La «precisazione» nella giurisprudenza dei giudici ordinari di merito

Presso l’Università Luiss Guido Carli, lo scorso 20 maggio 2022, si è tenuto il Workshop ‘Sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana e doppia pregiudizialità, oggi‘, organizzato nell’ambito della Jean Monnet Chair ‘Understanding EU Law in Practice: EU Rights in Action before Courts‘ del Prof. Daniele Gallo, in collaborazione con il PRIN ‘La sfida dell’interlegalità‘.

La Rivista è lieta di pubblicare le relazioni. La relazione di Michele Massa è leggibile Qui.

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Il saggio analizza il modo in cui i tribunali ordinari (civili e penali) di primo grado e d’appello utilizzano la Carta dei diritti fondamentali dell’UE alla luce della dottrina della doppia pregiudizialità, affermata per la prima volta dalla Corte costituzionale italiana (CED) nella sentenza n. 269 del 2017. Questa dottrina è stata fin dall’inizio, ed è tuttora, un lavoro in corso. I tribunali ordinari l’hanno spesso accettata – o almeno non respinta – rinviando alla Corte Costituzionale diverse questioni di conformità alla Carta. In questo modo è stato raggiunto l’obiettivo della nuova dottrina: consentire al TPI di mantenere la giurisdizione sui casi riguardanti i diritti fondamentali e di essere in grado di effettuare eventualmente rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’UE (CGUE) alle proprie condizioni. Alcune sentenze ordinarie mostrano ancora una preferenza per i rinvii preliminari alla CGUE, anche per specifiche ragioni sostanziali: se un certo argomento sostanziale è già stato respinto dalle alte giurisdizioni nazionali, il giudice del rinvio potrebbe desiderare di testarlo davanti alla CGUE. Alcuni aspetti della nuova dottrina sono ancora confusi. Ciò potrebbe essere una conseguenza naturale dell’approccio teorico pluralistico alla tutela multilivello dei diritti. Tuttavia, almeno alcune questioni meritano di essere chiarite: soprattutto, cosa dovrebbero fare i giudici nazionali quando una legge nazionale è in conflitto sia con (la Costituzione e) la Carta, sia con diritti chiari, specifici e incondizionati sanciti da altre fonti del diritto dell’UE.

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The essay surveys how ordinary (civil and criminal) courts of first instance and appeals employ the EU Charter of Fundamental Rights in the light of the «double preliminary» doctrine first affirmed by the Italian Constitutional Court (ItCC) in judgment no. 269 of 2017. This doctrine was from the outset, and still is, a work in progress. Ordinary courts have often accepted – or at least not rejected – it, referring several questions of compliance with the Charter to the ItCC. This fulfilled the aim of the new doctrine: allowing the ItCC to retain jurisdiction on cases concerning fundamental rights, and to be in the position to eventually make preliminary references to the Court of Justice of the EU (CJEU) on its own terms. Some ordinary rulings still display a preference for preliminary references to the CJEU, also for specific substantive reasons: if a certain substantive argument has already been rejected by national high courts, the referring judge might wish to test it before the CJEU. Some aspects of the new doctrine are still fuzzy. This might be a natural consequence of the underlying pluralistic theoretical approach to multilevel protection of rights. Nevertheless, at least some issues deserve clarification: above all, what national judges should do, when a national law conflicts both with (the Constitution and) the Charter, and with clear, specific, and unconditional rights enshrined in other sources of EU law.

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