La Corte di giustizia e il diritto di visita dei nonni: sentenza Valcheva c. Babanarakis

Nell’ambito della tutela delle relazioni familiari fra adulti e minori per lungo tempo l’interesse è sembrato soffermarsi unicamente sul rapporto fra genitori e figli. Solo recentemente (quanto meno in Europa: per la situazione negli Stati Uniti si veda l’American Grandparents Association) è emersa la necessità di garantire un adeguato livello di tutela anche a quelle relazioni che il minore ha con gli ascendenti dei propri genitori, che tanto supporto spesso offrono alle famiglie nella realtà odierna.

La Corte europea dei diritti dell’uomo dopo aver affermato già nel 1998 l’applicazione dell’art. 8 della CEDU sulla tutela della vita familiare anche ai rapporti con i nonni (sentenza Bronda c. Italia) è giunta ad affermare, da ultimo con la sentenza del 20 gennaio 2015 nella causa Manuello e Nevi c. Italia, una quasi parificazione fra il diritto del genitore e quello degli ascendenti, condannando l’Italia per la mancata protratta concessione del diritti di visita ai nonni e ciò senza neanche la necessità di usare come parametro il superiore interesse del minore bensì come valutazione autonoma del diritto degli avi. Secondo la Corte di Strasburgo il diritto al rispetto della vita privata e familiare comprende anche la necessità di assicurare ai nonni la possibilità di avere una relazione stabile con i nipoti e ciò mediante azioni positive che consentano di attuare tempestivamente i provvedimenti giudiziari adottati a tal fine.

D’altronde anche il nostro ordinamento nazionale, a seguito della riforma dello status di figlio (d.L.vo 28 dicembre 2013 n. 154) ha previsto all’art. 337 -ter del codice civile che il figlio minore, anche a seguito della crisi matrimoniale, abbia il diritto di “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” dando ai sensi dell’art. 317 bis la legittimazione in capo ai nonni ad agire in giudizio per vedere tutelato il proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

Mentre la giurisprudenza italiana non ha ancora trovato un orientamento costante su questo punto (in senso estensivo, pur ritenendo l’interesse dei nonni subordinato e funzionale rispetto al preminente interesse del minore cfr. Corte di cassazione 19.1.2015 n. 752 con commento di F. Lume in questione giustizia.it e Corte Appello di Venezia 24.12.2015 con commento di V. Mazzotta in Persona e danno; in senso ancora più restrittivo v. Tribunale minorenni di Venezia 7.11.2016 con commento di E. Foligno in Persona e danno) la Corte di giustizia dell’Unione europea si è trovata per la prima volta ad affrontare tale tema con la sentenza del 31 maggio 2018 nella causa C-335/17 nella quale è stata richiesta in via interpretativa di pronunciarsi circa l’applicazione del regolamento 2201/2003 al diritto di visita dei nonni nei confronti del nipote.

Il caso nasce da una controversia nazionale relativa a un minore, figlio di una coppia divorziata greco – bulgara, che a seguito della crisi familiare era andato a vivere in Grecia col padre rendendo così difficoltoso per la nonna materna, bulgara, poter intrattenere con lui rapporti. La nonna si rivolge conseguentemente al giudice bulgaro per chiedere allo stesso di stabilire le modalità di esercizio del suo diritto di visita al nipote (modalità che non erano state considerate dal giudice greco che si era pronunciato solo in relazione alla madre). Se la Corte riafferma la competenza del giudice greco, luogo di residenza abituale del minore, lo fa sottolineando anche, come già detto dall’Avvocato generale nelle relative conclusioni, la necessità di applicare il regolamento 2201/2003 anche tutte le volte che si discuta del diritto di visita dei nonni, e quindi non solo per i genitori.

In effetti l’art. 2 punto 10 del reg. 2201/2003 non fornisce indicazioni su chi siano i soggetti beneficiari del diritto di visita ma la sua lettura congiuntamente ai lavori preparatori – COM (2001) 166 def e al testo (ratificato da soli quattro Stati membri ) di Convenzione europea sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli – porta a concludere nel senso di ritenere la materia “responsabilità genitoriale” come comprendente tutte le decisioni attinenti all’affidamento e al diritto di visita, senza che abbia rilievo la qualifica del beneficiario quale genitore o altra persona avente un diverso legame (familiare) con il minore. D’altronde una soluzione diversa rischierebbe di pregiudicare l’efficacia del regolamento attribuendo competenza a pronunciarsi in materia anche ad autorità giurisdizionali diverse, con il conseguente rischio di conflitti di giudicati.

Nel superiore interesse del minore, da sempre il faro illuminante del percorso verso la maggiore età, rientra quindi non solo il diritto del fanciullo a mantenere rapporti con entrambi i genitori ma anche quello a tenere rapporti con altri membri del nucleo familiare, in primis proprio con i nonni “fonte essenziale di stabilità per i minori”, ma anche, come sottolineato dall’Avvocato generale Szpunar nelle sue conclusioni (punti 32 e 74), con tutti gli altri soggetti rientranti nelle nuove strutture familiari diversificate: zii e zie, fratellastri, ex coniugi o partner del genitore ma anche genitori degli stessi che, a prescindere dall’assenza di un legame di sangue, ben potrebbero avere acquisito un solido legame affettivo con il minore anche più forte di quello dei familiari “biologici”.

Resta solo da vedere se questa pluralità di riferimenti esterni, pur contribuendo alla costruzione dell’identità del minore, possa veramente essere considerato essenziale per la tutela del superiore interesse dello stesso. Ai sistemi legislativi nazionali spetterà il compito di delineare l’estensione di tali categorie di aventi diritto in quanto, vale la pena ricordarlo, il diritto dell’Unione europea si occupa del problema in esame solo sotto il profilo del diritto internazionale processuale lasciando al diritto internazionale privato, e quindi agli ordinamenti interni, le risposte di merito.


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