La proposta di riforma del sistema europeo comune d’asilo: verso Dublino IV?

1. La crisi migratoria esplosa 2015 e aggravatasi ulteriormente nel primo semestre di quest’anno ha messo in luce carenze nella concezione e nell’attuazione del sistema europeo comune d’asilo e, in particolare, delle disposizioni del c.d. regolamento Dublino III (regolamento 604/2013/UE).

Questo, come è noto, stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; sarà poi lo Stato in tal modo individuato ad essere responsabile della protezione eventualmente riconosciuta e quello ove la persona potrà successivamente risiedere. Il sistema Dublino non è stato infatti concepito per garantire una distribuzione sostenibile delle responsabilità tra gli Stati membri nei confronti dei richiedenti asilo, quanto piuttosto per garantire l’accesso rapido alle procedure da parte dei richiedenti protezione internazionale attraverso l’individuazione di un unico Stato membro competente, evitando i c.d. movimenti secondari. Sebbene il regolamento stabilisca vari criteri per determinare la competenza per le domande di asilo, in pratica quello prevalente è lo Stato membro di primo arrivo. Ma questa originaria impostazione ha fatto sì che, in presenza di afflussi massicci di profughi, solo un numero limitato di Stati membri, quelli alle frontiere esterne di primo ingresso, si siano trovati a dover gestire la stragrande maggioranza di richieste.

L’esperienza ha infatti mostrato che, specialmente in situazioni di afflussi massicci lungo specifiche rotte migratorie, la normativa vigente attribuisce la competenza giuridica della grande maggioranza dei richiedenti asilo a un numero limitato di Stati membri (più del 70% domande è esaminato da soli cinque Stati membri). A ciò va aggiunto che, poiché in base alla normativa vigente il riconoscimento della protezione internazionale non comporta il diritto del beneficiario di spostarsi in altri Stati membri, i richiedenti rifiutano spesso di presentare domanda di asilo o di adempiere gli obblighi di identificazione nel primo Stato membro di arrivo, preferendo trasferirsi nello Stato in cui intendono stabilirsi e là presentare domanda di asilo. A causa di questi movimenti secondari, molte domande di asilo sono presentate in Stati membri che non sono quelli di primo ingresso, situazione che a sua volta ha indotto vari Stati membri a ripristinare controlli alle frontiere interne per arginare gli afflussi mettendo così in crisi anche il sistema Schengen.

Tutto ciò ha innescato reazioni di sfiducia reciproca tra gli Stati membri e spiega anche, almeno in parte, il motivo per cui negli ultimi tempi si sia registrata una crescente inosservanza delle norme di Dublino (in argomento, C. Favilli, Reciproca fiducia, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione di rifugiati e richiedenti protezione internazionale nell’Unione europea, in Riv. dir. int., 2015, p. 701 ss.).

Tra i tanti problemi emersi c’è la difficoltà di ottenere e definire di comune accordo elementi che dimostrano la competenza di uno Stato membro per l’esame di una domanda di asilo, da cui deriva l’aumento del numero dei rifiuti delle richieste di trasferimento di richiedenti. Ed anche quando gli Stati membri accettano le richieste di trasferimento, secondo i dati forniti dalla Commissione soltanto un quarto circa dei casi in questione si conclude con effettivi trasferimenti e, una volta eseguiti i trasferimenti, sono comunque frequenti i movimenti secondari di ritorno nello Stato membro di partenza. Altissima poi (il 42%) è la percentuale di “dublinanti” non trasferiti che vivrebbero in condizione di irregolarità nel territorio dell’Unione (v. Explanatory Memorandum, p. 10).

Un ulteriore ostacolo al buon funzionamento del sistema Dublino deriva dalla difficoltà di trasferire i richiedenti in Stati membri che presentano carenze sistemiche in aspetti critici delle loro procedure di asilo o condizioni di accoglienza. La sospensione dei trasferimenti Dublino in Grecia dal 2011 a seguito delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso M. S. S. e della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso N. S. si è rivelata una carenza particolarmente critica.

Il sistema europeo comune di asilo è caratterizzato anche da differenze nel trattamento dei richiedenti asilo da uno Stato membro all’altro, in particolare per quanto riguarda la durata delle procedure di asilo o le condizioni di accoglienza. Tali divergenze derivano in parte dalle disposizioni spesso facoltative attualmente contenute nella direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE) e nella direttiva accoglienza (direttiva 2013/33/UE).

Inoltre, anche se la direttiva qualifiche (direttiva 2011/95/UE) stabilisce norme relative al riconoscimento e alla protezione da accordare a livello di Unione, nella pratica il tasso di riconoscimento varia, talvolta in misura notevole, tra gli Stati membri in ragione dello Stato di provenienza del richiedente. Manca poi un’adeguata convergenza riguardo alla decisione di accordare lo status di rifugiato (che spetta a coloro che fuggono da persecuzioni) o di protezione sussidiaria (che spetta a chi fugge dal rischio di subire danni gravi, anche in caso di conflitti armati) ai richiedenti provenienti da un determinato paese di origine. Tutte circostanze, queste, che incoraggiano i movimenti secondari. (in argomento v., B. Nascimbene, Considerazioni conclusive. Le incertezze delle politiche europee di immigrazione e asilo, in S. Amadeo e F. Spitaleri (a cura di), Le garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa, Torino, 2015, p. 395 ss.).

2. Allo scopo di affrontare questo complesso di criticità, accentuatesi nella gestione dell’attuale crisi migratoria, la Commissione, dando seguito all’Agenda europea sulla migrazione del 13 aprile 2015 e alle più recenti richieste del Consiglio europeo (conclusioni del 18/19 febbraio 2016) e del Parlamento europeo (risoluzione del 12 aprile 2016, 2015/2095(INI)), il 6 maggio 2016 ha presentato un programma globale di riforma del Sistema europeo comune d’asilo (CEAS) (Comunicazione riformare il Sistema europeo comune d’asilo e potenziare le vie d’accesso legali all’Europa, COM(2016) 197 final).

Obiettivo fondamentale della riforma è quello di realizzare progressivamente un sistema comune d’asilo basato sui principi dei responsabilità e di solidarietà tra gli Stati membri. Il programma prevede l’adozione, in via prioritaria, di un primo pacchetto di riforma del complessivo sistema di Dublino, presentato il 4 maggio 2016, contenente tre proposte di regolamenti legislativi del Parlamento europeo e del Consiglio riguardanti rispettivamente la rifusione del regolamento Dublino III (COM(2016) 270 final), la nuova Agenzia europea per il sostegno all’asilo (COM(2016) 271 final) e la riforma del sistema EURODAC (COM(2016) 272 final). Queste due ultime proposte sono evidentemente funzionali all’applicazione del futuro regolamento Dublino IV, fornendo gli strumenti per aumentare la complessiva efficienza del sistema europeo d’asilo.

Nella seconda fase, la Commissione intende creare una procedura comune per la protezione internazionale, uniformare gli standard di protezione e i diritti per i beneficiari di protezione internazionale e armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza nell’UE, con l’obiettivo di scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti asilo e favorire l’integrazione delle persone che hanno diritto alla protezione internazionale. A questo scopo, il 13 luglio 2016, la Commissione ha presentato il secondo pacchetto di misure di riforma. Si tratta di due proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio destinate l’una ad abrogare la direttiva procedure (COM(2016) 467 final), l’altra a modificare la direttiva direttiva qualifiche (COM(2016) 466 final) e di una proposta di rifusione della direttiva accoglienza (COM(2016) 465 final).

Ancora nel contesto della riforma globale del CEAS la Commissione ha anche presentato una proposta di Regolamento che istituisce un Quadro di reinsediamento dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016) 468 final). Con quest’ultima proposta la Commissione intende definire un sistema strutturato di reinsediamento dell’UE, in cooperazione con l’UNHCR, per l’ingresso legale e sicuro negli Stati membri delle persone bisognose di protezione internazionale provenienti da Stati terzi, contribuendo così anche all’attuazione del nuovo Quadro di partenariato per la cooperazione con i principali Paesi terzi di origine e di transito, presentato dalla Commissione il 7 giugno scorso.

3. Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le tematiche relative alla protezione internazionale ha chiaro che le lacune e i punti di debolezza del sistema europeo comune d’asilo dipendono da un insieme complesso di fattori. Sotto il profilo giuridico il primo motivo di inadeguatezza va certamente individuato nel fatto che l’insieme degli atti normativi europei in materia non ha realizzato un’armonizzazione completa ma ha anzi lasciato ampi spazi di discrezionalità agli Stati membri (che questi difendono fortissimamente, talora in modo ultroneo), lasciando quindi sopravvivere politiche, legislazioni, prassi applicative nazionali non omogenee. E dunque non può che valutarsi positivamente la scelta della Commissione di procedere ad una riforma globale del sistema, nella speranza che, nonostante il clima politico attuale, essa riesca ad andare in porto senza involuzioni sul piano del riconoscimento delle garanzie giuridiche per i richiedenti protezione internazionale.

Resta il fatto che a livello politico-istituzionale nazionale, e per inevitabile induzione nell’opinione pubblica, l’attenzione e le critiche si sono principalmente, se non esclusivamente, concentrate sul sistema di Dublino. In particolare, nel nostro Paese, che per la sua posizione geografica è destinato a gestire i soccorsi in mare e ad accogliere massicci flussi di profughi, il regolamento di Dublino è stato percepito come iniquo in quanto fa gravare sulle strutture nazionali l’onere di procedere all’esame di un gran numero di richieste di protezione internazionale e di provvedere alle conseguenti misure di accoglienza.

In queste brevi osservazioni a prima lettura ci si concentrerà pertanto sulla proposta di rifusione del regolamento 604/2013/UE, c.d. Dublino III, cercando di evidenziarne alcuni fra gli aspetti più significativi.

Obiettivo dichiarato della Commissione è quello di poter gestire più efficacemente situazioni di afflussi massicci attraverso alcuni Stati membri, migliorando la capacità di determinare – in modo efficiente ed effettivo – un singolo Stato membro responsabile attraverso previsione di regole più agili. Nel contempo la proposta intende garantire un alto grado di solidarietà e un’equa condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri.

A questo fine è previsto un sistema di ripartizione delle domande per mezzo di un meccanismo correttivo di ricollocazione basato su una chiave di distribuzione e un meccanismo sanzionatorio per gli Stati che si sottraggono alla ridistribuzione. Questi ultimi rappresentano indubbiamente due elementi di assoluta novità, in quanto il “sistema Dublino” non si è mai preoccupato, fino a oggi, di distribuire le responsabilità tra gli Stati membri, limitandosi a individuarle.

Infine, ulteriore obiettivo caratterizzante la proposta è costituito dalla volontà di scoraggiare l’abuso nonché i movimenti secondari nell’UE da parte dei richiedenti attraverso la previsione, a carico dei richiedenti protezione internazionale, di una serie di obblighi (e conseguenti sanzioni in caso di violazione) per limitare gli spostamenti all’interno della c.d. area Dublino (gli Stati membri dell’Unione più Svizzera, Liechtenstein, Islanda e Norvegia).

4. Va subito detto che la proposta mantiene sostanzialmente invariata la gerarchia dei criteri Dublino.

Il criterio dello Stato di primo ingresso è infatti preservato e, addirittura, rafforzato dalla previsione esplicita dell’obbligo del richiedente di formalizzare lì la sua domanda di asilo (art. 4 e 15), obbligo, questo, sanzionato dalla previsione dell’esame della domanda di asilo secondo una procedura accelerata (art. 5, n. 1).

Nello stesso senso va anche l’introduzione del criterio che individua lo Stato competente a esaminare le domande dei minori non accompagnati senza familiari o parenti negli Stati membri in quello dove è presentata la prima domanda, che dovrebbe coincidere con quello di primo ingresso (art. 10, n. 5 e 8, n. 4), salvo che non sia dimostrato che ciò non è nel migliore interesse del minore. Questa misura appare piuttosto problematica e non coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Nel caso MA (6 giugno 2013, C-648/11) la Corte aveva infatti stabilito che, alla luce dell’art. 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, l’interesse superiore del minore impone di non prolungare inutilmente la procedura di determinazione dello Stato membro competente e di assicurare loro un rapido accesso alle procedure, con la conseguenza che deve ritenersi competente lo Stato membro nel quale il minore si trova dopo avervi presentato una domanda. Oltretutto, va anche notato che, dando seguito alla dichiarazione dei colegislatori allegata al regolamento 604/2013/UE con la quale la si invitava a prendere in considerazione una revisione del regolamento stesso per adeguarlo alla sentenza nel caso MA – in quel momento la relativa causa era ancora pendente -, la Commissione aveva già presentato una proposta in tal senso (COM(2014)382 final).

La proposta introduce poi una nuova fase preliminare o pre-Dublino che dovrebbe essere obbligatoriamente condotta, prima dell’applicazione dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente, dal primo Stato membro in cui è presentata la domanda di asilo. Tale fase è volta ad accertare l’inammissibilità della domanda in considerazione del fatto che il richiedente proviene da un Paese terzo considerato di primo asilo o da un Paese terzo sicuro oppure ad esaminare la domanda con procedura accelerata qualora il richiedente abbia la cittadinanza di un Paese terzo sicuro (e qui la proposta rinvia alla proposta di regolamento che istituisce un elenco comune dell’UE di Paesi di origine sicuri COM(2015) 452) ovvero vi siano serie ragioni per ritenerlo un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico (art. 3). Prevedendo uno specifico obbligo in tal senso a carico dello Stato membro, la proposta irrigidisce la disciplina posta in termini discrezionali dall’art. 33 della direttiva procedure (2013/32/UE). Non solo ma la questione della determinazione degli Stato terzo sicuro apre una problematica delicatissima che non è qui possibile affrontare (si pensi al discutibilissimo “accordo” di cui alla Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo scorso).

Comunque, la decisione di inammissibilità (nel primo caso) e quella relativa alla necessità di avviare una procedura accelerata (nel secondo caso) comportano l’attribuzione della responsabilità allo stesso Stato in cui il richiedente ha presentato domanda di asilo (art. 3, n. 4).

5. Allo scopo poi di accelerare la procedura, la proposta prevede la riduzione dei termini delle varie fasi procedurali: richiesta di presa in carico e risposta, notifica di ripresa in carico, decisione di trasferimento. Inoltre, sulla procedura di ripresa in carico, la proposta contempla una semplificazione, attraverso la sostituzione della richiesta di ripresa in carico con una semplice notifica della stessa da parte dello Stato d’invio, senza pertanto che sia più necessario attendere la risposta dello Stato di destinazione.

Per quanto riguarda le procedure di ricorso avverso le decisioni di trasferimento Dublino, vengono fissati termini molto brevi: sette giorni per ricorrere e quindici giorni entro i quali i giudici dovranno pronunciarsi sul merito; è inoltre prevista l’automaticità dell’effetto sospensivo del ricorso.

Se in linea di principio l’accelerazione e lo snellimento delle procedure può essere salutato positivamente, sorge però il dubbio che, da un lato, un termine per ricorrere tanto breve possa non essere sufficiente a garantire all’interessato il diritto ad un ricorso effettivo (in proposito v. CGUE 28 luglio 2011, C-69/10, Samba Diouf) e, dall’altro lato, che quindici giorni non siano realisticamente sufficienti affinchè l’autorità giudiziaria possa pronunciarsi sul merito esercitando quel controllo giurisdizionale effettivo che costituisce un principio cardine dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Desta anche perplessità la previsione di limiti ai motivi di ricorso (art. 28, 4). Esso sarà infatti possibile solo in caso di violazione del divieto di trasferire un richiedente verso uno Stato in cui rischia di subire trattamenti inumani o degradanti, di violazione dei criteri collegati alla minore età del richiedente e all’esistenza di legami familiari, e della clausola sulle persone a carico (artt. 10,13,18). Questa previsione non sembra infatti compatibile con la giurisprudenza sul diritto di ricorso effettivo, là dove la Corte di giustizia ha ritenuto che l’art. 27, par. 1, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che «un richiedente asilo può invocare, nell’ambito di un ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l’errata applicazione di un criterio di competenza (7 giugno 2016, C-63/15,Ghezelbash).

6. La proposta enuncia espressamente diritti e obblighi, accompagnati da specifiche sanzioni, a carico del richiedente. Per quanto riguarda i primi, l’art. 6 garantisce il diritto all’informazione del richiedente a cui corrisponde l’obbligo delle autorità competenti dello Stato membro di informare chiaramente il richiedente asilo dei diritti e degli obblighi derivanti dal Regolamento e di informarlo «che il diritto di richiedere la protezione internazionale non implica, da parte del richiedente, il diritto di decidere quale Stato membro sarà responsabile ad esaminare la domanda di protezione internazionale». Ancora sul piano del riconoscimento dei diritti va segnalata con favore l’estensione della definizione di familiare anche ai fratelli (art. 2, lett. g) e l’eliminazione della necessità che la famiglia esistesse già nel Paese d’origine, purchè costituitasi già prima dell’arrivo del richiedente nel territorio dello Stato membro (art. 2, lett. g).

Allo scopo invece di evitare i movimenti secondari la proposta sancisce, per la prima volta, specifici obblighi e sanzioni a carico del richiedente: come si è sopra anticipato l’art. 4 stabilisce espressamente l’obbligo per i richiedenti asilo di fare domanda nello Stato di primo ingresso irregolare o di soggiorno regolare. Come sanzione è previsto l’esame della domanda di asilo con procedura accelerata (art. 4, n.1 e art. 5, n. 1). Inoltre, oltre all’obbligo di rispettare la decisione definitiva di trasferimento, viene
imposto al richiedente l’obbligo di fornire tempestivamente tutte le informazioni utili per la determinazione dello Stato competente, pena l’irrilevanza giuridica delle informazioni presentate in ritardo (art. 4, n. 2 e art. 5, n. 4), e di essere presente e disponibile rispetto alle richieste dell’autorità competente. In particolare, qualora l’interessato non si presenti all’intervista di cui all’art. 7, è prevista la determinazione dello Stato membro competente in contumacia (art. 4, n. 2 e 5, n. 2).

Nei confronti di chi si sposta senza autorizzazione si propone la conseguenza più pesante, cioè il diniego delle misure di accoglienza – fatta salva l’assistenza sanitaria d’urgenza – in qualunque Stato membro ad eccezione di quello dove dovrebbe trovarsi in attesa che la procedura-Dublino sia terminata (art. 5, n. 3). Quest’ultima misura sembra contrastare oltre che con principi e norme fondamentali sanciti nella CEDU e nella Carta dei diritti fondamentali, anche con la direttiva accoglienza, ai sensi della quale le misure di accoglienza possono essere rifiutate, ridotte o revocate da uno Stato soltanto in presenza di determinate circostanze, fra cui non compare quella in oggetto (in proposito si veda anche la sentenza CGUE 27 settembre 2012, C-179/11, Cimade e Gisti).

7. La novità in assoluto più significativa della proposta è rappresentata però, senza dubbio, dal meccanismo correttivo di allocazione. Questo meccanismo prende evidentemente a modello le due decisioni del Consiglio di settembre 2015 con le quali gli Stati membri si sono impegnati a ricollocare 160 000 persone dall’Italia e dalla Grecia entro settembre 2017 (decisione UE 2015/1523 e decisione UE 2015/1601). Come è noto l’applicazione delle due decisioni ha incontrato fortissimi ostacoli attuativi (da ultimo v. Quinta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, COM(2016) 480 final).

Nonostante le importanti criticità incontrante in questa prima esperienza di ricollocazione, la Commissione propone di introdurre nel nuovo regolamento di Dublino un meccanismo correttivo di ripartizione delle responsabilità tra Stati membri. Al fine di garantire una gestione più efficiente ed equa delle situazioni di afflusso sproporzionato di richiedenti asilo negli Stati membri, viene infatti previsto un sistema che comporta l’assegnazione automatica delle domande nuove di asilo ad altri Stati membri, eccezion fatta per quelle inammissibili, quando il numero di quelle di competenza dello Stato posto sotto pressione abbia raggiunto il limite massimo.
In pratica questo avverrà quando le domande superano del 150% la quota di riferimento dello Stato membro (art. 34). La quota di riferimento (o capacità massima) di uno Stato è calcolata in base a una chiave di calcolo che ripartisce i richiedenti asilo fra gli Stati membri secondo due criteri aventi lo stesso peso, il numero di abitanti (50%) e il PIL (50%) (art. 35). Allo scopo di consentire la ripartizione, tutte le domande di protezione internazionale saranno registrate e monitorate in tempo reale da un sistema automatizzato centrale che sarà gestito dall’agenzia eu-LISA (Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) (art. 44). Fino a quando il numero delle domande di asilo presentate sul territorio di uno Stato membro non scende sotto il 150% della quota di riferimento, tutti i nuovi richiedenti (indipendentemente dalla nazionalità) – dopo l’accertamento dell’ammissibilità della loro domanda, ma prima della determinazione dello Stato membro competente a trattarla – dovranno essere ricollocati proporzionalmente negli altri Stati membri.
Dopo il trasferimento, lo Stato di ricollocazione si fa carico dell’accertamento dello Stato membro competente ai sensi dei criteri Dublino (art. 39, lett. d) e, qualora sia accertata la competenza della domanda di asilo in un altro Stato membro, procederà alla richiesta di trasferimento del richiedente verso quest’ultimo (art. 39, lett. e).

Completa il meccanismo di ricollocazione la previsione che, se uno Stato membro decide, ai sensi dell’art. 37, di non parteciparvi per un periodo di dodici mesi, esso, al termine di suddetto periodo, dovrà versare un contributo di solidarietà di 250 000 euro per ogni richiedente il quale gli sarebbe stato altrimenti attribuito in base al meccanismo di ricollocazione; tale somma dovrebbe essere versata allo Stato membro che ha gestito al suo posto l’esame della specifica richiesta di protezione internazionale.

8. Già ad una prima, sommaria, lettura della proposta della Commissione di riforma del regolamento di Dublino appaiono motivi di perplessità. Chi aspettava un alleggerimento delle responsabilità dello Stato membro di primo ingresso attraverso l’individuazione di soluzioni alternative non potrà che essere insoddisfatto. Viene infatti pienamente confermata la regola generale secondo cui è lo Stato membro in cui è presentata per la prima volta la richiesta di protezione internazionale ad essere competente, salvo specifiche eccezioni. Non solo, ma l’introduzione della nuova fase preliminare (art. 3, n. 3, 4 e 5) di competenza dello Stato membro in cui è stata presentata per la prima volta la domanda, rischia evidentemente di aggravare i compiti degli Stati destinatari dei flussi di ingresso. Di contro, si esclude esplicitamente che la persona interessata abbia facoltà di scegliere lo Stato membro in cui presentare la richiesta di protezione internazionale.

Se poi alcune misure, quali l’accelerazione dei termini procedurali o l’ampiamento della nozione dei familiari, potrebbero forse rafforzare e ampliare i diritti dei ricorrenti, la maggior parte sembrano purtroppo andare in direzione opposta. Ci si riferisce in particolare a quelle disposizioni che prevedono gli obblighi del richiedente e le sanzioni per la loro trasgressione: obbligo di fare domanda nel primo Stato di ingresso (pena l’esame del suo caso con procedura accelerata) e obbligo di restare nello Stato individuato come responsabile (pena la limitazione delle misure di accoglienza). Introdotte dalla Commissione allo scopo di evitare o quantomeno limitare i movimenti secondari, si può dubitare che esse abbiano una reale efficacia deterrente e siano quindi idonee allo scopo, producendo l’unico risultato di inasprire, sotto tutti i profili, la situazione dei richiedenti. Situazione e opinioni che, fatto però salvo il rispetto del dell’unità familiare (art. 41, n. 2), la proposta mostra di non ritenere rilevanti neppure nell’eventuale fase di ricollocazione.

Ma anche quello che dovrebbe rappresentare la novità caratterizzante e lo strumento con cui concretizzare quel principio di solidarietà tra gli Stati membri sancito nell’art. 80 TFUE solleva forti perplessità. Come si è accennato il meccanismo correttivo comporta una procedura lunga e complessa in quanto solo una volta esaurita la procedura di ricollocazione, lo Stato membro di ricollocazione procederà alla determinazione dello Stato membro competente sulla base dei criteri di Dublino e valuterà se trasferire quest’ultimo verso un terzo Stato membro (quello competente, infine, a valutare la domanda di asilo). Inoltre, e soprattutto, l’esperienza particolarmente critica delle due decisioni del Consiglio del settembre 2015 sulla ricollocazione dall’Italia e dalla Grecia non lascia ben sperare nel successo della proposta: l’ultima relazione della Commissione in materia comunica che all’11 luglio di quest’anno erano state ricollocate 2213 persone dalla Grecia e 843 dall’Italia, per un totale di 3056 persone. E a tale conclusione portano anche sia la constatazione di gravi inadeguatezze e mancanza di capacità operativa di alcuni Stati membri sia l’ostilità politica, talvolta estrema, spinta fino alla costruzione di muri di filo spinato, di altri Stati membri.


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