La certificazione della sentenza contumaciale come titolo esecutivo europeo

1. La rilettura in una prospettiva europea di tradizionali istituti di diritto processuale non rappresenta certo un fenomeno nuovo. Il dialogo tra procedure interne e strumenti europei, infatti, induce necessariamente un confronto tra sistemi e comporta la verifica, dal punto di vista del diritto dell’Unione, della sua permeabilità acritica a nozioni di derivazione interna, ovvero della loro rielaborazione in una chiave autonoma e sovranazionale.

Tale fenomeno è avvenuto, in particolare, ma non solo, in relazione agli strumenti normativi europei che hanno inteso operare direttamente un coordinamento tra l’esercizio delle funzioni giurisdizionali degli Stati membri, quali la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e i regolamenti che la hanno sostituita: il regolamento 44/2001 del 22 dicembre 2000 ed il regolamento 1215/2012 del 12 dicembre 2012. Si pensi alla nozione di “identità di cause”, rilevante ai fini dei meccanismi di litispendenza, che si è ritenuta necessariamente da valutare secondo criteri più ampi di quelli abitualmente impiegati nelle tradizioni giuridiche di molti Stati membri (Gubisch Maschinenfabrik KG c. Palumbo; Overseas Union Insurance Limited e altri c. New Hampshire Insurance Company; The owners of the cargo lately laden on board the ship “Tatry” c. The owners of the ship “Maciej Rataj”; Gasser GmbH c. MISAT Srl; Mærsk Olie & Gas A/S c. Firma M. de Haan en W. de Boer). Oppure alla nozione di “cosa giudicata” ed alla sua estensione alla motivazione della decisione (Gothaer Allgemeine Versicherung AG e altri c. Samskip GmbH) o ai suoi rapporti con il diritto dell’Unione europea (Impresa Pizzarotti & C. Spa c. Comune di Bari e altri).

Tale rilettura si è confermata di recente nella sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2016, causa C-511/14, Pebros Servizi Srl c. Aston Martin Lagonda Ltd, in relazione agli effetti della contumacia sulla qualificazione come “contestato” o “non contestato” del credito azionato in giudizio, ossia sulla questione (di sapore antico) se la contumacia possa essere ritenuta come sorta di ficta confessio ai fini dell’art. 3.1 del regolamento n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. In tale pronuncia la Corte è tornata ad occuparsi del regolamento 805/2004, già oggetto delle sentenze G. c. de Visser, Vapenik c. Thurner e Imtech Marine Belgium NV c. Radio Hellenic SA.

2. In estrema sintesi: il regolamento 805/2004 si è mosso nel solco della tradizione degli strumenti europei di circolazione delle decisioni tra gli Stati membri, segnando un’evoluzione di notevole rilievo delle soluzioni da questi offerte, in vista della piena attuazione del principio del mutuo riconoscimento. Ponendo in essere un meccanismo di circolazione delle decisioni nazionali relative a crediti non contestati, fondato sulla messa in opera di una specifica procedura di controllo nello Stato di origine, il regolamento ha eliminato non solo ogni “procedura intermedia” di controllo nello Stato di esecuzione (soluzione oggi affermata sul piano più generale anche dal regolamento 1215/2012), ma anche ogni possibilità di opponibilità di specifici motivi di diniego della eseguibilità in questo secondo Stato (anche “a valle” delle procedure di concreta esecuzione in questo previste).

In tale quadro, presupposto essenziale per l’ammissione della decisione resa dal giudice di uno Stato membro alla libera circolazione, senza exequatur, in tutti gli Stati membri è la sua certificazione come titolo esecutivo europeo nello Stato del giudice che la ha pronunciata: il riconoscimento del diritto processuale di agire in via esecutiva è compiuto dal giudice di origine, la cui cognizione comprende anche la costituzione del diritto di procedere ad esecuzione forzata e la correlativa soggezione del debitore; la certificazione nello Stato di formazione del titolo, nel quale ogni contestazione deve essere formulata, preclude poi ogni possibilità di opposizione negli altri Stati membri. Viene dunque valorizzata l’equivalenza/fungibilità nello spazio giudiziario europeo dell’esercizio della giurisdizione civile da parte dei vari Stati membri, in quanto fondata su principi fondamentali, attinenti alla tutela dei diritti dell’uomo, condivisi, derivanti da tradizioni costituzionali comuni, ovvero basata su regole procedurali tra loro compatibili o integrate dagli standard minimi di tutela previsti dal regolamento. Su quella base, il titolo esecutivo europeo attribuisce al creditore il diritto a procedere ad esecuzione forzata in ogni Stato membro, senza che sia necessario alcun controllo, da parte del giudice dell’esecuzione, circa l’esistenza di quel diritto: in ogni Stato membro il potere di mettere in opera il processo di esecuzione costituisce oggetto di un diritto processuale del creditore che ha ottenuto la certificazione di una decisione (o di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico) quale titolo esecutivo europeo.

Tra le condizioni alle quali la certificazione di una decisione è subordinata è (oltre all’esistenza nello Stato di origine di norme procedurali uniformi minime, ad esempio in tema di notificazione e di impugnazione, volte a garantire il rispetto del diritto a un equo processo) la circostanza che il credito sul quale essa è intervenuta sia “non contestato”.

Il regolamento si applica infatti principalmente alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici aventi ad oggetto crediti non contestati. E un credito può dirsi non contestato (secondo quanto previsto dall’art. 3.1, letto congiuntamente ai considerando 5 e 6 del regolamento) in tutte le situazioni in cui il creditore ha ottenuto contro il debitore una decisione giudiziaria che abbia accertato l’assenza di contestazione da parte del debitore in ordine alla entità o alla natura del debito, o un documento avente efficacia esecutiva che richieda l’esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico. Ed infatti l’assenza di contestazione da parte del debitore può assumere sia la forma positiva dell’espresso riconoscimento (giudiziale come stragiudiziale, ma in questo secondo caso solo se contenuto in un atto pubblico), sia la forma tacita della mancata contestazione in corso di causa, nelle forme previste dal diritto processuale del giudice adito, o della mancata comparizione in un’udienza del debitore, che pure abbia inizialmente contestato il credito, o della mancata osservanza dell’invito di un giudice a notificare l’intenzione di difendere la propria causa per iscritto.

3. La questione oggetto della pronuncia del 16 giugno 2016 è stata posta alla Corte dal Tribunale di Bologna nell’ambito di un procedimento avviato dalla Pebros, società con sede in Italia, al fine di ottenere la certificazione quale titolo esecutivo europeo di una sentenza definitiva, emessa in contumacia, nei confronti di Aston Martin, società con sede nel Regno Unito.

La questione che si poneva di fronte al giudice rimettente era se una condanna emessa in contumacia potesse essere equiparata ad una condanna per credito non contestato ai sensi del regolamento 805/2004. A tal riguardo, il Tribunale di Bologna, nel rimettere la questione alla Corte, ha prospettato due possibili soluzioni interpretative, chiedendo quale dovesse essere adottata: definire la nozione di “non contestazione” secondo il diritto nazionale e dunque escludere che la contumacia possa comportare una “non contestazione” se il diritto interno non consente tale conclusione; oppure definire la nozione di “non contestazione” in via autonoma secondo il diritto europeo, ricomprendendo in essa anche la contumacia. Si noti che prima soluzione avrebbe comportato l’esclusione delle sentenze contumaciali italiane dalla sfera di applicazione del regolamento 805/2004, atteso che in diritto italiano la contumacia non implica alcuna valutazione sfavorevole alla parte: costituirsi in giudizio è un onere, ma è anche una facoltà (S. Satta, C. Punzi, Diritto processuale civile, 13 ed., Padova, 2000, p. 390 ss.), tanto che non può riportarsi la mancata costituzione a quel contegno della parte dal quale possono trarsi elementi di prova si sensi dell’art. 116 c.p.c. (giurisprudenza costante: Cass., 28 gennaio 1982 n. 560; 11 aprile 1985 n. 2410; 9 dicembre 1994 n. 10554). La contumacia del convenuto, dunque, non comporta né il riconoscimento del debito né l’accoglimento della domanda, poiché il giudice è comunque tenuto a valutare le pretese dell’attore secondo le ordinarie regole probatorie. Dunque, sebbene nell’assenza del convenuto del processo il credito non venga di fatto contestato, non può ritenersi che della contumacia del debitore derivi l’accertamento del credito.

La pronuncia della Corte in risposta a siffatta questione presenta un interesse sotto almeno due profili.

4. Un primo profilo attiene ad un aspetto “funzionale” e riguarda il carattere dell’attività di certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo. Infatti, nell’esaminare la questione della ricevibilità della domanda pregiudiziale (punti 23-30 della motivazione), la Corte rileva che il procedimento che sfocia nella certificazione come titolo esecutivo europeo di una decisione giudiziaria richiede un esame giurisdizionale delle condizioni previste dal regolamento 805/2004, tra l’altro al fine di valutare le norme minime volte a garantire il rispetto dei diritti della difesa del debitore. In particolare, il controllo che il giudice deve effettuare sulla regolarità del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione oggetto di certificazione non ha natura diversa dalle verifiche di carattere giurisdizionale che il giudice è chiamato ad effettuare prima di emettere la propria decisione giudiziaria in altri procedimenti. Inoltre al giudice è richiesto un controllo anche della esecutività della decisione e della natura del credito.

Il procedimento di certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo appare dunque essere, dal punto di vista funzionale, la fase ultima del procedimento giudiziario che lo ha preceduto, non distinta da esso e necessaria per garantire la sua piena efficacia e consentire al creditore di procedere al recupero del credito.

Con tale soluzione, la Corte si pone sulla scia della pronuncia resa nella causa Imtech (17 dicembre 2015, cit.), in cui si è sottolineato che la certificazione è un provvedimento di natura giurisdizionale e pertanto riservato al giudice, e che occorre distinguere tra la certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo propriamente detta e l’atto formale di rilascio del certificato ed in particolare del modello contemplato dall’art. 9 del regolamento. Tale atto, successivo alla decisione di certificazione, non deve necessariamente essere compiuto dal giudice, ma può essere affidato al cancelliere. E tale soluzione, si noti, era già stata anticipata dal giudice italiano, tanto che nell’ordinanza del 23 aprile 2008 (in Riv. dir. int. priv. proc., 2009, p. 741 ss.) il Tribunale di Milano aveva sottolineato come il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non si risolve in una mera certificazione amministrativa, ma costituisce esercizio di attività giurisdizionale (e pertanto aveva revocato un certificato emesso dalla cancelleria del Tribunale).

5. Il secondo profilo attiene direttamente al merito della questione pregiudiziale posta dal Tribunale di Bologna: la Corte scioglie il dubbio prospettato dal giudice rimettente, sottolineando che le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera non contestato, ai sensi dell’art. 3.1, secondo comma del regolamento 805/2004, devono determinarsi in modo autonomo, sulla base del regolamento stesso (punti 35-45 della motivazione). In sostanza, la Corte conferma che un credito può considerarsi non contestato, in particolare ai sensi dell’art. 3.1, secondo comma lett. b e ai fini della certificabilità della decisione su di esso intervenuta, se il debitore non agisce per opporsi alla pretesa su di esso fondata, non osservando l’invito di un giudice a notificare per iscritto l’intenzione di difendere la propria causa o non comparendo in udienza: dunque, l’assenza dal processo comporta “non contestazione” del credito e la certificabilità come titolo esecutivo europeo della decisione ad esso relativa.

A tale conclusione la Corte arriva, sul piano del metodo interpretativo, richiamando la propria “costante” giurisprudenza (ex plurimis, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd c. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, punto 25; Budějovický Budvar c. Anheuser-Busch Inc., punto 29), secondo la quale dalla necessità di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione e il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata devono essere oggetto nell’intera Unione europea di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione. Dunque, poiché il regolamento non definisce la nozione di credito non contestato mediante il rinvio alla normativa degli Stati membri, essa è una nozione autonoma di diritto dell’Unione. Tale dato risulterebbe da una lettura dell’art. 3 del regolamento alla luce del considerando 5, il quale stabilisce che la nozione di credito non contestato dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell’assenza accertata di contestazione da parte del debitore, ha ottenuto una decisione giudiziaria contro quel debitore, e ciò a prescindere da ulteriori riferimenti al diritto nazionale quanto alla individuazione degli elementi costitutivi della nozione di credito non contestato: i riferimenti fatti dall’art. 3.1 del regolamento, dunque, riguardano solo elementi specifici della sua applicazione, ossia le modalità procedurali specifiche con le quali il debitore può opporsi efficacemente al credito, contestandolo.

Quanto poi alla valutazione come “non contestato” di un credito accertato in seguito a giudizio contumaciale, la Corte, a sostegno della conclusione offerta, valorizza l’art. 3.1 secondo comma lett. b, quale illustrato dal considerando 6 del regolamento 805/2004, a mente del quale l’assenza di contestazione da parte del creditore può derivare dalla mancata comparizione in un’udienza davanti al giudice.

Dunque, la Corte arriva ad una conclusione che consente di ricondurre la nostra sentenza resa in contumacia all’ambito di applicazione del regolamento 805/2004. Il giudice italiano, subordinatamente alla verifica di tutte le altre condizioni stabilite dal regolamento potrà certificarla come titolo esecutivo europeo, e come tale questa sarà ammessa alla circolazione, senza necessità di exequatur – o comunque di verifica del rispetto di specificare condizioni di eseguibilità – in ogni altro Stato membro. Essa potrà essere eseguita sottraendosi anche al controllo dell’ordine pubblico nello Stato straniero.

6. La pronuncia della Corte nel caso Pebros merita alcune osservazioni, ancorché assai sintetiche.

In primo luogo, deve essere rilevato che i principi in essa enunciati erano già in qualche modo insiti nella sentenza de Visser (15 marzo 2012, cit.) della stessa Corte. In quel caso, infatti, la Corte aveva affrontato, tra l’altro, il tema della certificabilità come titolo esecutivo europeo di una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui domicilio non sia noto (punti 61-68). Nel rispondere al quesito pregiudiziale, la Corte dunque aveva già sottolineato come la sentenza contumaciale fosse da annoverarsi tra i titoli esecutivi atti ad essere certificati come titolo esecutivo europeo, ancorché non potesse poi, in concreto, essere certificata come titolo esecutivo europeo la pronuncia pronunciata in contumacia quando fosse risultato impossibile identificare il domicilio del convenuto anche ai fini della notifica. La sentenza Pebros, dunque, sviluppa l’assunto già presente nella giurisprudenza della Corte, per dargli un più sicuro fondamento.

Il secondo rilievo attiene proprio a quel fondamento, poiché la soluzione adottata dalla Corte appare essere proprio il risultato di una scelta da essa effettuata, che è rimasta in qualche modo senza spiegazione.

L’art. 3.1, secondo comma del regolamento 805/2004, infatti, nell’indicare i casi in cui un credito può ritenersi “tacitamente” non contestato, menziona sia quello del debitore che “non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine” (lett. b), sia quello del debitore che “non è comparso o non si è fatto rappresentare in un’udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d’origine” (lett. c). La differenza tra le due disposizioni è evidente: mentre nel primo caso appare giustificata la “svalutazione” del ruolo del diritto interno a mero veicolo attraverso il quale può esprimersi la contestazione in giudizio di un credito, nel secondo caso (contrariamente a quanto frettolosamente notato dalla Corte) il riferimento al diritto interno appare costituire vero e proprio rinvio ad esso per la qualificazione della mancata comparizione quale ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore.

In tale quadro, la Corte nella sentenza Pebros si affida all’art. 3.1, secondo comma lett. b per sottrarre al diritto interno ogni ruolo ai fini della valutazione circa l’effetto della contumacia sulla contestazione o non contestazione del credito. Ma tale scelta non appare del tutto giustificata (e comunque resta tale in assenza di ulteriori illustrazioni), se non in una prospettiva “sistematica” e “teleologica”, ossia garantire la certificabilità del titolo tutte le volte che di fatto non ci sia una contestazione del credito, ancorché da siffatta circostanza non derivi in diritto l’accertamento del credito stesso. Ciò soprattutto atteso il tenore letterale dell’art. 3.1, secondo comma lett. c, il quale appare più propriamente riguardare il caso dell’assenza del debitore dal processo, per subordinarne però gli effetti quanto alla contestazione o meno del credito alle previsioni del diritto interno.

Si noti, peraltro, che la elaborazione di una nozione autonoma di “credito non contestato” per tutti i casi menzionati dall’art. 3.1, secondo comma del regolamento 805/2004 non appare nemmeno necessaria, poiché comunque il prodotto “certificato” (relativo ad un credito non contestato, comunque definito) è un titolo esecutivo di origine e natura nazionale, come tale intrinsecamente connotato da caratteristiche segnate dal diritto processuale domestico. Ed inoltre la certificazione nello Stato di origine rende comunque possibile un’adeguata revisione delle caratteristiche del diritto interno che incidano sulla certificabilità dell’atto.

Il terzo, e ultimo, profilo segnala l’opportunità di una specifica attenzione, che il giudice nazionale deve dedicare alla certificabilità come titolo esecutivo europeo di una sentenza contumaciale, e ciò soprattutto per il “combinato disposto” dei principi enunciati nella sentenza Pebros con quelli affermati nella sentenza Trade Agency Ltd c. Seramico Investments Ltd, in cui pure si è considerata la circolazione intra-comunitaria di sentenze contumaciali.

In quel caso il giudice del rinvio (una corte lettone) aveva chiesto alla Corte se l’articolo 34 punto 1 del regolamento 44/2001, al quale fa rinvio l’articolo 45.1 del medesimo, consenta al giudice dello Stato membro richiesto di rifiutare, in forza della clausola relativa all’ordine pubblico, l’esecuzione di una decisione giudiziaria emessa in contumacia e che dirime la controversia nel merito, ma che non esamina né l’oggetto né il fondamento del ricorso ed è priva di qualsiasi argomento sulla fondatezza di quest’ultimo, per il fatto che essa viola il diritto del convenuto a un equo processo, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. E a tale quesito la Corte ha risposto che il rispetto del diritto a un equo processo impone che qualsivoglia decisione giudiziaria sia motivata, e ciò al fine di consentire al convenuto di comprendere le ragioni per le quali è stato condannato e di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva (punto 53), con la conseguenza che il giudice dello Stato membro richiesto può considerare, in linea di principio, che una decisione emessa in contumacia che non esamini l’oggetto, il fondamento, nonché la fondatezza del ricorso, costituisca una limitazione di un diritto fondamentale nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro (punto 54). Peraltro, la portata dell’obbligo di motivazione può variare a seconda della natura della decisione giudiziaria di cui trattasi, e dev’essere analizzata in relazione al procedimento considerato nel suo complesso e sulla base dell’insieme delle circostanze pertinenti, tenendo conto delle garanzie procedurali da cui tale decisione è contornata, al fine di verificare se queste ultime garantiscano agli interessati la possibilità di proporre ricorso contro detta decisione in maniera utile ed effettiva (punto 60).

Dalla combinazione dei principi Pebros e Trade Agency consegue, dunque, una situazione all’apparenza paradossale: da un lato, la pronuncia di una sentenza in contumacia, emessa senza esame di oggetto e fondamento della domanda giudiziale, può essere ritenuta contraria a un diritto fondamentale nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto ai sensi del regolamento 44/2001; dall’altro lato, la sentenza emessa in contumacia può essere certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine, e con ciò sottratta al controllo del rispetto dell’ordine pubblico in tutti gli altri Stati membri in base al regolamento 805/2004.

Tale apparente antinomia (ed assurda conseguenza) può essere superata solo considerando l’apparato complessivo di regole e procedure la cui disponibilità nello Stato di origine consente una effettiva tutela dei diritti del debitore, soprattutto a fronte di “contumacia involontaria”, ovvero che gli consentano di ottenere, se del caso anche al di là dei termini ordinari, la revisione della decisione contro di lui pronunciata. In altre parole, il sacrificio dei diritti del convenuto, privato anche della possibilità di far valere nello Stato di esecuzione la riserva dell’ordine pubblico, appare compensata nel sistema del regolamento sul titolo esecutivo europeo dalla necessaria presenza (come sottolineato dalla Corte nella sentenza Imtech del 2015, cit.) di un complesso di garanzie direttamente imposte dal diritto europeo, intese a far valere in quello Stato tutte le possibili difese del convenuto.

Ed anche in questo senso la conferma nella sentenza Pebros del carattere giurisdizionale del procedimento di certificazione appare significativa e benvenuta: le qualifiche di professionalità e competenza del giudice sono una garanzia della corretta valutazione dei presupposti ai quali la certificazione di una sentenza contumaciale come titolo esecutivo europeo è subordinata.


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