In vigore dal 4 giugno 2016 i decreti legislativi attuativi della normativa UE sullo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario e sulla presa in considerazione di decisioni penali straniere

Approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 maggio u.s. (v. comunicato stampa), in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2016 i testi dei decreti legislativi dei tre seguenti atti dell’Unione elaborati (ancora) nella vigenza del terzo pilastro. Si tratta (i) della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, trasposta con d. lgs. 12 maggio 2016, n. 73, (ii) della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, trasposta con d. lgs. 12 maggio 2016, n. 74 e (iii) della (correlata) decisione 2009/316/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009, che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, trasposta con d. lgs. 12 maggio 2016, n. 75.

Il primo strumento, in attuazione del principio del reciproco riconoscimento, è finalizzato a consentire alle autorità giudiziarie nazionali di prendere in considerazione le sentenze di condanna pronunciate, per fatti diversi in altri Stati membri dell’Unione, nei confronti dell’imputato, con lo scopo di attribuirvi gli stessi effetti che si ricollegano – in base al diritto nazionale – a precedenti pronunce “interne”, e per trarre dunque da tali sentenze ogni “utile” conseguenza circa le determinazioni sulla pena da irrogare, per valutare la recidiva o per la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, e per stabilire ogni altro effetto penale della condanna.

Il secondo e il terzo strumento sostanzialmente danno copertura normativa ad un sistema di scambio di informazioni che già esiste nella prassi a partire dal 26 aprile 2012, grazie al finanziamento e al supporto tecnico della Commissione europea, ed operativo nei rapporti con gli altri Stati membri che – come l’Italia – avevano acconsentito ad applicarlo “provvisoriamente”, a condizione di reciprocità.

In particolare, la DQ 2009/315/GAI (per la cui trasposizione negli Stati membri cfr. la relazione della Commissione dello scorso 19 gennaio), e quindi il d. lgs. n. 74/2016 consentono un più rapido ed efficace scambio di informazioni sulle sentenze di condanna adottate negli Stati membri ed iscritte nei casellari giudiziali nazionali. Il decreto legislativo specifica le modalità con cui lo Stato italiano di pronuncia della condanna contro un cittadino di altro Stato membro (c.d. Stato membro di condanna) trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata (c.d. Stato membro di cittadinanza); e viceversa, le modalità in cui il nostro ordinamento riceve informazioni sulle condanne emesse in altri Stati membri nei confronti dei cittadini italiani e provvede ad iscriverle in apposita sezione del casellario giudiziale. Esso contiene quindi regole sulle modalità di conservazione di tali informazioni ricevute da altri Stati membri ed individua procedure specifiche che le autorità nazionali devono seguire per ottenere informazioni inserite in casellari giudiziari di altri Stati membri o rispondere a richieste di informazioni estratte dal casellario giudiziale italiano e provenienti da altri Stati membri. Pertanto, il decreto legislativo dispone protocolli comuni che permettono una omogenea attività di iscrizione ed interrogazione della rete dei casellari nazionali tra loro collegati, realizzando l’obiettivo di far conoscere, con un’unica interrogazione telematica rivolta al casellario nazionale di cittadinanza e in tempo quasi reale, tutti i precedenti penali di un cittadino dell’Unione, qualunque siano le autorità giudiziarie che abbiano emesso i provvedimenti di condanna in ambito europeo.

Il d. lgs. n. 75/2016, invece, ha lo scopo di rendere operativa, dal punto di vista tecnico, l’organizzazione degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale, oggetto di disciplina ad opera della decisione quadro 2009/315/GAI. Esso sviluppa infatti un sistema informatizzato di scambio di informazioni (c.d. Sistema ECRIS – European Criminal Record Information System), tra Stati membri, sulle condanne, ai fini di una comunicazione efficace, sulla base di un formato standard, che abbia omogeneità dei dati, facilmente traducibili con dispositivi automatizzati. Tale risultato si realizza con la creazione e l’impiego di “tavole di riferimento” delle categorie di reato e delle categorie di pene, che facilitano, attraverso un sistema di codici, la traduzione automatica e la reciproca comprensione delle informazioni trasmesse.

Si ricorda, per inciso, che anche il Regno Unito ha deciso di continuare a partecipare ai meccanismi di cooperazione previsti dai tre atti dell’Unione qui in esame, sulla base di quanto consentitogli dall’art. 10, parr. 4 e 5, del protocollo 36 allegato a TUE e TFUE, e come confermato dalla decisione della Commissione 2014/858/UE (sulla posizione del Regno Unito rispetto al terzo pilastro e in virtù del regime transitorio di cui al menzionato protocollo cfr. S. Montaldo, in questa Rivista).


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