

Per un migliore coordinamento dell’esercizio della giurisdizione e per evitare l’apertura di procedure d’insolvenza parallele, il nuovo regolamento impone agli Stati membri la creazione, entro il 26 giugno 2018, di registri fallimentari elettronici, in cui siano pubblicate le decisioni di apertura e di chiusura, con alcune informazioni obbligatorie (art. 24). Tali registri dovranno poi essere interconnessi, a cura della Commissione, sul portale europeo della giustizia elettronica (art 25).

La parte relativa al diritto applicabile è interessata da modifiche minori, agli artt. 11, par. 2 e 13, par. 2 (rispettivamente sui contratti relativi ad immobili e sui contratti di lavoro). All’art. 18, la norma sugli effetti del fallimento sui procedimenti giudiziari pendenti è stata estesa anche ai procedimenti arbitrali, codificando una soluzione cui la giurisprudenza inglese era pervenuta in via interpretativa nel caso Syska and another v Vivendi Universal SA and others (Queen’s Bench Division, 2.10.2008, [2008] EWHC 2155 (Comm), e [2009] EWCA Civ 677).

In relazione alle procedure secondarie, queste ultime non debbono più essere necessariamente procedure di liquidazione e, conseguentemente, è stato soppresso l’allegato B. Il regolamento mira poi a rendere più armonioso il coordinamento tra procedura principale e procedure secondarie, per evitare in particolare che queste ultime intralcino l’efficiente gestione della massa fallimentare (considerando n. 41). A tal fine, anzitutto, all’art. 34, il principio per cui il giudice adito per l’apertura della procedura secondaria non deve riesaminare l’insolvenza del debitore viene mantenuto, ma soltanto per il caso in cui la procedura principale sia fondata sull’insolvenza del debitore. Si è così inteso ovviare a un inconveniente che si era verificato, con riferimento all’art. 27 del regolamento n. 1346/2000, nel caso Bank Handlowy deciso dalla Corte di giustizia con sentenza del 22 dicembre 2012 (causa C-116/11). In secondo luogo, mutuando una soluzione elaborata dalla giurisprudenza inglese, il nuovo regolamento prevede che il curatore della procedura principale, al fine di evitare l’apertura di una procedura secondaria, possa impegnarsi nei confronti dei creditori locali a conformarsi, in relazione ai beni che si trovano nello Stato membro in cui la procedura secondaria potrebbe essere aperta, alle norme sul riparto dei crediti e sulla distribuzione previste dalla legge di tale Stato membro (c.d. procedura secondaria sintetica: art. 36). In terzo luogo, viene regolata con maggiore dettaglio la cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza (art. 41) e, con due nuove disposizioni, viene disciplinata la cooperazione e comunicazione tra giudici (art. 37) e tra amministrazioni e giudici (art. 38).

Il regolamento contiene due nuovi capi (il n. 5 e il n. 6), dedicati rispettivamente alle procedure d’insolvenza di società appartenenti a un gruppo (artt. 56-77) e alla protezione dei dati (artt. 78-83).

Infine è stata soppressa la procedura semplificata, prevista dall’art. 45 del regolamento n. 1346/2000, per la modifica degli allegati, mediante delibera a maggioranza qualificata del Consiglio su iniziativa di uno Stato membro o su proposta della Commissione. Pertanto, per il nuovo regolamento eventuali modifiche degli allegati dovranno avvenire attraverso la procedura legislativa ordinaria.


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