La crisi strutturale del sistema di accoglienza belga tra diritti fondamentali ed effettività della tutela giurisdizionale: il caso M.V. and Others v. Belgium
1. Negli ultimi anni, il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Belgio è stato al centro di una crisi grave e persistente, emersa già nel 2021 e tuttora irrisolta. A fronte dell’aumento delle domande di protezione internazionale, ai livelli più elevati dell’ultimo decennio, la capacità del sistema si è rivelata strutturalmente insufficiente, con migliaia di persone lasciate senza alloggio e costrette a vivere in strada per periodi prolungati, anche durante i mesi invernali. La crisi, inizialmente circoscritta a una platea limitata di richiedenti (prevalentemente giovani uomini soli), si è progressivamente estesa anche a famiglie e persone vulnerabili, dando luogo a una situazione diffusa di homelessness e a un contenzioso massiccio dinanzi ai giudici nazionali, le cui decisioni sono rimaste in larga parte ineseguite (Amnesty International Public Statement, Belgium: urgent action needed to end human rights violations against asylum seekers; Amnesty International, Belgium: Unhoused and unheard – How Belgium’s persistent failure to provide reception violates asylum seekers’ rights; EUAA, Operational plan 2025-2026 agreed by the European Union Agency for Asylum and Belgium). La gravità del fenomeno è stata evidenziata anche dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nell’ambito della supervisione dell’esecuzione della sentenza Camara v. Belgium (CM/Notes/1537/H46-6). In tale contesto, il Comitato ha qualificato la situazione come una “systemic failure” delle autorità belghe nell’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, confermando il carattere strutturale della crisi.
Parallelamente, il contesto normativo e politico appare caratterizzato da un progressivo irrigidimento delle politiche migratorie. Nel corso del 2025, il governo federale ha avviato una profonda revisione della normativa in materia di asilo e immigrazione, culminata nell’adozione della legge del 14 luglio 2025 di modifica della disciplina sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Le riforme, presentate come la “più severa politica migratoria mai adottata” in Belgio, hanno introdotto, tra l’altro, restrizioni all’accesso alle condizioni materiali di accoglienza per alcune categorie di richiedenti, nonché un significativo irrigidimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare, incluso un periodo di attesa di due anni e requisiti economici più stringenti. Nel febbraio 2026, la Corte costituzionale belga ha sospeso in via cautelare alcune di tali misure, ritenendole potenzialmente incompatibili con il diritto dell’Unione europea e rinviando questioni interpretative alla Corte di giustizia (Arrêt n° 23/2026 du 26 février 2026; Arrest nr. 24/2026 van 26 februari 2026). Nonostante ciò, la crisi dell’accoglienza continua a persistere, mentre il dibattito politico resta fortemente polarizzato.
È in questo contesto, particolarmente paradossale per uno Stato membro dell’Unione europea situato al centro dell’Europa e sede delle istituzioni europee, che si inserisce la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 9 aprile 2026 nel caso M.V. and Others v. Belgium, con cui viene accertata all’unanimità la violazione degli articoli 3, 6 § 1 e 34 CEDU.
2. Il caso riguarda quattro richiedenti protezione internazionale che, pur avendo regolarmente presentato domanda di asilo, sono rimasti privi di alloggio e assistenza materiale per periodi estremamente lunghi, fino a oltre trecento giorni, vivendo per le strade di Bruxelles, senza accesso a servizi igienici, risorse economiche o mezzi di sussistenza. Tale situazione si è protratta nonostante l’esistenza di decisioni giudiziarie interne definitive e vincolanti che imponevano alle autorità competenti di fornire loro accoglienza, nonché di misure provvisorie adottate dalla stessa Corte ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte EDU.
Nel valutare la sussistenza di una violazione dell’articolo 3 CEDU, la Corte ribadisce che gli Stati sono tenuti a garantire condizioni di vita dignitose ai richiedenti asilo in situazione di estrema vulnerabilità. Pur precisando che la violazione dell’articolo 3 CEDU non può derivare automaticamente dalla sola inosservanza del diritto interno, la Corte procede a una valutazione concreta delle condizioni di vita dei ricorrenti, ritenendo credibili le loro allegazioni anche alla luce della situazione generale accertata (parr. 101-105). Sottolinea quindi che, non avendo adempiuto al loro obbligo legale di fornire alloggio e assistenza materiale, le autorità belghe devono essere ritenute responsabili delle condizioni in cui i ricorrenti si sono trovati per mesi, anche durante l’inverno, vivendo in strada senza risorse, senza accesso a servizi igienici e nell’impossibilità di soddisfare i bisogni essenziali (par. 108). La gravità di tali condizioni, unita all’assenza di una risposta adeguata da parte delle autorità nonostante le ripetute sollecitazioni, integra pertanto un trattamento degradante lesivo della dignità umana.
Particolarmente significativo è il riferimento, seppur implicito, al diritto dell’Unione europea. La Corte ricorda infatti che, sebbene la Convenzione non consacri un diritto generale all’alloggio (par. 93), l’obbligo di garantire condizioni materiali di accoglienza adeguate discende dal diritto interno che attua il diritto dell’Unione europea, in particolare dalla Direttiva 2013/33/EU (par. 94). La pronuncia si colloca così in una linea di convergenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha più volte ribadito la necessità di assicurare ai richiedenti asilo un livello di vita conforme alla dignità umana, anche in contesti di particolare pressione sui sistemi di accoglienza nazionali (si vedano, tra le altre, Saciri, C-79/13 e Haqbin C-233/18). Il richiamo alla normativa nazionale di attuazione del diritto dell’Unione assume così una funzione non meramente contestuale, ma contribuisce a definire il contenuto concreto degli obblighi positivi derivanti dall’articolo 3 CEDU.
Accanto alla violazione dell’articolo 3, la Corte accerta anche la violazione dell’articolo 6 § 1 CEDU, sotto il profilo della mancata esecuzione di decisioni giudiziarie definitive. La pronuncia evidenzia così come la crisi del sistema di accoglienza non si traduca soltanto in una violazione sostanziale dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, ma assuma anche una dimensione sistemica, incidendo sull’effettività della tutela giurisdizionale e sulla capacità dello Stato di garantire esecuzione alle decisioni giudiziarie adottate a protezione dei diritti fondamentali. Pur riconoscendo le difficoltà legate alla gestione dei flussi migratori, la Corte ribadisce che tali circostanze non possono giustificare il mancato rispetto dell’obbligo di esecuzione delle decisioni giudiziarie, in quanto elemento essenziale del diritto a un equo processo (par. 122). Essa conclude pertanto che il ritardo nell’esecuzione, unitamente al mancato pagamento delle penalità previste, non può essere considerato ragionevole e integra una violazione dell’articolo 6 § 1 (parr. 124-126).
Infine, con riferimento all’articolo 34 CEDU, la Corte rileva che le misure provvisorie adottate ai sensi dell’art. 39, che imponevano alle autorità belghe di fornire immediatamente alloggio e assistenza materiale ai ricorrenti, sono state eseguite con ritardi significativi, fino a oltre otto mesi dalla loro adozione (par. 134). Pur riconoscendo le difficoltà connesse alla gestione dei flussi migratori, la Corte sottolinea che lo Stato era tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per conformarsi tempestivamente a tali misure, cosa che non è avvenuta (parr. 135-138). Il ritardo nell’esecuzione, in assenza di giustificazioni specifiche e a fronte di obblighi già sanciti da decisioni giudiziarie interne, integra pertanto una violazione dell’articolo 34 CEDU.
3. La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza inaugurata da Camara v. Belgium, sviluppandone ulteriormente la portata sul piano sostanziale e sistemico. In Camara, infatti, la Corte aveva già riconosciuto il carattere strutturale della crisi del sistema di accoglienza belga e accertato la violazione degli articoli 6 § 1 e 34 CEDU, evidenziando la “carenza sistemica” delle autorità belghe nell’esecuzione delle decisioni giudiziarie relative all’accoglienza dei richiedenti asilo. Tuttavia, la Corte non era entrata nel merito della lamentata violazione dell’articolo 3 CEDU, ritenendo irricevibili tali doglianze per il mancato previo esaurimento dei rimedi interni. La Corte aveva infatti ritenuto che il ricorrente, una volta cessata la situazione di homelessness, avrebbe dovuto promuovere un’azione risarcitoria dinanzi ai giudici nazionali per il periodo trascorso senza accoglienza (parr. 130-136).
In M.V. and Others v. Belgium, invece, la Corte procede a un pieno accertamento della violazione dell’articolo 3 CEDU, qualificando espressamente le condizioni di vita dei ricorrenti come trattamento degradante lesivo della dignità umana. La pronuncia assume pertanto una portata ulteriore rispetto a Camara: la Corte non si limita a censurare la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie relative all’accoglienza dei richiedenti asilo, ma consolida sul piano sostanziale la qualificazione delle condizioni materiali di accoglienza come trattamento degradante ai sensi dell’articolo 3 CEDU, in presenza di violazioni reiterate, protratte nel tempo e riconducibili a carenze strutturali del sistema nazionale di accoglienza.
Se in Camara la crisi dell’accoglienza emergeva principalmente come problema di mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie, in M.V. and Others essa viene pienamente qualificata anche come violazione sostanziale dell’articolo 3 CEDU, segnando un ulteriore consolidamento della giurisprudenza della Corte rispetto agli obblighi positivi gravanti sugli Stati in materia di condizioni materiali di accoglienza.
La reiterazione delle violazioni già accertate nel 2023 suggerisce inoltre che il problema non abbia natura contingente, ma strutturale, e che le misure adottate dalle autorità belghe non siano state finora sufficienti a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto interno, dalla Convenzione e, indirettamente, dal diritto dell’Unione europea.
La pronuncia si presta pertanto a una lettura più ampia, che va oltre il caso concreto. Essa conferma che le difficoltà legate alla gestione dei flussi migratori non possono giustificare il mancato rispetto degli obblighi fondamentali in materia di diritti umani e di tutela giurisdizionale. In questo senso, la crisi dell’accoglienza in Belgio appare sempre più strettamente intrecciata a una crisi dell’effettività della tutela giurisdizionale e, più in generale, dello Stato di diritto, nella misura in cui lo Stato si dimostra incapace – o riluttante – a dare esecuzione a decisioni giudiziarie definitive volte a garantire diritti fondamentali. Come osservato anche in dottrina, la vicenda belga evidenzia una progressiva “normalizzazione” della mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, tale da incidere sul principio di legalità e sul carattere effettivo delle garanzie giurisdizionali (Isma Belaïd). La reiterazione delle violazioni accertate dalla Corte EDU, unitamente al persistente mancato rispetto delle decisioni dei giudici nazionali e delle misure provvisorie adottate ai sensi dell’articolo 39, evidenzia infatti non solo carenze materiali del sistema di accoglienza, ma anche una più ampia difficoltà dell’ordinamento nel garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda il rapporto tra obblighi convenzionali e diritto dell’Unione europea. Pur senza sviluppare un esplicito dialogo con la Corte di giustizia, la Corte EDU fonda parte della propria argomentazione sul fatto che l’obbligo di garantire condizioni materiali di accoglienza discende dalla normativa nazionale di attuazione del diritto UE. Ciò conferma una tendenza ormai consolidata, in base alla quale gli standard elaborati nei due sistemi giurisdizionali tendono a convergere attorno al principio della dignità umana quale nucleo essenziale della protezione dei richiedenti asilo. In questo senso, la sentenza si colloca in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia che, anche in situazioni di pressione sui sistemi nazionali, ha escluso la possibilità per gli Stati membri di sottrarsi agli obblighi minimi di accoglienza.
La vicenda solleva inoltre interrogativi rilevanti sul piano dell’effettività dei meccanismi di controllo propri dell’ordinamento dell’Unione europea. Le violazioni accertate dalla Corte EDU si collocano infatti sullo sfondo di una persistente inosservanza degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2013/33/EU, ormai ampiamente documentata dalla giurisprudenza nazionale, dagli organi del Consiglio d’Europa e dalla società civile. In tale prospettiva, il caso belga sembra evidenziare non soltanto una crisi del sistema nazionale di accoglienza, ma anche un problema di effettività del diritto dell’Unione e dei relativi meccanismi di enforcement. La persistenza delle violazioni induce infatti a interrogarsi sul ruolo della Commissione europea e sull’eventuale ricorso agli strumenti previsti dall’articolo 258 TFUE rispetto a violazioni sistemiche e protratte nel tempo degli standard minimi di accoglienza. La vicenda appare tanto più significativa se si considera che le violazioni accertate riguardano uno Stato membro fondatore dell’Unione e sede delle istituzioni europee. In tale prospettiva, il caso belga sembra mettere in discussione non soltanto l’effettività degli standard europei di accoglienza, ma anche la capacità dei meccanismi dell’Unione di reagire a violazioni strutturali e persistenti del diritto UE in materia di asilo.
In definitiva, la sentenza M.V. and Others rappresenta un ulteriore tassello in una linea giurisprudenziale che tende a rafforzare gli standard europei di tutela dei richiedenti asilo, riaffermando che la dignità umana e il rispetto delle decisioni giudiziarie non ammettono deroghe, neppure in contesti di crisi. La sentenza conferma così che la dignità umana e il rispetto delle decisioni giudiziarie costituiscono limiti invalicabili, anche in contesti di forte pressione migratoria. Resta tuttavia aperta la questione dell’effettività dei meccanismi europei di tutela e di enforcement rispetto a violazioni strutturali e reiterate degli standard comuni in materia di accoglienza.


