La disciplina italiana della rescissione del giudicato alla luce delle direttive europee: rilevanti indicazioni della Corte di giustizia sul fronte dei diritti dell’imputato e della vittima
1. La disciplina italiana del processo in absentia è stata attraversata negli anni da diverse modifiche normative, sintomo della difficoltà dell’Italia di allineare l’assetto interno ai paradigmi sovranazionali in punto di diritto dell’imputato a partecipare personalmente al proprio processo. In questa cornice, la recente decisione della Corte di giustizia Casotta (C‑24/26 PPU), intervenuta a valle di una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Corte d’appello di Roma, assume una particolare importanza per la tenuta dell’ultima manovra in materia, costituita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia).
A venire in gioco è stata in particolare la rescissione del giudicato di cui all’art. 629-bis c.p.p., impugnazione straordinaria che rileva nella causa in una duplice prospettiva. La prima si muove nel solco del diritto dell’imputato a partecipare personalmente al proprio processo ai sensi della direttiva 2016/343/UE. La seconda si presenta particolarmente innovativa e cambia i termini della questione a livello soggettivo: entra in scena la vittima del reato, con i suoi possibili diritti rilevanti sul punto, evincibili dalla direttiva 2012/29/UE.
Su entrambi i fronti, la Corte di Lussemburgo non ha ravvisato profili di incompatibilità delle direttive in questione con una normativa interna, quale quella italiana. Non poche sono tuttavia le riflessioni che la decisione suscita, anche alla luce del suo allineamento con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in ossequio alla clausola di equivalenza di cui all’art. 52, par. 3 della Carta di Nizza, vista la corrispondenza tra l’art. 48 CdFUE, a cui deve attenersi la direttiva n. 343/2016, e l’art. 6 CEDU.
2. Nel caso di specie, un soggetto condannato aveva presentato istanza di rescissione del giudicato davanti alla Corte d’appello di Roma, asserendo di essere stato giudicato in assenza in difetto dei relativi presupposti. Dall’esame degli atti del procedimento di primo grado, il giudice dell’impugnazione aveva constatato che la persona era stata arrestata in flagranza per i reati di lesioni aggravate e rapina aggravata commessi in concorso con altri. L’arrestato era stato condotto dinnanzi al Tribunale di Roma per la convalida della misura pre-cautelare e per il contestuale giudizio direttissimo. In quella sede, egli aveva nominato un difensore di fiducia e aveva dichiarato di vivere stabilmente a Roma ormai da cinque anni in una mensa sociale gestita dalla Comunità di Sant’Egidio. L’arresto non veniva convalidato e l’indagato era rimesso in libertà; restituiti gli atti al pubblico ministero, quest’ultimo aveva optato per la richiesta di giudizio immediato, la quale era stata accolta con conseguente fissazione dell’udienza davanti al Tribunale di Roma.
A quel punto, erano sorti problemi per rintracciare il prevenuto. In prima battuta, la polizia si era recata presso la mensa sociale romana per notificargli il decreto di giudizio immediato, senza tuttavia successo. L’atto veniva allora notificato al legale fiduciario tramite PEC; sennonché, quest’ultimo aveva in precedenza rinunciato al mandato proprio per l’impossibilità di rintracciare l’assistito. Intervenute nel frattempo le novità sul processo in absentia per effetto della riforma Cartabia, in udienza il tribunale aveva ravvisato la necessità di disporre le ricerche dell’interessato, non essendovi la prova dell’effettiva conoscenza del processo da parte del medesimo. Di nuovo, vi era stato un primo tentativo di rintraccio presso la mensa sociale, seguito da chiamate telefoniche al numero di cellulare lasciato dal prevenuto. Nella persistente impossibilità di trovare quest’ultimo, il Tribunale di Roma disponeva di ricercarlo nella sua residenza fissata presso l’abitazione della madre in Sicilia. Gli atti erano a quel punto notificati nelle mani di questa, considerata convivente, e il tribunale aveva di conseguenza disposto che si procedesse in assenza in base all’art. 420-bis, comma 3, c.p.p.
Come anticipato, il procedimento si concludeva con una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile; ed era a quel punto che il condannato proponeva l’impugnazione straordinaria ex art. 629-bis c.p.p. Tuttavia, la Corte d’appello di Roma nutriva dubbi sulla compatibilità dell’ordito nazionale con le direttive 2016/343/UE e 2012/29/UE; decideva così di sospendere il procedimento e di interpellare la Corte di giustizia mediante due questioni pregiudiziali.
3. Secondo una significativa tendenza che riconosce in maniera crescente i diritti delle vittime nei procedimenti penali, la Corte d’appello di Roma poneva anzitutto sul banco della Corte di Lussemburgo la questione sulla tutela delle prerogative di queste ultime in rapporto al diritto dell’imputato giudicato in assenza a un nuovo processo. Si trattava in particolare di chiarire se gli artt. 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29/UE, letti alla luce dell’art. 47 della Carta di Nizza, siano d’ostacolo a una previsione nazionale, come l’art. 629-bis c.p.p., che, a fronte di un procedimento idoneo a revocare una sentenza di condanna e a condurre a un nuovo giudizio di merito, non assicura l’informazione e la partecipazione della vittima non costituitasi parte civile. Invero, come chiarito dal giudice a quo, in forza del rinvio operato dall’art. 629-bis, comma 3, c.p.p. all’art. 127 c.p.p., la persona offesa non ha diritto di essere avvisata del procedimento di rescissione del giudicato e di parteciparvi, mentre tali prerogative sono garantite alla parte civile costituitasi in precedenza.
La posizione della Corte di giustizia sul punto si segnala per una lettura delle garanzie procedurali della vittima del reato che non travalichi le scelte nazionali salvaguardate, su molti versanti, dalla direttiva 2012/29/UE e che, soprattutto, non rischi un indebolimento delle prerogative difensive dell’imputato. In quest’ottica, il ragionamento della Corte di Lussemburgo appare significativo e si discosta dalla presa di posizione espressa dall’Avvocata generale Juliane Kokott nelle sue conclusioni. La lettura privilegiata da quest’ultima era stata guidata da un’interpretazione sistematica e teleologica della direttiva n. 29/2012, protesa verso una massima estensione della portata delle garanzie informative e partecipative della vittima. Opposta è stata la soluzione fatta propria dai Giudici di Lussemburgo: gli artt. 6, 10 e 18 della direttiva n. 29/2012, interpretati sulla scorta dell’art. 47 della Carta di Nizza, non ostano a una normativa nazionale che non assicura un diritto all’informazione e alla partecipazione in capo alla vittima non costituitasi parte civile rispetto a un’impugnazione straordinaria finalizzata ad assicurare un nuovo processo in favore del condannato giudicato in assenza.
Il focus è stato in prima battuta posto sull’art. 6, par. 2, lett. b) dell’atto. Secondo i Giudici eurounitari, l’informazione attinente all’impugnativa in discorso ben potrebbe rientrare sotto l’ombrello operativo di tale previsione, la quale impone in maniera generica di fornire alla vittima il compendio informativo che le permetta «di essere al corrente dello stato del procedimento». A ogni modo, la Corte ha parimenti rimarcato le due condizioni in forza delle quali la disposizione assume rilievo: da un canto, il procedimento penale deve essere stato avviato a valle di una denuncia concernente un reato subito dalla vittima e, dall’altro, la garanzia informativa deve essere «conforme al ruolo che le è attribuito nel sistema giudiziario penale nazionale». Va da sé che la previsione non impone di fornire alla vittima l’informazione sull’impugnazione straordinaria, laddove, avendo la possibilità di costituirsi parte civile in forza della disciplina nazionale, non lo ha fatto e non ha quindi assunto la veste di parte.
Pure sul fronte del diritto della vittima a essere sentita, la Corte di giustizia non ha ravvisato un appiglio normativo nella direttiva n. 29/2012. Di particolare importanza assume il rilievo polarizzato sull’oggetto del procedimento in questione, vertente in esclusiva sulle garanzie difensive e sul diritto a un giusto processo della persona condannata; ne consegue che le prerogative della vittima, legate al reato contestato e all’eventuale danno subito, non sarebbero direttamente interessate dall’impugnativa e non si potrebbe dunque invocare l’art. 10 dell’atto UE.
Nessuna violazione della tutela giurisdizionale effettiva di cui all’art. 47 della Carta di Nizza è stata poi riscontrata nell’impostazione prediletta; e a simile conclusione la Corte di Lussemburgo è giunta sul piano dell’art. 18 della direttiva n. 29/2012 in tema di diritto alla protezione rispetto al rischio di vittimizzazione secondaria.
4. Non è tuttavia solo la direttiva 2012/29/UE a venire in rilievo nella causa in esame. Come anticipato, coerentemente con la materia in discorso, non poteva che essere preso in considerazione l’atto di diritto derivato a tutela del diritto dell’imputato a partecipare personalmente al proprio processo, la direttiva 2016/343/UE. La Corte d’appello di Roma si interrogava sull’interpretazione da attribuire agli artt. 8 e 9 della direttiva n. 343, letti sulla scorta degli artt. 47 e 54 della Carta di Nizza. La questione prendeva le mosse dalla giurisprudenza interna, la quale, secondo il giudice del rinvio, gli avrebbe impedito di dedurre dal comportamento dell’interessato e da prove indirette che il medesimo si sarebbe volontariamente sottratto alla conoscenza del processo. Si trattava dunque di comprendere se la disciplina eurounitaria osti a una normativa nazionale che preclude tale potere in capo al giudice.
Pure su questo versante la soluzione della Corte di giustizia è stata negativa e si è discostata dalle conclusioni dell’Avvocata generale Kokott. Per la Corte di Lussemburgo, la prova diretta della volontaria sottrazione costituirebbe uno standard di salvaguardia più elevato di quello previsto dalla direttiva n. 343/2016. Nondimeno, secondo la sentenza, nulla impedirebbe al singolo ordinamento di garantire un livello di tutela maggiore, posto che non vi sarebbe alcuna compromissione del primato, dell’unità e dell’effettività del diritto dell’Unione.
Né, per i Giudici di Lussemburgo, a diversa conclusione condurrebbe l’art. 54 della Carta di Nizza. Si consideri che l’Avvocata generale Kokott aveva valorizzato un divieto di abuso del diritto a un nuovo processo come garantito dalla direttiva n. 343, sulla scorta degli artt. 54 Carta di Nizza e 17 CEDU. Sebbene, come osservato dalla Commissione europea, tali previsioni non sembrerebbero pertinenti rispetto al caso in esame, per l’Avvocata generale esse non avrebbero impedito il riconoscimento di un divieto di abuso di matrice generale. Dal canto suo, la Corte di giustizia ha fermamente disatteso tale impostazione.
Un appunto merita infine lo standard minimo di tutela fissato in definitiva dalla Corte di Lussemburgo nell’interpretare la direttiva 2016/343/UE. La decisione ha rimarcato che, sulla scorta degli artt. 8 e 9 dell’atto eurounitario, il diritto a un nuovo processo può essere negato a un condannato in assenza solo se sono rispettate le condizioni di cui all’art. 8, par. 2 della medesima fonte. Trattasi, da un lato, del caso in cui la persona sia stata informata della data e del luogo del processo, nonché delle conseguenze della mancata comparizione e, dall’altro lato, dell’ipotesi in cui il medesimo, parimenti informato del processo, sia stato rappresentato da un legale debitamente incaricato per tutto il corso del procedimento.
È il primo presupposto, comune alle due ipotesi e consistente nell’informazione dell’interessato del processo, ad aver catalizzato l’attenzione della Corte di Lussemburgo. Sulla scia dei suoi precedenti, la sentenza ha ammesso che siffatta fattispecie sia integrata anche al cospetto di «indizi precisi e oggettivi» che la persona, «pur essendo stata ufficialmente informata di essere accusata di aver commesso un reato e sapendo quindi che sarà istruito un processo nei suoi confronti, agisca deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo». Trattasi di impostazione che per i Giudici eurounitari sarebbe in linea con la giurisprudenza della Corte EDU e, segnatamente, con la sentenza Sejdovic c. Italia. Su questo specifico versante la Corte di Lussemburgo ha quindi ravvisato un livello di tutela maggiormente elevato offerto dalla disciplina italiana, come presentata dal giudice a quo. Il diritto eurounitario non richiederebbe infatti una prova diretta circa il rispetto della prima condizione dell’art. 8, par. 2, lett. a) e b) della direttiva n. 343/2016, concernente la conoscenza del processo da parte dell’accusato.
5. Diverse sono le considerazioni sollecitate dalla sentenza in commento.
Apprezzabile è la presa di posizione della Corte di giustizia sul fronte della vittima del reato e, segnatamente, sul piano dell’esclusione di un suo diritto informativo e partecipativo derivante, di per sé, dalla direttiva 2012/29/UE al cospetto dell’attivazione di un rimedio restitutorio nell’alveo del processo in absentia. Si consideri che nemmeno l’imminente direttiva che modificherà quella n. 29/2012 prevede nulla al riguardo. Trattasi di impostazione particolarmente attenta alla centralità delle garanzie procedurali dell’accusato e che si candida a porre un freno all’inverso trend, marcatamente spostato verso il potenziamento dei diritti delle vittime del reato, individuabile sul versante della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, specie in punto di obblighi positivi di tutela penale ricavati dagli artt. 2, 3, 4 e 8 CEDU.
Sul piano della direttiva 2016/343/UE, val la pena solo di esplicitare una preoccupazione scaturente da alcuni passaggi della sentenza che rischiano di stridere con la giurisprudenza della Corte EDU, in spregio alla clausola di equivalenza di cui all’art. 52, par. 3, CdFUE. Il riferimento è al richiamo alla diligenza del condannato nel ricevere le informazioni sul processo e agli indici esemplificativi che possono assumere rilievo per la Corte di giustizia nel senso di concludere che l’interessato ha agito «in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo», come la comunicazione di un indirizzo errato o la mancata reperibilità presso quello fornito. Si tratta di rilievi che non possono far ritenere sufficiente un atteggiamento colposo del prevenuto; in linea con la giurisprudenza EDU, così come fatta propria sul piano interno dalle Sezioni unite (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 23948, in CED. Cass., n. 279420), è infatti necessario l’accertamento circa la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Sempre sulla falsariga della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, gli indici richiamati non possono oltretutto essere considerati presuntivi, ma abbisognano di una loro valutazione sostanziale per considerare verificata tale volontà. Il che trova supporto in una precedente decisione della Corte di giustizia ben più esplicita in proposito (Corte giust., 19 maggio 2022, C‑569/20, IR, punto 58).
A livello interno, la sentenza restituisce una visione dell’art. 629-bis c.p.p. conforme alle coordinate eurounitarie. Tuttavia, non si può fare a meno di notare in questa sede quantomeno due nervi scoperti. Il primo era stato messo bene in luce dall’Avvocata generale Kokott nelle sue conclusioni, la quale aveva constatato che era trascorso più di un anno tra la data di presentazione dell’istanza di rescissione del giudicato e quella in cui era stata formulata la domanda di pronuncia pregiudiziale da parte della Corte d’appello di Roma. Un lasso temporale che, per l’Avvocata generale, susciterebbe forti dubbi circa il rispetto del diritto a un rimedio effettivo, in ossequio, del resto, alla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo (Corte giust., 20 maggio 2025, C‑135/25 PPU, Kachev, punti 67 ss.; Corte giust., 16 gennaio 2025, C‑400/23, VB, punto 63).
Il secondo problema concerne gli oneri probatori configurati in capo all’istante dall’art. 629-bis c.p.p., oggetto di plurime critiche in dottrina (si veda, per esempio, M. Gialuz, 2022). Sebbene la Corte di giustizia non abbia avuto occasione di esprimersi sul punto, dalla sua giurisprudenza si evince la centralità del potere accertativo del giudice (Corte giust., 16 gennaio 2025, C‑644/23, Stangalov; Corte giust., 19 maggio 2022, C‑569/20, IR), il quale non può venire subordinato alla soddisfazione di un onere della prova gravante sul condannato


