La partecipazione delle imprese all’accordo anticoncorrenziale. I ruoli di “autore” e “complice” nella recente giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea e nelle conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa AC-Treuhand

  1. 1. La responsabilità antitrust delle società di consulenza

Il caso posto all’esame della Corte (causa C‑194/14 P) interessa la “portata” del divieto di intese sancito dall’art. 101 TFUE e la natura dei comportamenti delle imprese che possano rientrare nell’ambito di applicazione di tale divieto.

Per la prima volta, la Corte è chiamata a stabilire se una società di consulenza, non operante sui mercati coinvolti dalla distorsione della concorrenza o su mercati collegati, possa essere sanzionata per un’infrazione delle norme antitrust.

E’ opportuno ricordare che su tale questione aveva già preso posizione il Tribunale con la sentenza dell’8 luglio 2008, in causa T-99/04 AC-Treuhand AG c. Commissione (anche AC Treuhand I), affermando che «un’interpretazione letterale dei termini “accordi tra imprese” [di cui all’art. 81 TCE] non impone un’interpretazione restrittiva della nozione di autore dell’infrazione (..)» e sancendo così la responsabilità di una società di consulenza svizzera (la stessa del caso oggi sottoposto alla Corte, AC-Treuhand AG) cui veniva contestato di aver svolto un ruolo chiave in un’intesa realizzata da produttori di sostanze chimiche utilizzate nell’industria della plastica e della gomma.

L’odierna controversia, oggi all’esame dei giudici della Corte che, in sede di impugnazione, sono chiamati ad effettuare (ai sensi degli articoli 256 TFUE e dell’art. 58, primo paragrafo dello Statuto) un controllo sulla qualificazione giuridica di fatti già accertati dal Tribunale, riguarda un certo numero di imprese, partecipanti a due complessi di accordi e di pratiche concordate anticoncorrenziali, nell’ambito del settore degli stabilizzanti a base di stagno e quello dell’olio di soia e degli esteri (settore cd. “ESBO/esteri”).

  1. 2. La decisione della Commissione e la sentenza del Tribunale  

Con la decisione dell’11 novembre 2009 (Heat Stabilisers, C(2009) 8682 def.), la Commissione aveva accertato l’esistenza di una violazione dell’art. 101 TFUE (all’epoca art. 81 CE e articolo 53 dell’Accordo SEE), concretizzatasi in comportamenti consistenti nella fissazione dei prezzi, nella ripartizione dei mercati per mezzo di quote di vendita, nella spartizione dei clienti e nello scambio di informazioni commerciali sensibili, in particolare, sui clienti, sulla produzione e sulle vendite.

Tra le imprese ritenute responsabili e sanzionate, figura anche la società svizzera di consulenza AC-Treuhand che, secondo la Commissione, avrebbe svolto un ruolo essenziale nelle due infrazioni in questione, organizzando delle riunioni per i partecipanti all’intesa alle quali essa aveva assistito intervenendo attivamente, raccogliendo e fornendo dati sulle vendite dei mercati in questione, proponendo di agire in qualità di moderatore in caso di tensioni tra le imprese interessate ed incoraggiando le parti a raggiungere dei compromessi, tutto ciò dietro retribuzione (punti da 108 a 129, da 356 a 359, da 380 a 387, 668, 669 e da 744 a 753 della decisione).

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2010, l’impresa aveva chiesto l’annullamento della decisione della Commissione, deducendo in primo luogo la violazione dell’art. art. 81 CE (oggi art. 101 TFUE) nonché del principio di legalità, quale sancito all’art. 7 paragrafo 1 della CEDU e all’art. 49, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. E ciò in quanto essa sosteneva di non aver “partecipato a un accordo ai sensi di tale disposizione [articolo 101 TFUE]” (punto 37), essendosi limitata ad “organizzare riunioni o a fornire servizi nel contesto degli accordi anticoncorrenziali” (punto 37), ponendo in essere un comportamento che non aveva lo scopo di falsare la concorrenza.

Aggiungeva la ricorrente che, anche volendo applicare l’art. 81 TCE (oggi art. 101 TFUE) al suo comportamento, «la decisione impugnata [avrebbe violato] comunque il principio di legalità dei reati e delle pene, in quanto l’interpretazione estensiva dell’art. 81 CE da parte della Commissione non era da essa prevedibile al momento dei fatti contestati, tenuto conto della giurisprudenza della Corte e della prassi della Commissione».

Con riferimento a tale motivo di impugnazione, il Tribunale nella sentenza del 6 febbraio 2014, in causa T-27/10, AC-Treuhand AG c. Commissione, si era limitato a richiamare (ai punti 43 e ss.) l’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’art. 81, già data nel 2008 (con una metodologia adottata in altri casi antitrust, tra cui ad esempio la questione inerente un’operazione di concentrazione, sentenza del 20 novembre 2002, Lagardère, T-251/00, punti 72 e ss.), oltre al fatto che qualunque impresa, che avesse adottato un comportamento collusivo (comprese quelle non attive sul mercato interessato dalla restrizione della concorrenza), poteva ragionevolmente prevedere che il divieto contenuto in tale norma fosse applicabile nei suoi confronti, facendo riferimento sia alla prassi decisionale della Commissione, sia alla giurisprudenza precedente.

Nella pronuncia del 2008, i giudici del Tribunale avevano esposto un’ampia serie di motivazioni a sostegno della propria tesi, volta a ravvisare la responsabilità dell’impresa di consulenza, anche se non attiva sul mercato interessato dalla violazione antitrust.

Partendo da una nozione ampia del termine “accordo tra imprese” contenuto oggi all’articolo 101 TFUE, il Tribunale era arrivato ad affermare (punto 118) che per avere un comportamento collusivo era sufficiente la«comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo»(si veda anche sentenza del 26 ottobre 2000, T-41/96, Bayer c. Commissione, punto 67) e l’«espressione della comune volontà dei membri dell’intesa circa il loro comportamento nel mercato comune» (punto 122, ove é citata anche la sentenza del 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma c. Commissione, punto 112), senza necessità che vi fosse una perfetta coincidenza tra il mercato rilevante su cui era attiva l’impresa autrice della restrizione della concorrenza e quello su cui si presumeva che tale restrizione si materializzasse. Ne derivava – secondo il Tribunale (punto 122) – «che qualunque restrizione della concorrenza all’interno del mercato comune può rientrare in un accordo tra imprese ai sensi dell’art. 81 n. 1 CE [oggi art. 101 TFUE]». Da ciò si faceva discendere, quindi, un’interpretazione non restrittiva della nozione di autore dell’infrazione.

Il Tribunale aveva poi affermato che non era da escludersi la partecipazione di un’impresa ad un’intesa anche senza una restrizione della libertà di azione di tale entità giuridica sul mercato su cui era principalmente attiva. E ciò, nell’ottica di non ridurre la portata dell’articolo 101 TFUE «in maniera contraria al suo effetto utile ed al suo principale obiettivo, come interpretato con riferimento all’art. 3, n. 1, lett. g) CE, cioè quello di assicurare il mantenimento di una concorrenza non falsata nel mercato comune» .

Con riferimento ai presupposti necessari affinché la partecipazione di un’impresa ad un’intesa costituisca un’infrazione, il Tribunale nel 2008 aveva affermato che «basta che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, affinché sia sufficientemente provata la partecipazione di tale impresa all’intesa» (punto 130) e che «la semplice circostanza che ciascuna impresa partecipi secondo forme ad essa peculiari non basta ad escluderne la responsabilità per il complesso dell’infrazione»(punto 131), salva l’influenza delle modalità di partecipazione e del ruolo dell’impresa nell’ambito dell’intesa sulla «valutazione della sua estensione e della sua gravità e, pertanto, sulla determinazione del livello della sanzione» (punto 133).

In conformità alle esigenze del principio della responsabilità personale, il Tribunale aveva poi precisato che l’«imputazione di tutta l’infrazione all’impresa partecipante dipende inoltre dalla manifestazione della sua volontà, che dimostra che essa approva, almeno tacitamente, gli obiettivi dell’intesa» (punto 134), coerentemente al «criterio dell’approvazione tacita dell’intesa e a quello della mancata presa di distanze pubblica dal suo contenuto», i quali «implicano la presunzione che l’impresa interessata continui ad approvare gli obiettivi e l’attuazione dell’intesa»(sul punto si veda anche sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P Aalborg Portland e a./Commissione, punti 83 e 84).

Con riferimento al principio di tutela del legittimo affidamento, il Tribunale, dopo avere ricordato che l’unico precedente in cui la Commissione aveva condannato le imprese di consulenza implicate nell’accordo risaliva al 17 dicembre 1980 (80/1334/CEE, cd. Vetro greggio in Italia), aveva chiarito che, il fatto che si trattasse di un caso isolato, non era sufficiente a «creare in capo alla ricorrente una fondata speranza che la Commissione si astenesse in futuro dal perseguire le imprese di consulenza, quando queste partecipano ad un’intesa»(punto 164).

Alla base delle fattispecie, oggetto della giurisprudenza sopra segnalata, vi è una definizione indeterminata di “accordo” incompatibile e vietato, ex art. 101 TFUE, che comprende qualunque comportamento coordinato, finalizzato alla restrizione della concorrenza all’interno del mercato rilevante, senza distinzione tra le imprese “autrici” e quelle “complici”. Il Tribunale ha fornito infatti un’interpretazione ampia della nozione di autore di un’infrazione, non attribuendo rilevanza al mercato su cui l’impresa opera.

  1. 3. Le conclusioni dell’avvocato generale

Su tale profilo (inerente la portata dell’articolo 101 TFUE), l’avvocato generale Wahl ha preso posizione nelle proprie recenti conclusioni del 21 maggio, contestando le tesi del Tribunale e affermando (al punto 47) che “affinché un’impresa possa essere ritenuta responsabile di un’infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, CE occorre stabilire in che misura essa si sia accordata con altre imprese al fine di rinunciare a esercitare su di esse una pressione concorrenziale”.

Secondo l’avvocato generale (punti 48 e ss) è necessario, come affermato dalla Corte (si richiama, ad esempio, la sentenza dell’11 settembre 2014 in causa C-67/13 P, CB c. Commissione, punti 51 e ss.), ricorrere all’analisi economica e all’esperienza, tenendo conto della posizione e dell’importanza delle parti sul mercato dei prodotti e dei servizi interessati. E quindi: «Per rientrare nell’ambito del divieto previsto in tal senso dai trattati, occorre […] per lo meno che i comportamenti delle imprese a cui si rivolgono i trattati siano tali da eliminare una pressione o un ostacolo esistente in linea di principio sul mercato […]. In altri termini, per essere parte di un’intesa avente un oggetto o effetti restrittivi della concorrenza, occorre […] che l’impresa in questione eserciti, nel normale gioco del mercato, una pressione concorrenziale («competitive constraint») per le altre partecipanti all’intesa. Solo nel caso in cui l’impresa in questione eserciti una pressione concorrenziale che valga la pena di essere limitata, quest’ultima può essere oggetto di una tale limitazione»(punti 50 e ss.).

E’ facile comprendere come la AC-Treuhand si trovi in una condizione diversa, non essendo presente (neppure in via potenziale) sul mercato rilevante degli stabilizzatori termici né su uno adiacente, né avendo quindi un ruolo giuridicamente definito come quello di autore (partecipante) o di complice  (“facilitators”).

Secondo l’avvocato generale Wahl, quindi, anche qualora il comportamento della società svizzera, attraverso la propria attività di fornitura di servizi di consulenza, abbia avuto un effetto positivo sul funzionamento del cartello, rendendolo più efficiente ed occultandolo, ciò non significa che tale impresa abbia esercitato una “pressione concorrenziale” sul mercato oggetto della violazione. Ed infatti «se la AC‑Treuhand non esercita, normalmente, una pressione che la concorrenza fa gravare sulle imprese in questione, le azioni da essa intraprese non sono tali da limitare la concorrenza», e pertanto «gli effetti sulla concorrenza nella fattispecie derivano esclusivamente dai comportamenti dei membri del cartello» (punto 69).

In altri termini, il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non può ricomprendere  «gli accordi che non prevedano come oggetto o che abbiano per effetto di limitare la concorrenza, ma che si riferiscono a servizi intesi ad agevolare per le parti di un accordo, esso stesso restrittivo della concorrenza, il perseguimento di comportamenti illegali» (punto 70). Osserva infine l’Avvocato generale Wahl che «[s]e la Corte dovesse accogliere l’impostazione auspicata nella presente causa dalla Commissione e convalidata dal Tribunale, la metodologia di individuazione dei comportamenti anticoncorrenziali previsti dai trattati ne risulterebbe profondamente perturbata. Ne risulterebbe […] uno scollegamento tale tra i comportamenti di cui trattasi e la necessità di individuare una restrizione della concorrenza, nel senso economico del termine, scollegamento che renderebbe del tutto superflua la delimitazione del mercato rilevante e l’individuazione delle pressioni gravanti, in linea di principio, su detto mercato» (punto 71).

E’ stato inoltre rilevato che, nel diritto antitrust dell’Unione europea, allo stato attuale, la condotta della AC-Treuhand, che non ha esercitato una pressione concorrenziale per i membri dell’intesa e si è limitata a prestare assistenza nella definizione ed attuazione di quest’ultima (come detto, attraverso l’organizzazione delle riunioni, la distribuzione e archiviazione della documentazione, ecc.), con un  ruolo inquadrabile in quello di “complice”, non trova neppure un inquadramento specifico, dal punto di vista normativo, diverso dalla fattispecie di cui all’articolo 101 TFUE.

  1. 4. L’approccio economico

Pur presumendo ragionevolmente che l’interpretazione ampia fornita dalla Commissione ed accolta dal Tribunale abbia una finalità di deterrenza dei comportamenti di sostegno/aiuto alla collusione tra imprese, non si può non rilevare come tale impostazione, da un lato – conformemente ai rilievi dell’avvocato generale Wahl (punti 71 e ss.) – violi l’art. 101 TFUE, letto alla luce del principio di legalità, dall’altro lato si ponga in contrasto con la funzione delle norme, anche sanzionatorie, in materia antitrust.

A tale ultimo proposito, si evidenzia che secondo gli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, affinché l’azione della Commissione abbia «il necessario carattere dissuasivo», è opportuno che la Commissione medesima «si riferisca, come base per la determinazione delle ammende, al valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione» (punti 4 e 5).   

E’ evidente che, nel caso in esame, nessun beneficio viene ottenuto dall’impresa di consulenza svizzera, essendosi essa limitata a prestare i propri servizi a favore dei partecipanti all’intesa.

E pertanto, alla luce di tutti i rilievi sopra svolti, pare potersi in conclusione affermare che in una materia peculiare come quella antitrust, l’analisi giuridica sulle condotte restrittive della concorrenza debba necessariamente essere filtrata ed orientata tramite l’approccio economico e l’esperienza.


facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail