Iscrizione nel casellario giudiziario di una sentenza di condanna pronunciata in un altro Stato membro: chiarimenti dalla Corte di giustizia

1. Introduzione

Originata da una questione interpretativa concernente l’ambito di applicazione della direttiva 2010/64/UE, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la causa C-25/15, Balogh ha offerto alla Corte di giustizia l’occasione di pronunciarsi sulla portata della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e della decisione 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. Trattasi di due fonti di diritto derivato (recentemente trasposte nell’ordinamento italiano con l’adozione dei decreti legislativi 12 maggio 2016 n. 74 e n. 75, sui quali v. in questa Rivista) mediante le quali l’Unione europea, nel perseguimento degli obiettivi prefissati con l’adozione del programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali del 29 novembre 2000, ha introdotto un sistema europeo di scambio delle informazioni estratte dal casellario giudiziario, rendendone più agevole la trasmissione tra Stati membri.

La possibilità di estendere l’oggetto di cognizione della causa costituisce applicazione di un principio ermeneutico ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia che, allo scopo di fornire all’autorità giudiziaria che ha sollevato una questione pregiudiziale una compiuta e adeguata risposta, può prendere in esame disposizioni di diritto dell’Unione non indicate dal giudice del rinvio, potendo altresì riformulare le questioni che sono state sottoposte alla sua attenzione (v. ex plurimis, sentenza dell’11 febbraio 2015, C-531/13, Marktgemeinde Straßwalchen e a.).

2. La questione pregiudiziale e il diritto ungherese

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta, in data 21 gennaio 2015, da un giudice ungherese (il Budapest Környéki Törvényszék), nell’ambito di un procedimento speciale disciplinato dalla legge sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dal codice di rito. Detto procedimento ha ad oggetto il riconoscimento di una sentenza di condanna straniera ed è finalizzato ad attribuire alla stessa la medesima efficacia di una sentenza pronunciata nello Stato. Sebbene non si risolva in una nuova condanna per l’imputato, tale procedimento si configura nel diritto ungherese come condizione procedurale indispensabile, tanto da essere attivato automaticamente, ogniqualvolta giunga al Ministro della Giustizia una comunicazione relativa ad una condanna pronunciata da un’autorità giudiziaria straniera.

Nel caso di specie, pervenuta la comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria austriaca, in ordine alla condanna a pena detentiva nonché al pagamento delle spese processuali, del sig. Balogh, cittadino ungherese, è stato richiesto allo Stato di condanna l’invio della sentenza integrale, successivamente trasmessa al giudice competente per l’avvio del procedimento di cui si è detto. Nell’ambito di tale giudizio, necessitando della traduzione della sentenza in quanto redatta in una lingua diversa da quella nazionale, il giudice si è domandato se i relativi costi dovessero essere sostenuti dallo Stato, in applicazione dell’art. 4 della direttiva 2010/64, che pone a carico degli Stati membri i costi per l’assistenza linguistica, indipendentemente dall’esito del procedimento, ovvero se questi dovessero essere addebitati al condannato, atteso che l’art. 555, par. 2, lettera j), del codice di procedura penale ungherese sancisce che le spese processuali dei procedimenti speciali saranno sopportate dall’imputato che sia stato condannato al pagamento delle spese processuali del procedimento principale, come effettivamente avvenuto.

La prassi applicativa ungherese non è univoca, essendo emersi due diversi orientamenti. Per il primo, l’entrata in vigore della direttiva 2010/64 ha reso inapplicabile la disposizione speciale contenuta all’art. 555, par. 2, lettera j), del codice di procedura penale, sicché lo Stato deve farsi carico dei costi di traduzione della sentenza straniera nell’ambito del procedimento volto a riconoscerle efficacia, in applicazione della regola generale sancita all’art. 9 del medesimo testo, a tenore del quale un imputato di cittadinanza ungherese ha diritto ad utilizzare la propria lingua madre, con onere economico in capo allo Stato per i costi di traduzione.

Per il secondo orientamento, la direttiva 2010/64 e, in particolare, la previsione ivi contenuta della gratuità dell’assistenza linguistica, è applicabile solamente al procedimento principale per l’accertamento della penale responsabilità dell’imputato ma, essendo il procedimento speciale in analisi, accessorio e distinto dal primo per funzione e scopo, in esso non potranno essere riconosciute sic et simpliciter le garanzie difensive.

Alla luce di tale contrasto interpretativo, il giudice ungherese ha investito la Corte di giustizia della seguente questione: «[s]e la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, secondo il quale «[l]a presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo» debba essere interpretata nel senso che i tribunali ungheresi devono applicare questa direttiva anche nel procedimento speciale […], ossia, che il procedimento speciale previsto nel diritto ungherese debba ritenersi compreso nell’espressione «procedimenti penali», o, piuttosto, se con tale espressione siano da intendersi soltanto i procedimenti che si concludono con una decisione definitiva sulla responsabilità penale dell’imputato».

3. Le conclusioni dell’Avvocato generale

Prima di esaminare la soluzione fornita dalla Corte di giustizia, appare opportuno soffermarsi su alcuni aspetti rilevanti emersi nelle conclusioni dell’Avvocato generale, Yves Bot, del 20 gennaio 2016.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo nazionale e di diritto dell’UE di riferimento, l’Avvocato generale ha analizzato dapprima la portata dell’art. 1 della direttiva 2010/64, che ne delimita l’ambito di applicazione a partire dal momento in cui il soggetto è a conoscenza di essere indagato o imputato, sino alla conclusione del procedimento, e successivamente ha analizzato la portata dell’art. 3 della medesima direttiva, concernente il diritto alla traduzione degli atti fondamentali, tra i quali sono espressamente incluse le sentenze.

Tale ultima garanzia, a ben vedere, è stata pienamene soddisfatta nella vicenda in esame, posto che all’esito di una domanda di chiarimenti inviata all’autorità giudiziaria austriaca, questa ha comunicato di aver provveduto, all’esito del procedimento principale, alla traduzione e conseguente notificazione al sig. Balogh della sentenza di condanna, tradotta nella sua lingua madre. Tale circostanza determinerebbe l’impossibilità di ricondurre la traduzione della sentenza richiesta nel procedimento accessorio, rilevante nella specie, nell’ambito applicativo della direttiva 2010/64.

Nel prosieguo della disamina della causa, l’Avvocato generale ha palesato, inoltre, dubbi di legittimità del procedimento ungherese volto a riconoscere efficacia alla sentenza austriaca, sul rilievo per cui esso si ponga in netto contrasto con il principio cardine della cooperazione giudiziaria in materia penale, ossia il principio del reciproco riconoscimento, sancito dall’art. 82, par. 1, TFUE. La stessa Commissione, peraltro, aveva rilevato nelle osservazioni presentate in giudizio, che il procedimento accessorio ungherese riproduce sostanzialmente una procedura di exequatur che, in quanto tale, collide con un sistema, come quello delineato dai Trattati, nel quale le condizioni di fiducia reciproca tra gli Stati membri, sono tali da determinare, per ciò solo, il riconoscimento e la piena efficacia in tutto il territorio dell’Unione di una sentenza pronunciata in qualsiasi Stato, senza la necessità di predisporre un procedimento apposito.

Si è poi rilevato che nel diritto ungherese il procedimento di cui trattasi non è avviato soltanto nel caso in cui alla sentenza straniera debba darsi esecuzione a livello nazionale, essendo la sua attivazione del tutto automatica. In particolare, a tale procedimento si fa ricorso anche per provvedere all’iscrizione nel casellario giudiziario nazionale di una condanna pronunciata da un giudice di un altro Stato membro. Tali circostanze hanno indotto l’Avvocato generale a ritenere non applicabili nell’ambito della causa la decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea e la decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

Sono state ritenute, all’opposto, applicabili la decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e della decisione 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, rispetto alle quali l’Avvocato generale ha evidenziato una incompatibilità del procedimento di diritto ungherese, per contrasto con l’automatismo dell’iscrizione nel casellario giudiziario e della trasmissione delle relative informazioni che l’Unione europea ha inteso istituire.

4. La soluzione della Corte di giustizia

Nella sentenza pronunciata il 9 giugno 2016, la Corte di giustizia ha recepito pressoché integralmente le conclusioni dell’Avvocato generale, riformulando innanzitutto la questione che le era stata sottoposta e intendendo la stessa nel senso di dover «accertare se la direttiva 2010/64, nonché la decisione quadro 2009/315 e la decisione 2009/316, debbano essere interpretate nel senso che ostano all’attuazione di una normativa nazionale che istituisce un procedimento speciale di riconoscimento da parte dell’organo giurisdizionale di uno Stato membro di una decisione definitiva pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro con cui si condanna una persona per la commissione di un reato, quale il procedimento speciale di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede in particolare che i costi di traduzione della decisione in parola siano posti, nell’ambito del menzionato procedimento, a carico di detta persona».

Per quanto concerne l’interpretazione della direttiva 2010/64, la Corte ha sottolineato che la celebrazione di un procedimento come quello disciplinato dal diritto ungherese per il riconoscimento di efficacia delle sentenze straniere, ha luogo dopo la pronuncia della sentenza definitiva di condanna, cioè oltre il termine finale previsto dall’art. 1, par. 2, della direttiva. Peraltro, il non riconoscimento della garanzia dell’assistenza linguistica all’imputato, in un contesto procedimentale come quello in analisi, non determina alcun pregiudizio per il diritto di difesa, ancor più se si tiene in considerazione l’avvenuta traduzione della sentenza da parte dell’autorità giudiziaria austriaca in favore del sig. Balogh, all’esito del procedimento principale. Egli, pertanto, ha beneficiato appieno del diritto alla traduzione sancito dall’art. 3 della direttiva e una nuova traduzione appare del tutto ingiustificata e non necessaria ai fini di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale.

Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte di giustizia ha ritenuto di dover interpretare l’art. 1, par. 1 della direttiva 2010/64 «nel senso che la menzionata direttiva non si applica ad un procedimento speciale nazionale di riconoscimento da parte del giudice di uno Stato membro di una decisione giudiziaria definitiva pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro che ha condannato una persona per la commissione di un reato».

Più articolata la soluzione interpretativa fornita in ordine alla decisione quadro 2009/315 e alla decisione 2009/316, che concorrono alla definizione delle modalità di trasmissione delle informazioni estratte dal casellario giudiziario. La suddetta decisione quadro prevede che ciascuno Stato membro comunichi all’autorità centrale di un altro, le condanne pronunciate sul proprio territorio nazionale contro i cittadini dello Stato di ricezione della comunicazione. Quest’ultimo, a sua volta, è tenuto alla conservazione delle informazioni così ricevute.

La trasmissione avviene secondo modalità elettroniche, avvalendosi di formati standardizzati di agevole consultazione. Per quanto attiene alla qualificazione giuridica dei fatti accertati nelle sentenze oggetto di comunicazione, la decisione 2009/316 ha introdotto un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati dei casellari giudiziari di ciascuno Stato membro, nel quale l’inserimento dei dati avviene mediante la predisposizione di codici corrispondenti ai singoli reati e alle sanzioni menzionate nelle comunicazioni, al fine di consentire una più agevole comprensione del contenuto. La trasmissione della copia del provvedimento comunicato, pur prevista dalla decisione quadro 2009/315, è configurata come ipotesi eccezionale, alla quale si ricorrerà solo sulla base di una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria dello Stato di cittadinanza e soltanto qualora debba accertarsi la necessità di emettere un provvedimento a livello nazionale, ovvero nell’ipotesi in cui la conoscenza del provvedimento sia indispensabile in ragione delle peculiarità del caso concreto.

Dalle precisazioni fornite dal governo ungherese, per converso, è stato possibile appurare l’automatismo con il quale è applicato il procedimento per riconoscere efficacia alle condanne straniere, con consequenziale e altrettanto automatica richiesta di invio del provvedimento all’autorità giudiziaria straniera. Ciò viola il contenuto della decisione quadro 2009/315, dalla quale discende l’impossibilità di configurare la trasmissione della sentenza integrale come sistematicamente imposta per l’iscrizione della condanna nel casellario giudiziario dello Stato membro di cittadinanza. In particolare, poi, nessuna peculiarità della vicenda concretamente sottoposta all’attenzione del giudice del rinvio era stata evidenziata, al fine di giustificare la richiesta di comunicazione della sentenza austriaca. Soltanto una simile evenienza avrebbe, infatti, potuto giustificare una richiesta in tal senso, conformemente al disposto dell’art. 4, par. 4 della decisione quadro citata.

Nel contesto del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), come configurato nei due atti in esame, l’iscrizione di una condanna pronunciata in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza, da parte di quest’ultimo, deve avvenire esclusivamente sulla base della comunicazione dell’autorità centrale dello Stato di condanna. Non è possibile subordinare tale iscrizione allo svolgimento di un procedimento come quello dal quale ha avuto origine la causa sottoposta all’attenzione della Corte di giustizia, né tantomeno alla ricezione della sentenza di condanna. Entrambi questi adempimenti, infatti, sono contrari allo scopo stesso dell’introduzione dell’ECRIS, che si propone di semplificare le procedure di trasferimento di documenti tra Stati membri, di ottimizzare e rendere maggiormente efficaci gli scambi di informazioni.

Il procedimento previsto dal diritto ungherese, nonché la necessità di ricevere e tradurre sistematicamente la sentenza straniera, rallentano la trasmissione delle informazioni tra Stati membri, vanificano il meccanismo di traduzione automatica dei dati mediante codici standardizzati, elaborato dalla decisione 2009/316 e rendono più gravoso lo scambio. In tale contesto risulta evidente la violazione, non solo delle citate fonti di diritto derivato, bensì anche del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, sancito dall’art. 82, par. 1, del TFUE.

Per tali ragioni, la Corte di giustizia ha ritenuto di dover interpretare «[l]a decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, nonché la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315 (…) nel senso che ostano all’attuazione di una normativa nazionale che istituisce un siffatto procedimento speciale».

5. Alcune considerazioni conclusive

La rilevanza della questione sottoposta all’attenzione della Corte di giustizia, come nitidamente emerso dalla ridefinizione del quesito interpretativo, esula dalla portata applicativa della direttiva 2010/64, essendo stato rilevato che, in un contesto procedimentale come quello disciplinato dal diritto ungherese, la traduzione della sentenza straniera non è configurabile come garanzia difensiva indispensabile per salvaguardare il giusto processo. Questo tipo di tutela, infatti, deve essere fornita all’imputato nel procedimento principale, volto ad accertarne la responsabilità penale ed è teleologicamente orientata alla comprensione delle accuse a suo carico e alla predisposizione della difesa.

Nel momento in cui il processo si sia concluso con una pronuncia di condanna definitiva, costituendo questa il limite dell’ambito applicativo della direttiva 2010/64, non vi è spazio per assicurare al soggetto il diritto alla traduzione gratuita di un atto che, non solo, nel caso di specie, gli è già stato tradotto, ma peraltro nel contesto di un procedimento, come quello volto a riconoscere efficacia alla sentenza straniera, nel quale nessun esito pregiudizievole può derivargli, atteso che il giudice non è chiamato, in quella sede, a compiere alcuna valutazione di merito, ovvero che possa in qualsiasi modo incidere sul contenuto della condanna già inflitta.

Il rinvio pregiudiziale sottoposto alla Corte di giustizia ha, tuttavia, consentito di porre in evidenza l’illegittimità del procedimento disciplinato dal diritto ungherese, per contrasto tanto con le fonti di diritto primario, quale l’art. 82, par. 1, TFUE, quanto con le fonti di diritto derivato, nella specie la decisione quadro 2009/315 e la decisione 2009/316. Sebbene solo questi due atti siano stati presi in considerazione nella disamina della Corte di giustizia, in quanto ritenuti rilevanti per la soluzione della questione sottoposta alla sua attenzione, non si può sottacere parimenti il profilarsi di una violazione delle decisioni quadro 2008/909 e 2008/675. Ad esse si è, invero, riferito l’Avvocato generale nelle proprie conclusioni, rilevandone, tuttavia, la non applicabilità nel caso di specie, in quanto il procedimento dal quale ha avuto origine il rinvio pregiudiziale non era stato avviato né al fine di riconoscere la sentenza straniera per l’esecuzione della pena inflitta, né per la considerazione ai fini della celebrazione di un nuovo procedimento penale, bensì per l’iscrizione della condanna nel casellario giudiziario. Deve, tuttavia, ribadirsi che l’avvio del procedimento speciale di riconoscimento delle sentenze straniere, secondo quanto chiarito dell’autorità ungherese, costituisce una condizione necessaria a prescindere dalla finalità per cui al riconoscimento debba procedersi. In altri termini, ciò determina l’interposizione del procedimento suddetto tra la comunicazione della sentenza straniera e l’attribuzione di efficacia della stessa, ogniqualvolta la pronuncia assuma rilievo per l’ordinamento ungherese, quindi anche nel caso in cui la sentenza debba essere riconosciuta per l’esecuzione della condanna (in violazione della decisione quadro 2008/909), ovvero venga in esame nel corso di un nuovo procedimento penale (in violazione della decisione quadro 2008/675).

L’assoluta indispensabilità di attivare una procedura specifica per attribuire ad una sentenza di condanna pronunciata sul territorio dell’Unione la stessa efficacia di una pronuncia nazionale, tradisce l’essenza stessa della cooperazione giudiziaria. Appare, pertanto, ancora lontano dalla realtà il richiamo a quel concetto di equivalenza cui la Commissione ha fatto riferimento già nella comunicazione sul riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale del 2000, ove si legge testualmente che «si considera che il riconoscimento reciproco sia un principio basato sull’idea che, nonostante un altro Stato possa non trattare una specifica questione in maniera uguale o simile a quella dello Stato stesso, la decisione adottata sarà tale da essere accettata come equivalente alla decisione che avrebbe adottato lo Stato interessato. La reciproca fiducia, non solo nell’adeguatezza della normativa dei propri partner, bensì anche nella corretta applicazione di tale normativa, è un fattore importante del riconoscimento reciproco. Sulla base di tale idea d’equivalenza e della fiducia reciproca, le conclusioni alle quali è giunto un altro Stato membro possono avere effetto sulla sfera d’influenza giuridica dello Stato membro interessato» (corsivo aggiunto).

A distanza di oltre sei anni dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e dalla individuazione, nel principio del reciproco riconoscimento, della pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale (peraltro secondo l’auspicio formulato già nel 1999 dal Consiglio europeo di Tampere), la causa C-25/15 fornisce, purtroppo ancora una volta, l’occasione per verificare come all’enunciazione di principi al fine di realizzare un effettivo spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia, si accompagni raramente un effettivo impegno concreto a livello nazionale, per dare attuazione a quanto statuito in sede UE. Una differenza sostanziale rispetto al passato deve, tuttavia, rilevarsi nella scadenza, il 1° dicembre 2014, del termine di applicazione del regime transitorio per gli atti del terzo pilastro (contenuto nel protocollo n. 36 allegato al TUE e al TFUE. Sul punto v. in questa Rivista), sotto la vigenza del quale la decisione quadro 2009/315 e la decisione 2009/316 sono state approvate. Ciò determina l’espansione della competenza della Corte di giustizia, divenuta ormai piena anche in tale materia, con conseguente possibilità per la Commissione di avviare una procedura di infrazione, ai sensi dell’art. 258 del TFUE, contro gli Stati membri che non rispettino gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Il rischio di incorrere in una censura del giudice di Lussemburgo, e addirittura nel pagamento di una sanzione pecuniaria se venisse avviata una procedura ex art. 260, par. 3, TFUE per mancata trasposizione di una direttiva adottata con procedura legislativa, dovrebbe peraltro indurre i legislatori nazionali ad una più attenta e tempestiva trasposizione delle norme di diritto derivato.


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