La Cassazione pone un freno ad un MAE emesso dalla Polonia: possibile incompatibilità della nuova legge sulla magistratura con il diritto ad un processo equo

Con la sentenza n. 15924/2020, la sesta sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio una decisione di esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Polonia, dando rilievo all’attuale situazione in essere nel Paese, per quanto concerne il rispetto dei principi fondanti lo stato di diritto. La Corte ha fatto applicazione della giurisprudenza europea in merito alla possibilità di sospendere la procedura di consegna di un soggetto arrestato in forza di un MAE, qualora questi corra il rischio, in caso di trasferimento, di essere sottoposto ad una violazione del proprio diritto al giusto processo (cfr. causa C-216/18 PPU, sentenza LM; per un esame completo della giurisprudenza europea in merito all’incompatibilità delle riforme dell’ordinamento giuridico polacco con lo stato di diritto, si veda: M. Aranci, I recenti interventi della Corte di giustizia a tutela della rule of law in relazione alla crisi polacca, in European Papers, Vol. 4, 2019, No 1 pp. 271-283, European Forum, Insight of 12 February 2019). In particolare, la Cassazione ha richiamato l’attenzione della corte d’appello sull’eventualità che la nuova legge polacca sulla magistratura, entrata in vigore nel febbraio 2020, possa determinare una violazione di valori fondamentali dell’Unione e, così, delegittimare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

1. Nel caso di specie, le autorità polacche avevano emanato una richiesta di MAE nei confronti di un loro concittadino, al fine di perseguirlo per aver commesso reati di associazione per delinquere, in relazione a reati fiscali e di riciclaggio, e la Corte d’appello di Venezia, con decisione adottata in camera di consiglio, aveva espresso parere positivo in merito all’esecuzione della consegna del cittadino polacco. Tuttavia, la Suprema Corte, intervenuta il 26 maggio 2020, ha accolto parzialmente il ricorso proposto avverso la pronuncia di primo grado, ravvisando la necessità di ulteriori apprezzamenti di fatto quanto ad alcuni elementi sopravvenuti. In particolare, la Cassazione ha identificato criticità in merito a due aspetti della decisione appellata: da un lato, rispetto alla verifica dei presupposti a fondamento della richiesta di consegna della persona ricercata, e, dall’altro, rispetto alla sussistenza di circostanze eccezionali tali da far dubitare del rispetto da parte della Polonia dei principi dello stato di diritto.

2. Quanto al primo aspetto, la legge attuativa della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Legge 22 aprile 2005, n. 69), disciplina, all’articolo 17, la decisione sulla richiesta di esecuzione del MAE, e, al quarto comma, stabilisce che «[i]n assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna». Secondo la giurisprudenza, il riferimento ai «gravi indizi di colpevolezza» implica che la corte d’appello debba verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente abbia considerato seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Cass. penale, sez. unite, 5 febbraio 2007, n. 4614/2007).

Nella pronuncia in esame, la Corte ha evidenziato come la verifica effettuata dal giudice di primo grado proprio in merito alla sussistenza di siffatti «gravi indizi di colpevolezza» non fosse conforme alla lettura dell’art. 17 della L. 69/2005 fornita dal giudice di legittimità. Secondo la Cassazione, per quanto la corte d’appello non sia chiamata ad esplicitare il significato e le implicazioni del materiale probatorio considerato ai fini della decisione sulla fondatezza del mandato, essa rimane comunque tenuta a dare “ragione” del provvedimento adottato, attraverso, ad esempio, «la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna» (in questi termini, Cass. penale, sez. VI, 23 settembre 2005, n. 37649). La corte d’appello di Venezia, di contro, per motivare il parere positivo sull’esecuzione del MAE, si era limitata ad un mero riferimento al fatto che le autorità polacche avessero ritenuto che il ricorrente “aveva commesso i reati di cui è stato accusato”, senza null’altro specificare. Pertanto, la Cassazione, considerando una simile valutazione carente da un punto di vista motivazionale, ha richiesto alla corte d’appello un nuovo esame sul punto.

3. Quanto al secondo profilo, è innanzitutto doveroso premettere che la decisione quadro sul MAE non contempla, di per sé, l’ipotesi del rifiuto di eseguire una richiesta di consegna in considerazione di una (sospetta) situazione di carenze sistemiche o generalizzate, riguardanti il rispetto del diritto ad un processo equo nello Stato membro emittente il mandato. È la Corte di giustizia ad essere intervenuta sul punto, proprio con riferimento alle riforme legislative polacche riguardanti l’indipendenza dei giudici nazionali. Il diritto all’equità del processo (articolo 47, co. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), infatti, presuppone garanzie d’indipendenza e d’imparzialità dell’organo giurisdizionale, concernenti, da un lato, la piena autonomia di quest’ultimo (non soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione e non sottoposto agli ordini o istruzioni da alcuna fonte), e, dall’altro, la sua equidistanza dalle parti della controversia e dai loro interessi, nonché il rispetto dell’oggettività e l’assenza di qualsiasi interesse nella soluzione della controversia. Nella causa C-216/18 PPU, sentenza LM, il giudice europeo ha riconosciuto il dovere dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso se, «alla luce della situazione personale di tale persona, nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanza di fatto poste alla base del mandato d’arresto europeo», vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna, detta persona corra il «rischio reale di violazione del contenuto essenziale del diritto fondamentale a un equo processo a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti il potere giudiziario di tale Stato membro, tali da compromettere l’indipendenza dei giudici di detto Stato» (punto 68). Un accertamento di simili “circostanze eccezionali” consentirebbe dunque di rifiutare la richiesta di esecuzione del mandato.

La Corte di giustizia ha altresì chiarito che siffatta valutazione debba essere strutturata in due fasi: in primo luogo, l’autorità preposta all’esecuzione deve verificare se, nello Stato membro emittente, le carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza dei giudici «siano idonee ad avere un impatto a livello dei giudici di tale Stato membro competenti a conoscere dei procedimenti cui sarà sottoposto il ricercato» (punto 74); soltanto in questo caso, passerà ad indagare, «alla luce delle specifiche preoccupazioni espresse dalla persona interessata e delle informazioni eventualmente fornite da quest’ultima, se esistano motivi seri e comprovati per ritenere che detta persona corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente» (punto 75).

La Cassazione, facendo applicazione del criterio valutativo enucleato nella sentenza LM, ha giudicato corretta l’impostazione seguita dalla pronuncia impugnata, che, sulla base delle allegazioni della parte, aveva escluso la sussistenza di un pericolo per il soggetto di essere sottoposto ad un processo in violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. La difesa del consegnando, infatti, era risultata carente sotto entrambi i profili probatori: da un lato, si era limitata a denunciare le carenze sistemiche dell’ordinamento polacco, senza dimostrare la concretezza del pericolo di un processo non equo; dall’altro, non aveva fornito elementi individualizzanti che facessero desumere la sua esposizione ad un siffatto pericolo.

Tuttavia, la Corte ha evidenziato come tale esame non avesse tenuto conto dell’evolversi della situazione giuridica polacca, che aveva visto alcuni sviluppi intervenuti in un momento successivo all’adozione della sentenza della Corte d’appello. In particolare, la Cassazione ha fatto riferimento all’introduzione di una legge sul potere giudiziario del 20 dicembre 2019, entrata in vigore il 14 febbraio 2020, che ha condotto la Commissione europea ad avviare una procedura d’infrazione, il 29 aprile 2020, per violazione del combinato disposto dell’art. 19, par. 1, TUE e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, che stabilisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale. Nella lettera di costituzione in mora, la Commissione ha contestato: l’ampliamento operato dalla nuova legge della nozione di reato disciplinare, che rischia di trasformare il regime disciplinare in un sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie; l’attribuzione alla nuova Camera di controllo straordinario e agli affari pubblici della Corte suprema della competenza esclusiva a pronunciarsi su questioni relative all’indipendenza giudiziaria, impedendo ai tribunali polacchi di adempiere al loro obbligo di applicare il diritto dell’UE o di richiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia; la previsione dell’obbligo per i giudici polacchi di diffondere dati della loro vita privata, che risulta incompatibile con il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, come garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

Pertanto, la Cassazione ha ritenuto che tali elementi rappresentassero fatti nuovi e rilevanti nell’ottica della valutazione di quelle “circostanze eccezionali” che potrebbero legittimare il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo, e ha giudicato che dovessero necessariamente essere sottoposti alla verifica dell’autorità competente per l’esame delle richieste di consegna. Dunque, ha rimesso alla corte d’appello un nuovo esame sul punto.

In ogni caso, attesa l’eccezionalità delle circostanze che possono dar luogo ad una simile decisione – in quanto misura che mette in discussione l’applicabilità del principio di riconoscimento e di fiducia reciproca tra gli Stati membri e, quindi, di un principio cardine alla base dei meccanismi di cooperazione giudiziaria –, la Suprema Corte non ha mancato di rammentare l’onere della difesa del consegnando di allegare elementi specifici e dettagliati, dai quali possa desumersi il concreto impatto negativo della normativa sopraggiunta sul procedimento penale avviato nei confronti del soggetto coinvolto.

 

 

 


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